F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 7 E 21 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 12 Luglio 2011 3) RICORSO DEL SIGNOR TINTI TULLIO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTEGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 4, COMMA 2, PRIMA PARTE DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10 COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 3, COMMI 1 E 3 DEL REGOLAMENTO AGENTI PREVIGENTE ED ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI- NOTA N. 5497/550 PF 09-10/SP/BLP DEL 20.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 7 E 21 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 12 Luglio 2011 3) RICORSO DEL SIGNOR TINTI TULLIO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTEGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 4, COMMA 2, PRIMA PARTE DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10 COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 3, COMMI 1 E 3 DEL REGOLAMENTO AGENTI PREVIGENTE ED ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI- NOTA N. 5497/550 PF 09-10/SP/BLP DEL 20.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012) A seguito del provvedimento di deferimento del Procuratore Federale a carico di Tullio Tinti, agente di calciatori, con licenza rilasciata dalla F.I.G.C. per rispondere delle seguenti violazioni: a) art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 4 comma 2 prima parte del Regolamento Agenti di calciatori, vigente all’epoca dei fatti, per avere assunto il 1° luglio 2007 l’incarico per attività di ricerca e segnalazione calciatori in favore dell’Empoli, non personalmente nella sua qualità di agente di calciatori, ma nella mera qualità di legale rappresentante della società T.L.T.; b) art. 1 comma 1 e 10 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 3 commi 1 e 3 del Regolamento Agenti, anche in relazione all’art.1 comma 1 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi per aver concorso nella violazione posta in essere dall’Empoli, e per essa dai propri dirigenti, che si è avvalsa dell’opera di un soggetto non autorizzato nella attività di ricerca e di segnalazione di calciatori (c.d. scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo ed anzi in modo incompatibile con il suo ruolo di agente di calciatori, la C.D.N. all’esito del procedimento, ritenuto fondato il deferimento, ha comminato al Tinti la sanzione della sospensione della licenza per mesi 1 e della ammenda di € 15.000,00. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Tinti, che ripropone in via pregiudiziale l’eccezione del difetto di giurisdizione degli organi della giustizia sportiva nei confronti degli agenti dei calciatori, disattesa dal primo Giudice. Sotto il profilo dei principi comunitari sostiene che l’agente dei calciatori, non avendo alcun rapporto associativo alla F.I.G.C. svolge una attività economica periferica alla attività sportiva, per cui la potestà normativa in capo alle federazioni, deve esercitarsi nel rispetto indefettibile, secondo la gerarchia delle fonti, del diritto comunitario per cui deve tener conto delle norme che comportano effetti anticoncorrenziali e pregiudizievoli della parità di condizioni che deve sussistere in un mercato di riferimento. Sotto l’aspetto dell’ordinamento statuale, sostiene che il sistema regolamentare e quello disciplinare risultano incompatibili con l’attività di un libero professionista,che svolge un attività meramente periferica all’ordinamento sportivo. Le argomentazioni del ricorrente sono prive di giuridico fondamento. L’art. 1 comma 1 dello Statuto della F.I.G.C. (associazione con personalità giuridica di diritto privato) secondo il quale: ”i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale,anche di recente è stato riconosciuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, come clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata sul consenso delle parti, le quali aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia (Cass. S. U. 23.4.2008 n. 10465). In tale contesto la natura privatistica della F.I.G.C., comporta come necessario corollario la dimensione privatistica della giustizia sportiva e quindi della origine contrattuale e non autoritativa della accettazione dei regolamenti federali, quale portato di un atto di adesione spontanea alla comunità sportiva. Ciò posto, il riconoscimento degli agenti di calciatori, come figura ormai consolidata nel mondo del calcio, attraverso il substrato normativo degli statuti e dei regolamenti della F.I.F.A., esclude in radice che l’agente non rientri tra i soggetti che a norma dell’art. 30 svolgono attività rilevante per l’ordinamento federale. Ad ogni modo qualsiasi problematicità al riguardo è esclusa dal chiaro disposto dell’art. 1 comma 4 dal Regolamento Agenti Calciatori della F.I.G.C. in vigore dal 1°.2.007, che prevede testualmente: ”Gli Agenti ,con la domanda e la successiva accettazione del rilascio della licenza a loro nome, si obbligano in via negoziale a rispettare il presente regolamento, le altre norme federali e le norme emanate dalla F.I.F.A.. In particolare gli agenti si obbligano a sottostare al controllo ed al giudizio disciplinare degli organi federali,accettando la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti. Ancora in via preliminare il ricorrente, ripropone, senza alcun fondamento, l’eccezione di prescrizione, con riferimento alla irregolare accettazione del mandato dall’Empoli in data 1° luglio 2007, in quanto la norma invocata dal ricorrente,disciplina le infrazioni disciplinari connesse a irregolari pattuizioni economiche, mentre nella fattispecie trova applicazione l’art. 26 comma 1 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti che regolava le infrazioni di carattere disciplinare, come il caso appunto della irregolare accettazione del mandato. Nel merito il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1 commi 1 e 3 del Regolamento Agenti Calciatori e 1 comma 1 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi in relazione all’incarico di ricerca e segnalazione calciatori (c.d. scouting) a soggetto non munito del titolo di D.S.,sostenendo chec nessuna norma dell’ordinamento federale riserva l’attività di ricerca e segnalazione di atleti ai soli D.S.. La censura è fondata e merita l’accoglimento. Il divieto ipotizzato dalla C.D.N. nei confronti degli agenti non può invero farsi discendere dall’art.1 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, risalente al 13.6.1991 e neanche a quello approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. il 14.5.2010, in quanto la disposizione richiamata dal primo Giudice, non enuncia tra le mansioni riservate alla figura professionale del D.S., quella particolare di ricerca e segnalazione in funzione di ”scouting”. Peraltro il richiamo ad un non meglio precisata giurisprudenza della C.D.N., che farebbe un generico riferimento alla funzione del D.S. di accrescere il tasso tecnico della squadra, ancorchè non espressamente menzionato, impedisce in radice ogni operazione analogica e interpretazione estensiva. L’unica certezza pertanto,contrariamente all’avviso della C.D.N., è quella che nell’ordinamento federale non esiste alcuna riserva di legge in ordine alla attività di “scouting”, che allo stato deve ritenersi una figura professionale aperta, non regolamentata come categoria riconosciuta dall’ordinamento e che in quanto tale può essere esercitata liberamente anche dagli agenti dei calciatori.. Non ha fondamento invece il motivo di ricorso che investe il capo sub a) della incolpazione. Il richiamo all’art. 4 comma 2 del Regolamento Agenti, vigente all’epoca dei fatti, che attribuiva all’agente il diritto di organizzare la propria attività imprenditorialmente e, la facoltà di attribuire alla società così costituita i diritti patrimoniali derivanti dagli incarichi ricevuti, non è dirimente rispetto alla violazione disciplinare contestata, in forza dello stesso comma 2, che sancisce tassativamente l’obbligo di conferire l’incarico solo all’agente personalmente. Il mandato quindi non può essere conferito alla società in nessun caso, ma solo all’agente personalmente, trattandosi di un rapporto fiduciario, fondato sull’intuito personale, come tutti i contratti d’opera. L’accoglimento parziale del reclamo, comporta un diversa modulazione della sanzione, che la Corte Federale, tenuto conto della rilevanza disciplinare della violazione disciplinare, ritiene congrua determinare nella sola sospensione della licenza per mesi 1, esclusa pertanto l’ammenda. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Tinti Tullio, annulla la sanzione dell’ammenda. Conferma nel resto la decisione impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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