F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 04 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 13 Agosto 2009 4) RECLAMO CALC. MURA SERGIO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO PER INATTIVITÀ, EX ART. 109 NOIF, DALLA SOC. U.S. TONARA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 4/D del 17.9.08)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 04 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 13 Agosto 2009
4) RECLAMO CALC. MURA SERGIO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO PER INATTIVITÀ, EX ART. 109 NOIF, DALLA SOC. U.S. TONARA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 4/D del 17.9.08)
Con atto del 20.9.2008, sulla base del solo dispositivo, il calciatore Mura Sergio preannunciava la sua intenzione di gravare la decisione adottata dalla Commissione Tesseramenti di cui in epigrafe, con la quale la predetta Commissione negava al calciatore il richiesto svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F. dalla società U.S. Tonara. La decisione di I grado veniva poi notificata nella sua integralità al Mura in data 7.11.2008. Preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione. Il reclamante a seguito dell’invio del preannuncio di reclamo, pur se inoltrato con largo anticipo rispetto alla notifica diretta del provvedimento nella sua completezza - avvenuto in data 7.11.2008 come sopra ricordato - ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della delibera. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal calciatore Mura Sergio per non aver proposto motivi di reclamo a seguito di preannuncio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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