F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 19 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 19 Giugno 2009 6) RICORSO DELL’A.S.D. ASSEMINI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA, NON DISPUTATA, ASSEMINI C5/ASD KOAOS FUTSAL BOLOGNA DEL 24.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 370 del 28.1.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 19 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 19 Giugno 2009 6) RICORSO DELL’A.S.D. ASSEMINI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA, NON DISPUTATA, ASSEMINI C5/ASD KOAOS FUTSAL BOLOGNA DEL 24.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 370 del 28.1.2009) Con reclamo del 4.2.2009, l’ A.S.D. Assemini Calcio A5, presentava formale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque emessa con Com. Uff. n. 370 del 28.1.2009 per i fatti verificatisi in occasione della gara non disputata in Assemini (Cagliari) il 24.1.2009 chiedendo che venisse comminata la sconfitta per 0 a 6 in danno alla ADS Kaos Futsal di Bologna per mancata presentazione alla gara da parte di quest’ultima come squadra ospitata, non avendo la stessa presentato idonea giustificazione per l’assenza medesima. Eccepiva con memoria la società ospitata, con lettera inviata alla Assemini in data successiva che la causa di forza maggiore era stata determinata dal mancato atterraggio dell’aereo sul quale la squadra era in arrivo, documentandola con la dichiarazione del direttore dell’aereoporto di Olbia con allegata la lista di tutti i passeggeri del volo tra cui figurava la squadra al completo. Con la medesima memoria, il sodalizio bolognese chiedeva dunque alla reclamante la possibilità di poter disputare la gara in altra data da destinarsi. La Assemini, nel non accettare di disputare la gara, presentava il reclamo. Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato. Il caso di forza maggiore può essere invocato a condizione che sussista la prova che l’evento impeditivo della mancata disputa della gara non avrebbe potuto essere prevenuto e preveduto adottando l’ordinaria diligenza e, nel caso di specie, detta prova è stata fornita sicchè l’evento risulta interamente ascrivibile a circostanze estranee al controllo dell’uomo. In particolare, trattandosi di volo aereo, il rischio immanente della perdita della coincidenza con gli atri mezzi di trasporto a terra, sfugge al controllo dell’uomo, laddove questi abbia impiegato ogni ragionevole misura preventiva per escludere o attenuare il rischio stesso. Nel caso di specie, è emerso che il sodalizio reclamato aveva diligentemente organizzato il viaggio per raggiungere la sede della gara, considerando un congruo intervallo di tempo idoneo a consentire il puntuale arrivo. L’elemento della imprevedibilità, in questo caso costituito da fattori metereologici, dà luogo ad una fattispecie di impossibilità incolpevole, alla stregua del diritto comune, riconducibile alle norme federali in virtù del richiamo all’art. 55 N.O.I.F.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Assemini Calcio a 5 di Assemini (Cagliari). Dispone l’addebito della tassa reclamo.
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