F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 04 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 13 Agosto 2009 7) RECLAMO SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA DECLARATORIA DI PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI AL PROPRIO IMPIANTO DAI SOSTENITORI DELLA JUVE STABIA S.P.A. IN OCCASIONE DELLA GARA SALERNITANA/JUVE STABIA DEL 29.10.2008 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 5/D del 23.9.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 04 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 13 Agosto 2009 7) RECLAMO SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA DECLARATORIA DI PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI AL PROPRIO IMPIANTO DAI SOSTENITORI DELLA JUVE STABIA S.P.A. IN OCCASIONE DELLA GARA SALERNITANA/JUVE STABIA DEL 29.10.2008 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 5/D del 23.9.2008) Con reclamo del 28.6.2008 la Salernitana Calcio 1919 S.p.A., premesso che in riferimento all’incontro di calcio che si era disputato in Salerno in data 29.6.2006 tra la Salernitana e la S.S. Juve Stabia, a seguito di episodi di violenza verificatisi ad opera dei tifosi ospiti, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C con il Com. Uff. n. 64/C del 31.10.2006 aveva sanzionato la società Juve Stabia con l’ammenda di € 1.500,00 e l’obbligo del risarcimento dei danni arrecati alle strutture dello Stadio Arechi nel settore dell’impianto destinato ai suoi sostenitori, stante l’inadempimento della società responsabile, chiedeva alla Commissione Vertenze Economiche la condanna della S.S. Juve Stabia al pagamento a titolo di risarcimento,della somma di € 6.976,80, oltre gli interessi legali. La Commissione Vertenze Economiche in parziale accoglimento del reclamo, condannava la S.S. Juve Stabia a corrispondere in favore della Salernitana Calcio 1919 il complessivo importo di € 3.000,00, oltre l’I.V.A. se dovuta. Secondo la Commissione la fattura, avente ad oggetto i lavori di ripristino dell’impianto sportivo rimasto danneggiato,emessa dalla Impresa Saviello solo il 24.6.2008 e cioè in pendenza della controversia, a fronte di lavori asseritamene effettuati quasi due anni prima e peraltro per un importo esattamente pari al Computo Metrico, nonostante la affermata esecuzione dei lavori in economia, non presentava un sicura valenza probatoria, sicchè, accertata la condotta violenta dei tifosi ospiti, riteneva equo disporre il risarcimento a carico della S.S. Juve Stabia nel minore importo di € 3.000,00. Contro tale decisione ha proposto ricorso la Salernitana Calcio S.p.A. deducendo che arbitrariamente la Commissione Vertenze Economiche si era arrogata la prerogativa di liquidare il risarcimento dei danni sanzionati dal Giudice Sportivo a carico della S.S. Juve Stabia secondo un criterio equitativo, sebbene la società reclamante avesse compiutamente documentato i danni con la relazione tecnica, il computo metrico e la fattura emessa il 24.6.2008 solo perché in quella data la ditta esecutrice era stata liquidata dell’importo. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. La decisione della Commissione Vertenze Economiche di liquidare il danno dedotto dalla società ricorrente, in via equitativa, nel minore importo di € 3.000,00 non può essere condivisa in quanto ad avviso di questa Corte la misura economica del danno sofferto è stata compiutamente provata dalla società ricorrente. Al riguardo costituiscono validi elementi probatori: 1) il rapporto del commissario di campo che ha descritto analiticamente i danni arrecati dai sostenitori della Juve Stabia nel corso della gara del 29.10.2006; 2) il computo metrico redatto in conformità del prezzario dei Lavori Pubblici, conforme alla descrizione dei danni fatta dal commissario di campo; 3) la fattura dei lavori di ripristino per l’importo di € 6.976,,00, comprensiva delle competenze professionali per la stesura del Computo Metrico, emessa in data 20.3.2007.Tale fattura quietanzata in data 24.6.2008, non può essere ritenuta di scarso valore probatorio, come ha ritenuto la Commissione Vertenze Economiche dal momento che l’art. 50 comma 5 C.G.S. attribuisce alla quietanza valore di prova legale,anche se iuris tantum, disponendo che i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza,firmata e datata,recante la causale specifica del versamento. Pertanto, in riforma della decisione impugnata,la pretesa risarcitoria della Salernitana Calcio deve essere accolta per l’intero importo di € 6.976,00. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e, in parziale riforma della decisione impugnata, condanna la società Juve Stabia S.p.A. al pagamento della complessiva somma di € 6.976,80 oltre interessi. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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