CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 12 giugno 2012 promosso da: Sig. Gabriele Aliprandi / Federazione Motociclistica Italiana

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 12 giugno 2012 promosso da: Sig. Gabriele Aliprandi / Federazione Motociclistica Italiana IL COLLEGIO ARBITRALE Avv.Guido Cecinelli – Presidente Prof.Avv.Filippo Lubrano – Arbitro Avv.Marcello de Luca Tamajo - Arbitro nominato ai sensi dell’art.6, comma 3 del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 12.6.2012 ha deliberato a maggioranza il seguente LODO ARBITRALE Nel procedimento di arbitrato promosso con istanza prot. N.0526 del 29 febbraio 2012 – 579 : Sig.Gabriele Aliprandi, nato a Lissone il 5.4.1948, residente in Macherio, Via Bellini n.7 rappresentato e difeso dall’Avv.Mattia Bianchi del Foro di Como, con studio in Via Rovelli n.36 – Como, giusta procura in calce all’istanza di arbitrato - istante - Contro Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.), con sede in Roma, Viale Tiziano n.70, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott.Paolo Sesti, rappresentata e difesa dall’Avv.Antonio De Girolamo del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ischia, Via M.Mazzella n.1, giusta procura in calce alla memoria di costituzione. - intimata - FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO La vicenda de qua trae origine dal provvedimento del Procuratore Federale della F.M.I. del 10.11.2011 (procedimento d’indagine n.6/2011), con il quale il Sig.Aliprandi Gabriele, tesserato con il Moto Club Biassono con tessera n.10087651, in possesso di licenza di direttore di Gara Internazionale n.2418, veniva deferito per la violazione dell’art.1 del Regolamento di Giustizia Federale, perché induceva i Sigg.ri Todeschini Antonella, Carrozzo Stefano e Di Lello Marco (aspiranti ufficiali di percorso coordinati dal Sig.Candoni Vinicio), a versare al M.C. Biassono dallo stesso Aliprandi, all’epoca, presieduto, la somma di € 50,00 ciascuno, di cui € 30,00 per la tessera 2010 del Moto Club, ed € 20,00 a testa, per un inesistente corso di ufficiali di percorso, sostenendo altresì che, causa fantomatici ritardi da parte della F.M.I., le regolari licenze sarebbero state loro spedite in seguito. Fatti tutti, avvenuti in Biassono e Cremona nell’Aprile 2010. Il Giudice Unico Federale, con decisione n.46 depositata il 2.12.2011, condannava il Sig.Aliprandi Gabriele alla pena del ritiro della tessera per il periodo di anni due e mesi sei, fine della pena per il 2.6.2014. Proponeva impugnazione avanti la Commissione d’Appello Federale il Sig.Aliprandi Gabriele eccependo l’irregolarità della notitia criminis, in quanto i fatti non potevano essere addebitati all’appellante, il quale non aveva incassato alcuna somma, ricevuta, invece, dal Sig.Candoni Vinicio che, poi, la versava al Moto Club presieduto dall’Aliprandi stesso. Il Sig.Aliprandi eccepiva, altresì, la insufficiente qualificazione giuridica dei fatti e la nullità della notitia criminis, poiché “non viene identificato o non vengono identificati i soggetti querelanti”. Sosteneva ancora l’Aliprandi di essere già stato giudicato, nonché l’inattendibilità dei testi escussi e l’irregolarità della procedura seguita dal Procuratore Federale. Con decisione n.1/12, del 3/29.2.2012, la Corte d’Appello Federale riformava parzialmente il decisum dei Primi Giudici endofederali, rideterminando la pena a dieci mesi di ritiro della Tessera Federale. Con istanza di arbitrato depositata il 29.2.2012, il Sig.Aliprandi Gabriele impugnava la suddetta decisione avanti il T.N.A.S., avendo esperito tutti i gradi della giustizia endofederale chiedendo preliminarmente la sospensione della sentenza di Secondo Grado e, in via principale, la riforma della stessa, dichiarando non colpevole l’Aliprandi stesso, degli illeciti ascrittigli. In subordine, chiedeva di convertire la minima pena edittale, in pena pecuniaria. La parte istante nominava arbitro il prof.avv.Filippo Lubrano. Si costituiva in giudizio la F.M.I. chiedendo il rigetto dell’istanza, nominando arbitro l’avv.Marcello de Luca Tamajo. I due arbitri designati dalle parti nominavano Presidente del Collegio arbitrale l’avv.Guido Cecinelli che accettava l’incarico. All’udienza di prima comparizione del 19.4.2012, veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Con Ordinanza del 19.4.2012 (prot.0948) il Collegio rigettava l’istanza cautelare proposta, relativa alla sospensione della decisione impugnata, non sussistendone i presupposti. All’udienza del 21.5.2012 il Collegio concedeva termine alle parti per il deposito di memorie conclusionali e si riservava la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L’istanza di arbitrato proposta, non è fondata e deve essere rigettata. Infatti la responsabilità del Sig.Aliprandi Gabriele, viene contestata da quest’ultimo, poiché non sussisterebbero elementi di prova sufficienti per la declaratoria della fondatezza delle contestazioni sollevate. Orbene, a tale proposito, il Collegio osserva che, per ritenere la responsabilità di una violazione disciplinare sportiva da parte del soggetto incolpato, non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, certezza che, peraltro, nella maggior parte delle fattispecie, costituirebbe una mera astrazione, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere, comunque, superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (art.4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI in vigore dal Gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento, deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (lodo 31.1.2012 Saverino / FIGC; lodo 2.4.2012 Amodio e SS Juve Stabia/FIGC). Premesso ciò, il Collegio osserva che le risultanze degli atti d’indagine raccolti nei giudizi endofederali, consentono di ritenere provata la violazione contestata all’Aliprandi, sussistendo indizi gravi, precisi e concordanti dell’attività posta in essere da quest’ultimo: infatti dalla corrispondenza intercorsa tra il Sig.Candoni Vinicio e il Sig.Maurizio Simonetti del 14.2.2011 e del 17.2.2011, si evince che i Sigg.ri Todeschini Antonella, Carrozzo Stefano e Di Lello Marco, aspiranti ufficiali di percorso, avevano versato le quote per partecipare al corso che li avrebbe abilitati, previo superamento dell’esame finale, a svolgere il servizio sui circuiti di gara; le suddette quote venivano versate, successivamente, al Moto Club Biassono presieduto, all’epoca, dallo stesso Sig.Aliprandi Gabriele e il corso “sbandierato” non veniva mai svolto; al riguardo non rileva, inoltre, la circostanza se l’effettivo pagamento delle quote, sia avvenuto nelle mani dell’Aliprandi o di altro soggetto, e ciò in quanto, come correttamente evidenziato nelle decisioni endofederali, appare evidente che sia il Sig.Scandroglio, che il Sig. Candoni abbiano agito nella vicenda de qua, su specifica indicazione dello stesso Aliprandi; i tre aspiranti Todeschini, Carrozzo e Di Lello confidavano sicuramente nella prestigiosa figura del Sig.Aliprandi, il quale era personaggio noto nell’ambiente e presenziava sempre agli esami. Ulteriore profilo di illegittimità del comportamento posto in essere dall’Aliprandi, deve ravvisarsi nel fatto che quest’ultimo, nonostante il corso non si fosse tenuto, né, conseguentemente, gli esami finali, provvedeva ad inserire i tre aspiranti direttamente nei servizi CIV e SBK di Monza ed Imola (e.mail del Sig.Candoni al Sig.Simonetti del 14.2.2011 in atti); i Sigg.ri Todeschini, Carrozzo e Di Lello confermavano la circostanza di non aver mai partecipato al corso, né di aver sostenuto esami, in sede di interrogatorio avanti il Giudice Unico Federale; il Sig.Aliprandi era ben conscio dello stato irregolare dei tre aspiranti, ma ciò nonostante lo stesso assegnava questi ultimi alle postazioni del circuito di gara; la Sig.ra Todeschini Antonella, sempre in sede di interrogatorio avanti il G.U.F., riferiva di aver parlato con l’Aliprandi sulle tempistiche di ottenimento della licenza, ottenendo come risposta solo affermazioni generiche di “parlarne in un altro momento”. Pertanto, le circostanze sopra dette fanno emergere chiaramente che il Sig.Aliprandi Gabriele ha impiegato tre aspiranti Ufficiali di gara sui circuiti di Monza ed Imola, senza alcun titolo che potesse giustificare la loro presenza, nonché che, a precise domande circa l’ottenimento della licenza, lo stesso rispondeva genericamente, prendendo tempo. Inoltre osserva il Collegio che, rispetto all’impianto accusatorio dei giudizi endofederali, nell’odierno procedimento arbitrale nessun consistente elemento a discarico dell’affermata responsabilità dell’Aliprandi, è stato portato alla attenzione ed alla valutazione del Collegio arbitrale, al di là di una reiterata doglianza sulla presunta insufficienza dell’impianto accusatorio stesso, circostanza, questa, già sottoposta al vaglio dei Giudici Federali. Ritiene, pertanto, il Collegio, di affermare la congruità della irrogata sanzione, con riferimento alle violazioni ascritte, avendo la difesa della parte istante, in via subordinata, chiesto la riduzione della sanzione. In conclusione, l’istanza del Sig.Aliprandi Gabriele deve essere integralmente respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 500,00 (cinquecento) oltre accessori a carico della parte istante, ed a favore della Federazione Motociclistica Italiana, quali onorari per assistenza difensiva. Anche le spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale, seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.000,00 (duemila) oltre IVA e CAP come per legge a carico della parte istante, con il vincolo della solidarietà. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza, ed eccezione: a) respinge l’istanza di arbitrato proposta dal Sig.Aliprandi Gabriele; b) condanna la parte istante al pagamento in favore della Federazione Motociclistica Italiana, delle spese ed onorari di lite liquidate in parte motiva; c) condanna la parte istante al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale liquidati in parte motiva; d) condanna parte istante al pagamento dei diritti amministrativi per il T.N.A.S.; e) dichiara incamerati dal T.N.A.S. i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma il 12.6.2012 e sottoscritto in numero tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata, con il dissenso del Prof.Avv.Filippo Lubrano così motivato: “dagli elementi assunti nel corso del procedimento, con riguardo alle posizioni della difesa della Federazione e dell’Arbitro dalla stessa nominato, si sono evidenziate ragioni sufficienti per una riduzione della squalifica al 31.7.2012”. F.to Guido Cecinelli – Presidente F.to Filippo Lubrano – Arbitro F.to Marcello de Luca Tamajo – Arbitro
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