F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 23 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 17 Luglio 2012 7. RICORSO DEL SIG. BRAGHIN MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA SPAL/PRO VERCELLI DEL 25.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.197/DIV del 26.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 23 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 17 Luglio 2012 7. RICORSO DEL SIG. BRAGHIN MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA SPAL/PRO VERCELLI DEL 25.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.197/DIV del 26.4.2012) Il Giudice Sportivo la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 197/DIV del 26.4.2012, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al signor Braghin Maurizio allenatore della società F.C. Pro Vercelli 1892. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Spal/Pro Vercelli disputato il 25.4.2012, e al termine delle stesso, il Braghin assumeva atteggiamento offensivo e provocatorio verso il pubblico provocandone la reazione; dopo il termine dell’incontro per tre volte usciva dagli spogliatoi e rivolgeva al pubblico che defluiva dallo stadio reiterate frasi offensive e minacciose, che provocavano la reazione dei destinatari, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Avverso tale provvedimento il signor Maurizio Braghin ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 27.4.2012 formulando, con successivo fax del 29.4.2012, richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 10.5.2012, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal sig. Braghin Maurizio, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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