• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sui Comunicati ufficiali n. 235/CGF del 27 Aprile 2012 e n. 307/CGF del 27 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 20 Luglio 2012
1) RICORSO A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:
a) DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. IGOR CAMPEDELLI;
b) DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. LUCA PIERLUIGI DELLA VEDOVA;
c) DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI
RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE NONCHÉ AL SUO AMMINISTRATORE DELEGATO DELL’EPOCA DEI FATTI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE:
a) DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 6, 3, COMMA 1 E 4, COMMA 2, PRIMA PARTE REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTI ALL’EPOCA DEI FATTI;
b) DELL’ART. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMI 1 E 3 NONCHÉ 4, COMMA 2, PRIMA PARTE REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI NONCHÉ DELL’ART. 1, COMMA 1 REGOLAMENTO ELENCO SPECIALE DIRETTORI SPORTIVI VIGENTI ALL’EPOCA DEI FATTI – NOTA N. 5496/772 PF09-10/SP/BLP DEL 20.2.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 73/CDN del 19.3.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sui Comunicati ufficiali n. 235/CGF del 27 Aprile 2012 e n. 307/CGF del 27 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 20 Luglio 2012
1) RICORSO A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:
a) DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. IGOR CAMPEDELLI;
b) DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. LUCA PIERLUIGI DELLA VEDOVA;
c) DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI
RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE NONCHÉ AL SUO AMMINISTRATORE DELEGATO DELL’EPOCA DEI FATTI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE:
a) DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 6, 3, COMMA 1 E 4, COMMA 2, PRIMA PARTE REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTI ALL’EPOCA DEI FATTI;
b) DELL’ART. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMI 1 E 3 NONCHÉ 4, COMMA 2, PRIMA PARTE REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI NONCHÉ DELL’ART. 1, COMMA 1 REGOLAMENTO ELENCO SPECIALE DIRETTORI SPORTIVI VIGENTI ALL’EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 5496/772 PF09-10/SP/BLP DEL 20.2.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 73/CDN del 19.3.2012)
Devesi preliminarmente chiarire il concetto di transazione nazionale e transazione internazionale. Appartengono alla prima categoria le transazioni concluse dalle parti contrattuali che appartengano tutte alla medesima Federazione, mentre si ritengono transazioni internazionali quelle concluse da contraenti appartenenti a Federazioni diverse. Per parti contrattuali, debbono unicamente intendersi, sotto il profilo sostanziale, le società o i calciatori atteso che i relativi rapporti possono unicamente attenere alla conclusione o il rinnovo di un contratto di lavoro tra un calciatore ed una società, ovvero al trasferimento di un calciatore fra una società e l’altra. L’agente di calciatori non è parte contrattuale in senso proprio, ma unicamente un rappresentante di una società o di un calciatore, che agisce in virtù di mandato. In tal senso è quanto mai chiaro il disposto dell’art. 19 comma 1 del Regolamento FIFA Agenti Calciatori in vigore dal 1°.1.2008, che testualmente dispone: “un agente di calciatore è autorizzato a rappresentare un calciatore o una società di calcio solo a seguito della conclusione di un contratto di mandato stipulato con il calciatore o con la società”. Perfettamente coincidente con la richiamata disposizione normativa è il successivo articolo 25, inserito nel capo “Diritti ed obblighi dei calciatori”, a tenore del quale “un calciatore può avvalersi “unicamente dei servizi di un agente in possesso di licenza, per essere rappresentato nelle “trattative per la conclusione o il rinnovo di un contratto di lavoro”.
Norma sostanzialmente identica si rinviene anche nel capo relativo ai diritti ed obblighi delle società di calcio, il cui art. 27, dispone che “le società di calcio hanno il diritto di avvalersi dei servizio di agenti di calciatori forniti di licenza, per essere rappresentate nelle trattative in materia di trasferimenti di calciatori o nella stipula di contratti di lavoro”. D’altronde, che il procuratore sia un rappresentante traspare anche nelle disposizioni introduttive dello statuto FIFA, nel cui art. 1 si afferma: “questo regolamento disciplina la professioni di “agente calciatori, consistente nella rappresentanza di calciatori”. Ritenuto per fermo l’inquadramento sistematico del ruolo di agente, se costui è inequivocabilmente un rappresentate, non può essere una parte contrattuale ma unicamente un alter ego di una delle parti contrattuali, che agisce in suo nome e per conto (art. 1703 c.c.). In siffatta situazione, per valutare se una transazione abbia carattere nazionale, deve quindi unicamente aversi riguardo alla circostanza che entrambi i contraenti (calciatore e società nel caso di rapporto di lavoro o varie società tra loro, nel caso di trasferimento) appartengano alla Medesima Federazione, mentre trattasi di transazione internazionale se i contraenti appartengono a federazioni diverse. Per valutare la natura nazionale o internazionale della transazione quindi, a nulla rileva la federazione che ha rilasciato la licenza di agente, perché costui, nei contratti a cui prende parte, non agisce mai come contraente, ma unicamente per conto e nell’interesse di uno dei contraenti. Trasferendo i dedotti principi al caso che oggi ci occupa, appare indubbio che la fattispecie trattata attiene ad un rapporto che inerisce alla cessione del calciatore Alessandro Pellicori dal Cesena Calcio alla U.S. Avellino, quindi tra contraenti che appartengono tutti alla F.I.G.C., a nulla rilevando che nella vicenda abbia avuto un ruolo in qualità di agente calciatori il sig. Peverani, titolare di licenza rilasciata dalla federazione calcistica Sanmarinese, che stante la sua in equivoca attività professionale, ha assunto la veste di rappresentante e giammai quella di contraente, in relazione al trasferimento del calciatore. La circostanza del rapporto intercorso unicamente fra contraenti tutti appartenenti alla F.I.G.C., qualifica quindi il rapporto come transazione nazionale e ciò elimina in radice eventuali dubbi sulla giurisdizione FIFA, dovendosi affermare la piena ed indubbia giurisdizione degli Organi di giustizia domestica della F.I.G.C.. Del tutto incongruo devesi ritenere al riguardo il richiamo al precedente giurisprudenziale del caso Raiola, operato dalle parti reclamanti ed ogni dubbio può essere fugato alla stregua della successione delle leggi nel tempo. La fattispecie concreta di cui al richiamato precedente, infatti, ricadeva temporalmente nella vigenza del precedente regolamento FIFA, in vigore dal 1°.3.2001 al 31.12.2007, nel cui art. 22 paragrafo 1 era testualmente previsto: “nel caso di controversie tra un agente di calciatori ed un calciatore, una società e/o un altro agente di “calciatori, tutti tesserati con la stessa associazione nazionale (controversie nazionali) è la stessa “associazione nazionale ad esserne responsabile, mentre in virtù del successivo paragrafo 2 qualsiasi “altra querela non contemplata nel paragrafo 1 deve essere sottoposta alla Commissione FIFA per lo “status del calciatore”. Nel testo previgente del regolamento FIFA, quindi, il mero dato normativo conferiva espresso carattere di transazione internazionale a quella in cui partecipava un agente licenziatario da federazione estera, ancorché interveniente nel rapporto negoziale come mero rappresentante per cui, era corretta e coerente con la normativa allora vigente, la pronuncia richiamata come precedente in reclamo. La stessa però risulta del tutto inconferente al caso che oggi ci occupa, perché a far data dal 1°.1.2008 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento FIFA sugli Agenti Calciatori, che ha modificato in termini radicali il previgente regolamento. Comparando i due statuti, osserviamo che nel previgente art. 15 erano previste per l’agente calciatori 4 tipologie diverse di sanzioni: a) la cauzione e censura o avvertimento; b) la multa; c) la sospensione della licenza; d) il ritiro della licenza. Tutte le dette sanzioni, giusta il disposto dell’art. 15 comma 3, potevano essere emesse soltanto dall’associazione che aveva rilasciato la licenza all’agente di calciatori oppure dalla FIFA, secondo le delimitazioni di responsabilità definite nei successivi paragrafi 1 e 2 dell’art. 22. L’art. 33 comma 1 vigente regolamento FIFA ha rimodulato le sanzioni degli agenti calciatori prevedendo: a) la censura o deplorazione; b) la sanzione pecuniaria di almeno 5000 CHF; c) la sospensione della licenza per un massimo di 12 mesi; d) la revoca della licenza; e) il divieto di partecipare a qualsiasi attività nell’ambito del calcio”. Nel successivo comma 3 del medesimo articolo, si legge che la licenza dell’agente calciatori, può essere sospesa o revocata solo dalla federazione che l’ha rilasciata. Dal raffronto dell’art. 15 comma 2 del testo previgente e dell’art. 33 comma 3 del testo attuale, emerge che mentre in passato tutte le sanzioni irrogabili agli agenti erano di competenza esclusiva della Federazione che aveva rilasciato la licenza, ora alla detta Federazione è riservata in via esclusiva solo la competenza di giudizio relativamente alla sospensione o alla revoca della licenza medesima e da ciò deve arguirsi che la censura o deplorazione e la sanzione pecuniaria, non rientrano più nella competenza esclusiva della Federazione che ha rilasciato la licenza, per cui, ben possono essere irrogate, in caso di transazione nazionale, dalla Federazione dalle parti contrattuali, a prescindere dalla Federazione di appartenenza dell’Agente ed ogni ipotetico residuo dubbio al riguardo è definitivamente fugato dal chiaro disposto di cui all’art. 32 comma 1 del vigente regolamento FIFA, che nella prima parte, in via generale, per le questioni nazionali, attribuisce la competenza per l’applicazione delle sanzioni alle relative Federazioni e trova espressa conferma nella seconda parte del primo comma, dove si afferma che la competenza della singola Federazione nell’ambito della quale ricade la transazione nazionale, non esclude la competenza della Commissione Disciplinare FIFA per l’applicazione di sanzioni di un agente di calciatori che sia coinvolto in un trasferimento all’interno di una Federazione diversa da quella che ha rilasciato la sua licenza. Dalla detta ultima disposizione normativa possono trarsi varie conferme delle tesi innanzi illustrate e più precisamente: a) è questione o transazione nazionale, quella che inerisce a soggetti appartenenti alla medesima Federazione, ancorché vi abbia prestato attività un agente licenziato da Federazione estera; b) per l’agente che sia coinvolto in un trasferimento all’interno di una Federazione diversa da quella che gli ha rilasciato la licenza, relativamente alla applicazione di eventuali sanzioni vi è anche una competenza concorrente della Commissione Disciplinare FIFA; c) la circostanza che il chiaro disposto normativo preveda una possibile competenza concorrente e non esclusiva, conferma che vi sia la competenza della Federazione. Giusta il disposto dell’art. 40, comma II, salvo per norme di cui al capitolo III (anticipato al 1.1.2008) tutte le Federazioni avrebbero dovuto applicare il nuovo regolamento FIFA per gli agenti di calciatori e la F.I.G.C. ha dato attuazione alle nuove norme con il vigente regolamento Agenti Calciatori pubblicato con comunicato 8.4.2010 e l’art. 25 comma riproduce termini perfettamente identici e ricognitivi l’art. 32 I comma seconda parte del regolamento Agenti FIFA. In virtù delle disposizioni transitorie del vigente regolamento FIFA (art 39 comma 1), solo per le controversie già pendenti alla data della sua entrata in vigore, si continua ad applicare il previgente regolamento, mentre per le controversie nuove, ancorché quindi per fatti consumati temporalmente nella vigenza del precedente regolamento, si applica in ogni caso il nuovo regolamento. L’operata disamina dell’escursus normativo, il rapporto delle disposizioni di cui al precedente ed all’attuale regolamento FIFA e le norme di cui al vigente Regolamento Agenti di calciatori portano ad affermare, quindi, che, nel caso di specie sussiste la giurisdizione degli Organi di Giustizia della F.I.G.C. Fermi i dedotti principi, passando all’esame di merito, si evidenziano le analitiche singole posizioni. Igor Campedelli, Presidente dell’A.C. Cesena S.p.A.
a) Sussiste l‘infrazione disciplinare di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 16 comma 1 e 6 del Regolamento Agenti per non aver le parti redatto il contratto su apposito modulo e provveduto a depositarlo o inviarlo presso la segreteria della Commissione Agenti. A nulla rileva che l’agente, in quanto titolare di licenza rilasciata da Federazione estera, non disponesse dei moduli predisposti dalla Commissione Agenti. Anche il Regolamento F.I.F.A. prevede che un Agente di calciatori è autorizzato a rappresentare un calciatore o una società di calcio solo a seguito di un contratto di mandato scritto, stipulato con il calciatore o la società (art. 19) e la F.I.F.A. fornisce alla Federazione un modello standard di mandato (art. 21), per cui, il Peverani avrebbe dovuto sottoscrivere i propri mandati sul modello standard fornito dalla F.I.F.A. D’altronde è meramente intuibile l’insussistenza dell’ipotesi contraria, perché, se così non fosse, si verrebbe a creare una doppia ipotesi di confliggente trattamento, ritenendo vincolati a requisiti formali e procedimentali gli agenti nazionali e non anche quelli con licenza estera.
b) Sussiste l’infrazione disciplinare di cui all’art. 1 C.G.S. in relazione all’art. 4 comma 2 prima parte del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver le parti perfezionato vari contratti a nome della C.&P. Management di cui l’Agente Peverani sarebbe titolare. A nulla rileva che la C.&P. Management sia ditta individuale connaturata e coincidente con la persona del Peverani anche se la stessa assume peraltro la forma della S.r.l., come è dato rilevare dai documenti in atti. Al riguardo l’Ordinamento Sportivo, imponendo che gli incarichi debbano essere conferiti all’Agente, da una parte, ha introdotto un requisito meramente formale, per cui, qualsivoglia contratto che non indichi il nome dell’agente, è contrario alla disposizione regolamentare ed in pari tempo ha introdotto un requisito di sostanza, perché riconoscendo la peculiare figura professionale dell’Agente ed introducendo un apposito registro, ha ritenuto che detta attività possa essere svolta solo dalla persona fisica che abbia conseguito l’apposita licenza ed abbia ottenuto la relativa iscrizione. E’ pur vero che detta attività può essere svolta anche in maniera imprenditoriale, ma non debbono essere confusi i ruoli dell’attività professionale e di quella imprenditoriale. In relazione al primo aspetto, rileva solo la persona fisica dell’agente, in quanto abilitata a svolgere la particolare attività in esame in virtù di apposita licenza, mentre in relazione al secondo aspetto, l’attività può essere organizzata imprenditorialmente e l’agente può anche attribuire ad una società i diritti economici e patrimoniali derivanti dagli incarichi ricevuti, ricorrendo le condizioni espressamente previste dalla norma. Della Vedova, Amministratore Delegato dell’A.C. Cesena S.p.A.
a) Sussiste la violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 4 comma 2 prima parte del regolamento agenti, atteso che i contratti sono stati stipulati con la Soc. C.&P. Management e non personalmente con l’agente Peverani, come prevede la norma ed al riguardo si richiama la motivazione già dedotta per il sig. Campedelli.
b) Non sussiste la violazione disciplinare in ordine alla cosiddetta attività di scouting, perché la stessa non è attività vincolata o riservata dall’Ordinamento Federale a particolari figure professionali ed in ogni caso, non è sussumibile nella specifica attività dei Direttori Sportivi.
c) Sussiste la violazione disciplinare dell’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 3 comma 1 del previgente regolamento agenti. L’Ordinamento non prevede l’incarico multiplo e dispone che per ogni calciatore vi sia un separato contratto, conferito in conformità al regolamento agenti calciatori (sottoscritto su apposito mandato ed inoltrato a mezzo posta o deposito presso l’Ufficio di Segreteria della Commissione Agenti). La sottoscrizione di mandato multiplo integra perciò espressa violazione regolamentare. Quanto alla sanzione, tenuta nel debito conto l’assoluzione in relazione all’attività di
scouting, la stessa può essere ridotta a 4 mesi di inibizione. A.C. Cesena S.p.A. Risulta confermata la responsabilità del suo Presidente sig. Igor Campedelli, per cui devesi altresì confermare la responsabilità diretta dell’A.C. Cesena S.p.A. ex art. 4 comma 1 C.G.S. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Cesena S.p.A. di Cesena (Forlì-Cesena) riduce la sanzione inflitta al sig. Luca Pierluigi Della Vedova a mesi 4 di inibizione. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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1) RICORSO A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:
a) DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. IGOR CAMPEDELLI;
b) DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. LUCA PIERLUIGI DELLA VEDOVA;
c) DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI
RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE NONCHÉ AL SUO AMMINISTRATORE DELEGATO DELL’EPOCA DEI FATTI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE:
a) DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 6, 3, COMMA 1 E 4, COMMA 2, PRIMA PARTE REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTI ALL’EPOCA DEI FATTI;
b) DELL’ART. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMI 1 E 3 NONCHÉ 4, COMMA 2, PRIMA PARTE REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI NONCHÉ DELL’ART. 1, COMMA 1 REGOLAMENTO ELENCO SPECIALE DIRETTORI SPORTIVI VIGENTI ALL’EPOCA DEI FATTI – NOTA N. 5496/772 PF09-10/SP/BLP DEL 20.2.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 73/CDN del 19.3.2012)"