• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 7 E 21 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 12 Luglio 2011
1) RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTA AL SIG. ALDO SPINELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ LIVORNO CALCIO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DELL’ART. 15, COMMI 1, 2 E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL’1.2.2007 AL 7.4.2010 – NOTA N. 5678/604 PF 09- 10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 7 E 21 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 12 Luglio 2011
1) RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTA AL SIG. ALDO SPINELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ LIVORNO CALCIO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DELL’ART. 15, COMMI 1, 2 E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL’1.2.2007 AL 7.4.2010 – NOTA N. 5678/604 PF 09- 10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)
A seguito del provvedimento di deferimento del Procuratore Federale a carico del signor Aldo Spinelli Presidente del CdA dell’A.S.Livorno Calcio S.p.A. per rispondere della violazione del disposto dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 15 commi 1, 2 e 10 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’1.2007 al 7.4.2010.per avere determinato una situazione di conflitto di interessi, conferendo mandato in data 31.11.2007, al Sig. Federico Pastorello per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Stefano Fiore, nonostante tale agente fosse nello stesso tempo titolare di mandato rilasciato dal calciatore, la Commissione Disciplinare Nazionale, all’esito del procedimento, ritenuto fondato l’atto di deferimento, ha inflitto all’incolpato la sanzione della inibizione per giorni 45. La C.D.N. pur riconoscendo improprio il richiamo dell’atto di deferimento al Regolamento Agenti del 2007, poiché i fatti si erano verificati vigente il regolamento del 2001, ne ha escluso la rilevanza, argomentando che lo stesso fatto contestato trovava una analoga definizione disciplinare anche nel regolamento previgente. Avverso tale decisione ha proposto ricorso lo Spinelli, denunciando in via preliminare l’errore della statuizione del primo Giudice, che ha ritenuto di potere applicare alla fattispecie il regolamento previgente del 2001, in palese violazione del principio di legalità, sancito dalle norme costituzionali e statuali, in virtù delle quali nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima ella commissione del fatto. Il ricorso dello Spinelli è fondato e merita l’accoglimento. Osserva la Corte Federale che la fattispecie normativa del conflitto di interessi è stata introdotta per la prima volta con il Regolamento Agenti del 2007, entrato in vigore il 1° febbraio 2007, che ha regolamentato in maniera innovativa rispetto la normativa previgente l’attività dell’agente, enunciando in maniera tassativa, con la disposizione contenuta nell’art. 15, il divieto per gli agenti di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore e/o tra due società. Ciò posto, anche se può convenirsi con il primo Giudice, che nel rispetto del principio di stretta legalità, nulla impedisce al Giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’atto di incolpazione, nel caso in questione sta di fatto che l’operato contestato allo Spinelli con l’atto di deferimento, non può essere sussunto nella normativa del 2001, come ipotesi di violazione disciplinare. Infatti quel regolamento, soltanto al fine di disciplinare le ”Modalità dell’Incarico ”prevedeva:” che un agente può curare gli interessi di un calciatore o di una società, solo dopo aver ricevuto incarico scritto”. La disposizione quindi regolava le modalità del conferimento dell’incarico, ma non disciplinava la ipotesi del conflitto di interessi, che è stata in quanto tale introdotta in maniera innovativa, al fine di adeguarsi al Regolamento della F.I.F.A., solo con il Regolamento del 2007. Deve escludersi pertanto la punibilità del fatto contestato con l’atto di deferimento, in quanto non previsto dalla normativa in vigore all’epoca dei fatti come illecito disciplinare. In accoglimento del ricorso dunque la decisione impugnata deve essere annullata. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Livorno Calcio S.r.l. di Livorno e annulla la sanzione inflitta al Sig. Aldo Spinelli. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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1) RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTA AL SIG. ALDO SPINELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ LIVORNO CALCIO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DELL’ART. 15, COMMI 1, 2 E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL’1.2.2007 AL 7.4.2010 – NOTA N. 5678/604 PF 09- 10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)"