F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 31 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 16 Luglio 2012 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. PETRARCA PADOVA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PETRARCA PADOVA/DOMUS BRESSO DEL 2.4.2011 (Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 247/CGF dell’11.4.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 31 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 16 Luglio 2012
1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. PETRARCA PADOVA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PETRARCA PADOVA/DOMUS BRESSO DEL 2.4.2011 (Delibera della Corte di Giustizia Federale - Com. Uff. n. 247/CGF dell’11.4.2011)
Con la decisione della quale si chiede la revocazione, la C.G.F. confermava la decisione del Giudice Sportivo che, attenendosi alle norme di giustizia sportiva - che impongono di porre a fondamento del proprio decisum, quali elementi probatori primari, i contenuti degli atti ufficiali (artt. 34, comma 4 e 35, comma 3 C.G.S.) - aveva respinto il ricorso del Petrarca che chiedeva (ex art. 17, comma 5, C.G.S) la comminazione alla S.C. Domus Bresso della sanzione sportiva della perdita della gara (per 0-6) per aver incluso in squadra un giocatore privo del certificato alla idoneità sportiva. La Corte di Giustizia sottolineava come il Giudice di primo grado si fosse correttamente attenuto alle risultanze ufficiali desumibili dalla regolarità del tesseramento del giocatore in questione senza adottare ulteriori indagini istruttorie alle quali si opponeva un ulteriore fattore impeditivo: quello della riservatezza dei dati sensibili personali (art. 24, comma 7, l.n. 241/1990). Peraltro, aggiungeva la Corte, che sussisteva <> Precisava la decisione della Corte di Giustizia che <> Istanza che il Petrarca ha proposto con il presente ricorso, atteso che, proprio a seguito della successiva indagine della Procura Federale, l’irregolarità invocata nell’originario ricorso è stata acclarata con l’applicazione di sanzioni sportive comminate dalla Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 87 del 18.4.2012) e confermate da questa stessa Corte di Giustizia (Com. Uff. n. 251 del 10.5.2012). Nel ricorso per revocazione il Petrarca Calcio A Cinque S.r.l. chiede che questa Corte “Voglia sanzionare la Domus Bresso con la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-6, giusto quanto previsto dall’art. 17, commi 1 e 5, lett. a) C.G.S., in vigore dal 1° luglio 2007. All’uopo si precisa che l’accoglimento del presente ricorso è tuttora decisivo in quanto la vittoria nella suddetta gara avrebbe consentito alla scrivente di conseguire la permanenza nella categoria e, pertanto, di non essere ripescata a seguito della retrocessione.” Alla riunione odierna è intervenuto l’Amministratore Unico della Petrarca Calcio A Cinque S.r.l. Prof. Paolo Morlino il quale si è riportato al contenuto dell’atto scritto soffermandosi in particolare sull’esistenza di un interesse concreto ed attuale all’accoglimento del ricorso in revocazione in considerazione del fatto che una pronuncia favorevole eliminerebbe la preclusione alla fruizione per i prossimi due campionati di un possibile “ripescaggio” (avendone la società istante usufruito lo scorso campionato ed essendo stata poi retrocessa al termine dello stesso) atteso che, in virtù dell’accoglimento del presente ricorso (e della consequenziale attribuzione della vittoria per 6-0 per la gara disputata dalla SC Domus Bresso con un giocatore in posizione irregolare (assenza del possesso del certificato di idoneità sportiva), non avrebbe usufruito nel precedente campionato del ripescaggio e potendone essere potenzialmente destinataria nell’ultimo disputato che l’ha vista retrocessa. Il ricorso è in primo luogo da ritenere ammissibile ai sensi dell’art. 39, comma 1, C.G.S., ed in particolare della lett. d), in quanto la pronuncia della Commissione Disciplinare Nazionale del 18.4.2012 (Com. Uff. n. 87/CDN), confermata da questa Corte il 10.5.2012 (Com. Uff. n. 251/CGF) costituisce fatto nuovo la cui conoscenza avrebbe comportato una pronuncia diversa da quella adottata dalla stessa Corte di Giustizia Federale (Com. Uff. n. 247/CGF dell’11.4.2011).sul ricorso presentato avverso la gara in contestazione (Petrarca-Bresso del 2.4.2011). Il ricorso, peraltro, è improponibile per difetto di un interesse concreto ed attuale. Per valutare la concretezza e l’attualità dell’interesse della società Petrarca ad una pronuncia favorevole sul ricorso in revocazione occorre preliminarmente richiamare il concetto di concretezza ed attualità. In estrema sintesi, per concreto si intende un vantaggio reale derivante dalla decisione e per attualità l’esistenza dell’interesse al momento della presentazione del ricorso e della decisione stessa. Trattandosi di ricorso in revocazione i presupposti della concretezza ed attualità vanno contestualizzati, cioè riportati al momento in cui l’originario reclamo (quello presentato alla Corte di Giustizia Federale avverso la pronuncia del Giudice Sportivo presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n 535 del 5.4.2011) avrebbe potuto essere accolto. L’accoglimento di quel reclamo, con la consequenziale attribuzione della vittoria per 6-0 al Petrarca, ai sensi dell’art. 17 C.G.S., avrebbe evitato la retrocessione diretta del Petrarca ammettendola invece ai play-out. Non rileva in questa sede l’ipotetico risultato dei play-out (dai quali, peraltro, avrebbe dovuto essere esclusa la squadra che ha preso il posto del Petrarca), ma rileva l’individuazione dell’interesse sotteso a quella pronuncia favorevole di questa Corte. L’effetto della decisione favorevole adottata in quel momento storico sarebbe stato appunto quello di consentire al Petrarca di partecipare ai play-out, il cui esito sarebbe stato assolutamente incerto. Con il “ripescaggio”, invece, il Petrarca ha ottenuto un vantaggio certo (la non retrocessione) addirittura superiore a quello che la stessa decisione favorevole di questa Corte avrebbe potuto garantirgli (ammissione ai play-out). Identificare l’interesse concreto ed attuale nella possibilità di usufruire nel futuro del “ripescaggio” (e a partire dal prossimo campionato, attesa la retrocessione sofferta anche nel campionato appena concluso) significa far assurgere ad interesse concreto ed attuale un’ipotesi la cui concretizzazione dipende dalla scelta discrezionale degli Organi preposti e che giuridicamente può configurarsi come mera aspettativa di fatto insuscettibile di tutela giuridica attuale.
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