F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 25 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 20 Luglio 2012 3. RICORSO DEL CALCIATORE GALLI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SAN PAOLO PADOVA S.R.L./FORCOLI DEL 22.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 25 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 20 Luglio 2012 3. RICORSO DEL CALCIATORE GALLI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SAN PAOLO PADOVA S.R.L./FORCOLI DEL 22.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2012) Con atto del 26.4.2012 il calciatore Alessandro Galli formulava richiesta di ottenere copia degli atti Ufficiali relativi alla gara in oggetto che venivano trasmessi al reclamante il successivo 27.4.2012. Nei termini di rito perveniva ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 132 del 23.4.2012) con la quale l’organo di prime cure irrogava al tesserato la sanzione sportiva della squalifica per 5 gare effettive quale conseguenza di comportamento violento posto in essere in campo nei confronti dell’Arbitro. Il tesserato Galli, in particolare, secondo quanto refertato dal Direttore di gara “….durante un azione di gioco e con palla lontana, si avvicinava e durante la corsa urtava volontariamente, in segno di protesta, con la spalla il mio petto, spingendomi per circa mezzo metro, senza, tuttavia provocarmi dolore.”. (cfr. Delibera Giudice Sportivo sopra richiamata) Il ricorrente deduceva a sostegno l’assenza di volontarietà della condotta, effetto di fortuito scontro derivante da una normale azione di gioco ( …il calciatore, infatti, stava correndo per seguire una normale azione di gioco, e, osservando la palla lontana, si scontrava involontariamente con l’Arbitro). Deduceva, altresì, la levità del gesto privo di conseguenze lesive. Alla luce di tali osservazioni concludeva per la riqualificazione del fatto contestato semplicemente come antisportivo con applicazione della relativa sanzione di cui all’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S. con riduzione, secondo giustizia anche alla luce di precedenti favorevoli richiamati in atti. Il ricorso deve essere respinto. La C.G.F. – III Sezione giudicante – osserva che il referto arbitrale descrive con analitica precisione l’episodio in discussione. Il calciatore Galli al 10 minuto del primo tempo, quindi anche in una fase della gara certamente non caratterizzata da vis agonistica accentuata, “durante un azione di gioco e con palla lontana, si avvicinava e durante la corsa urtava volontariamente, in segno di protesta, con la spalla il mio petto...”. Tale episodio così come percepito dall’Arbitro in campo e nell’immediatezza, lo determinava ad espellere il Galli. Come noto, è il referto arbitrale che costituisce prova privilegiata tale da non poter essere confutata da mere deduzioni che, peraltro, nel caso in esame, non hanno fornito alcun contributo ulteriore e disarmonico rispetto alla chiarezza espositiva della relazione dell’Arbitro. Indifferente alla fattispecie dedotta, la circostanza dedotta a discarico, dell’assenza di conseguenze lesive a carico del Direttore colpito atteso che queste, avrebbero, se del caso potuto comportare un aggravamento della sanzione irrogata. Il Giudice Sportivo, in definitiva, ha fatto buon governo della norma disciplinare infliggendo una congrua sanzione al ricorrente non meritevole di riforma. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Galli Alessandro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo
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