F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 05 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 19 Giugno 2009 5) RICORSO A.S. ATLETIC MONTAQUILA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE BIALLO LETIZIA SEGUITO GARA ATLETIC MONTAQUILA/CALCIO FEMMINILE P.S.E. DEL 18.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 60 del 22.1.2009)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 05 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 19 Giugno 2009
5) RICORSO A.S. ATLETIC MONTAQUILA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE BIALLO LETIZIA SEGUITO GARA ATLETIC MONTAQUILA/CALCIO FEMMINILE P.S.E. DEL 18.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 60 del 22.1.2009)
L’A.S.D. Atletic Montaquila ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, il quale aveva comminato la squalifica per 3 gare alla calciatrice Biallo Letizia per “aver colpito con un calcio allo stomaco calciatore avversario”, in ordine alla gara Atletic Montaquila/Calcio Femminile P.S.E. disputata il 18.1.2009 e valevole per il Campionato Nazionale Femminile Serie B, Girone C. La società reclamante ritiene la sanzione incongrua e non rispondente ai canoni di giustizia sportiva, dal momento che la Biallo, in possesso di palla veniva scalciata da dietro da un’avversaria alla quale poi, nella successiva comune caduta a terra, indirizzava involontariamente un colpo col tallone del piede destro. L’avversaria si rialzava subito dopo partecipando alla partita, mentre la Biallo, destinataria del cartellino rosso, abbandonava il campo senza contestazioni o proteste. Il reclamo va rigettato. Nella specie, dal rapporto arbitrale si evince con ogni chiarezza che la Biallo è stata espulsa al 26’ del secondo tempo per condotta violenta, poiché “dopo un contrasto con una calciatrice avversaria gli tirava un calcio nello stomaco” ed è tale motivazione che è stata recepita dal giudice di primo grado per la comminazione della squalifica. A fronte delle risultanze del referto, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata, il ricorrente adduce solo una diversa personale ricostruzione dei fatti, senza però suffragarla nemmeno con un minimo di prova, con la palese inosservanza del fondamentale principio onus probandi incumbit ei qui dicit. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Atletic Montaquila di Montaquila (Isernia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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