F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 25 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 20 Luglio 2012 5. RICORSO PER REVOCAZIONE E REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. S.E.F. TEMPIO PAUSANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA: S.E.F. TEMPIO/ GHILARZA DEL 4.3.2012; FOOTBALL OLBIA 05/ S.E.F. TEMPIO DELL’11.3.2012. (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c/o Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 48 del 3.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 25 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 20 Luglio 2012 5. RICORSO PER REVOCAZIONE E REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. S.E.F. TEMPIO PAUSANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA: S.E.F. TEMPIO/ GHILARZA DEL 4.3.2012; FOOTBALL OLBIA 05/ S.E.F. TEMPIO DELL’11.3.2012. (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c/o Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 48 del 3.5.2012) La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna con Com. Uff. n. 48 del 3.5.2012, previa riunione dei procedimenti nei reclami proposti dalla medesima SEF Tempio contro le decisioni del Giudice Sportivo n. 38 del 22.3.2012 (merito gara SEF Tempio/Ghilarza del 4.3.2012) (merito gara Football Olbia 05/SEF Tempio del 11.3.2012) infliggeva a carico della società S.E.F. tempio Pausania, la punizione sportiva della perdita della predette gare per 0-3 per l’irregolare partecipazione alle stesse dei calciatori Ferraro Nicola e Trudu Alessandro confermando le statuizioni relative rese in primo grado. Ricorre a questa Corte la compagine sarda, per revocazione e revisione ai sensi dell’art. 39, commi 1 e 2 C.G.S.. Osserva la Corte che la decisione per la quale si chiede la revocazione è effettivamente inappellabile, ma non può essere esaminato il dedotto aspetto rescissorio, atteso che nella fattispecie difetta il motivo rescindente. La revocazione è infatti mezzo di impugnazione straordinaria che può essere invocato solo per determinati e specifici motivi espressamente previsti nella tassativa elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'art. 39 C.G.S .. L’errata interpretazione dell’art. 22 C.G.S. di cui controparte si grava, non può essere ricondotta ad alcuno dei tassativi motivi di cui al richiamato art. 39 per cui, non può trovare ingresso il merito revocatorio, non potendo la parte reclamante invocare un valido motivo di ammissibilità della sua istanza. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla A.S.D. Tempio Pausania di Tempio Pausania (Sassari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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