• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 7 E 21 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 12 Luglio 2012
4) RICORSO DEL SIG. FEDELE GAETANO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART. 12, COMMI 1 E 2, REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI; DELL’ART. 93, COMMA 1, N.OI.F. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI – NOTA N. 5497/550 PF 09-10/SP/BLP DEL 20.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 7 E 21 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 12 Luglio 2012
4) RICORSO DEL SIG. FEDELE GAETANO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART. 12, COMMI 1 E 2, REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI; DELL’ART. 93, COMMA 1, N.OI.F. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 5497/550 PF 09-10/SP/BLP DEL 20.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)
A seguito del provvedimento di deferimento del Procuratore Federale a carico di Gaetano Fedele, agente di calciatori, con licenza della F.I.G.C. per rispondere della violazione del disposto dell’art.1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 1 commi 1 e 2 del Regolamento Agenti Calciatori e dell’art. 93 N.O.I.F. per non essersi assicurato che il proprio nome fosse indicato nel contratto stipulato il 24.7.2012 dall’Empoli con il calciatore Giacomazzi, quale procuratore della società, la Commissione Disciplinare Nazionale, all’esito del procedimento, ritenuto fondato il deferimento, ha comminato al Fedele la sanzione di € 5.000,00. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Fedele deducendo a propria discolpa che l’obbligo di indicare nel contratto di trasferimento di un calciatore riguarda soltanto l’agente del calciatore e non quello della società. Il ricorso è infondato. Alla stregua del combinato disposto dell’art. 93 comma 1 N.O.I.F. e dell’art. 22 del Regolamento agenti, vigente all’epoca dei fatti risulta in maniera inconfutabile, l’obbligo di indicare il nome dell’agente nel contratto anche quando questi agisce nell’interesse della società. Infatti l’art. 93 comma 1 N.O.I.F., già di per sé chiaro, dispone che il contratto deve riportare il nome dell’agente che ha partecipato al contratto, mentre l’art. 22 comma 4 del Regolamento agenti, completa la fattispecie, disponendo l’obbligo della società di indicare il nome dell’agente di cui si è avvalsa. Il ricorso pertanto va respinto e per l’effetto la tassa reclamo va incamerata. La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Fedele Gaetano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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4) RICORSO DEL SIG. FEDELE GAETANO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART. 12, COMMI 1 E 2, REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI; DELL’ART. 93, COMMA 1, N.OI.F. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI – NOTA N. 5497/550 PF 09-10/SP/BLP DEL 20.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)"