F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 02-03-05 e 06 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 27 Luglio 2012 e su www.figc.it 16) RICORSO DEL CALC. ALBERTO MARIA FONTANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 ANNI E 6 MESI, INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CHIEVO – NOVARA DEL 30.11.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 02-03-05 e 06 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 27 Luglio 2012 e su www.figc.it
16) RICORSO DEL CALC. ALBERTO MARIA FONTANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 ANNI E 6 MESI, INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CHIEVO – NOVARA DEL 30.11.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)
Con atto in data 8.5.2012 il Procuratore Federale, a seguito di una complessa istruttoria deferiva una serie di soggetti, tra i quali il signor Fontana Alberto Maria all’epoca dei fatti calciatore del Novara per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per avere prima della gara Chievo/Novara del 30.11.2010, in concorso con altri, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, ricevendo, nello specifico, una somma di denaro perché si rendessero disponibili in prima persona e si attivassero per ottenere la disponibilità anche di qualche compagno di squadra, in funzione della realizzazione di un over 2,5 con sconfitta della propria squadra con differenza di tre o più reti in favore del Chievo. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara. L’attività di indagine ha consentito di acquisire agli atti una serie di elementi probatori desumibili dall’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Cremona in data 9.12.2011 e dalle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti in sede di interrogatorio innanzi al Procuratore della Repubblica di Cremona ed al Giudice per le Indagini Preliminari di Cremona, nonchè in sede di audizione innanzi al Procuratore Federale. Gli ulteriori sviluppi delle indagini confermano in modo ancora più pregnante la sussistenza dell'ipotesi associativa contestata. In particolar modo le indagini effettuate pongono in luce il carattere transnazionale dell'associazione e consentono di individuare con maggiore precisione e chiarezza, tra l'altro: gli organizzatori; il ruolo rivestito dai singoli associati; le ramificazioni dell'associazione in ambito nazionale; la distribuzione dei compiti tra i partecipanti; le modalità di finanziamento delle singole attività illecite volte all'alterazione del risultato delle gare; gli espedienti posti in essere per trasferire le somme necessarie e per individuare i calciatori disposti a ricevere denaro per condizionare l'esito delle competizioni alle quali prendevano parte o per avvicinare i compagni di squadra. Il risultato dell'operato delle forze di polizia, che in diversi paesi europei hanno proficuamente posto in essere le proprie investigazioni con riferimento alla stessa vicenda criminosa, viene riferito nell'ordinanza n. 726/11 emessa in data 9.12.2011 dal Gip di Cremona. Nell'atto citato si riassume preliminarmente l’esito delle indagini svolte in precedenza in sede di giustizia ordinaria, richiamando quanto emerso con riferimento all'esistenza di due gruppi di persone definite rispettivamente dei "bolognesi" e degli "zingari", ricordando che entrambi sono già stati oggetto di considerazioni nella prima ordinanza cautelare, così come il loro modus operandi consistente, per gli "zingari", principalmente nel contattare i calciatori di persona, mostrando loro il denaro. Si citano quindi le telefonate intercettate, nel corso delle quali si parla degli "zingari", nonché si pone in evidenza il ruolo di Gervasoni (il quale ha mantenuto un rapporto molto prolungato nel tempo, certamente superiore ad un anno con i predetti finalizzato alla manipolazione delle partite). Si accenna quindi al gruppo dei "bolognesi" capeggiato da Signori, che intratteneva rapporti con soggetti orientali definiti come i "singaporiani", che consentivano loro di scommettere somme consistenti di denaro (centinaia di migliaia di euro) sui mercati asiatici. Il gruppo degli "zingari" viene preso particolarmente in considerazione alle pagg. 208/230 del provvedimento dell'AGO ove si osserva che il gruppo dipende dal "cartello" di Singapore ed è composto da scommettitori; soggetti inseriti in ambito sportivo; loro compito principale era quello di penetrare all'interno dei settori calcistici per reclutare atleti disponibili a favorire la
manipolazione di incontri calcistici. Il denaro, invece, viene fornito dai soggetti operanti in Singapore per essere veicolato agli sportivi corrotti. Si afferma, in particolare, che gli "zingari" fungono da anello di collegamento dell'associazione e sono in contatto con la criminalità locale in ciascuno dei paesi in cui si sono svolte indagini analoghe. Nel tracciare un breve profilo di ciascuno dei soggetti facenti parte del gruppo citato si riferisce tutto quanto emerso con riferimento ai rapporti intrattenuti da questi ultimi con soggetti italiani. Interessante appare ancora al riguardo l'analisi del risultato delle indagini effettuate in altri paesi e, in particolare, di quelle svolte in Finlandia, Germania, Croatia ed Ungheria, nell'ambito delle quali sono emersi anche elementi di prova concernenti gare disputate nel campionato italiano, il cui risultato è stato alterato al fine di conseguire illeciti guadagni mediante l'effettuazione di scommesse ed il ruolo rivestito da persone soggette all'ordinamento sportivo. Si osserva inoltre che, alla luce degli elementi emersi successivamente all'ordinanza del 28.5.2011, gli "zingari" sono il braccio operativo dell'associazione di Singapore, luogo ove si effettuano invece le scommesse. Gli "zingari" in particolare, sono i soggetti dell'est che individuano le partite sulle quali investire, incaricati dall'organizzazione di prendere contatto con i calciatori e di provvedere alla loro corruzione. In Italia essi si avvalgono della collaborazione di quella che può essere definita senz'altro una propaggine nazionale dell'associazione. A conferma dell'esistenza della stabilità di contatti tra "singaporiani" e "zingari" si cita una telefonata particolarmente significativa (vedi ordinanza pagg. 22/23). Le scommesse effettuate hanno ad oggetto gare disputate in diversi paesi europei e, per quel che qui maggiormente rileva, in Italia che viene definita, anzi, il luogo ove maggiormente sono emersi movimenti dei membri dell'associazione e lo svolgimento di attività volte alla manipolazione delle gare. Nell’atto di deferimento emerge che la gara in ordine alla quale si erano svolte adeguate indagini che portavano al deferimento del signor Alberto Maria Fontana era, come specificato nelle premesse, Chievo/Novara del 30.11.2010. Il deferimento concludeva con la seguente richiesta: - Fontana Alberto Maria: squalifica per 3 anni e 6 mesi così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo oltre a 6 mesi per l’aggravante. La decisione della Commissione Nazionale Giudicante, dopo una puntuale verifica dei fatti e
meditate considerazioni di diritto, così concludeva: Fontana Alberto Maria: squalifica per 3 anni e 6 mesi. La decisione della Commissione veniva impugnata dal signor Fontana Alberto Maria con un diffuso ricorso. Peraltro, la doglianza del ricorrente, al di là della ampia esposizione, si è accentrata sul difetto di motivazione denunciato attraverso varie articolazioni. In primo luogo prende in esame il verbale di interrogatorio del Gervasoni del 23.12.2011 in occasione del quale il nominativo di Fontana non era mai menzionato. In secondo luogo considera il successivo interrogatorio del Gervasoni del 27.12.2011; in questa occasione si conferma che il nominativo del “portiere Fontana” viene citato dal Gervasoni, ma tale circostanza – a dire del reclamante - non potrebbe essere rilevante ai fini della valutazione negativa, in quanto il Gervasoni avrebbe riferito della presenza di Fontana, tra coloro che percepirono somme tramite “un albanese che giocava nel Novara”; e tale rilievo non sarebbe sufficiente per giustificare la pesante sanzione irrogata al Fontana. Nel reclamo si citano poi alcuni precedenti della Corte di Giustizia Federale che conforterebbero la doglianza dell’istante. Con un ulteriore “elemento”, il reclamante si intrattiene sulle deduzioni svolte nella decisione della Disciplinare al termine della pag. 44 (inizio pag. 45), che non fanno riferimento al giocatore Fontana, e tale rilievo darebbe conferma delle osservazioni svolte nell’appello. Il medesimo si lamenta, inoltre, della mancata valutazione della rassegna stampa e della documentazione prodotta nella quale era raccolta la dichiarazione del compagno di stanza del Fontana, Kevin Michael Strukelj. Si sottolinea poi la circostanza che il Fontana avrebbe sottoscritto con la società di
appartenenza un contratto di collaborazione per altri 5 anni; circostanza questa che dimostrerebbe la fiducia della società nel calciatore e quindi sarebbe segno significativo del comportamento corretto del calciatore. La Corte di Giustizia Federale, dopo attenta meditazione circa il reclamo del Fontana, e pur nella consapevolezza che il portiere Fontana compare nelle deposizioni del Gervasoni solo in quanto quest’ultimo avrebbe appreso che il suddetto sarebbe stato partecipe alla divisione con altri calciatori della somma di € 150.000,00, ritiene nondimeno non meritevoli di accoglimento le doglianze che sono state dedotte e comunque non idonee a superare l’indicazione che il Fontana fosse nella compagine dei coinvolti nell’illecito. La posizione del calciatore Alberto Maria Fontana emerge, in effetti, in modo in equivoco dalla dichiarazione del calciatore Carlo Gervasoni rese in sede di interrogatorio del P.M. di Cremona in data 27.12.2011; in buona sostanza è acquisita al giudizio, con sufficiente grado di attendibilità, la circostanza che il Fontana abbia partecipato alla spartizione delle somme di denaro a corrispettivo del losco affare. Del resto l’articolazione della complessa vicenda, che da un lato ha interessato vari soggetti e dall’altro si è articolata attraverso episodi singolari quali un’intesa su un risultato particolare, fornisce chiari indici sintomatici di una finalità illecita alla quale non appare difficoltoso immaginare il coinvolgimento di tutti i soggetti che appaiono menzionati nel corso degli interrogatori resi dinanzi la Procura Federale e l’Autorità Giudiziaria, in un quadro complessivo reso ancor più credibile alla luce del ruolo decisivo rivestito dall’odierno reclamante (portiere della squadra che ha subito tre reti, in puntuale adempimento dell’accordo illecito che prevedeva, appunto, l’over con sconfitta del Novara). Non emergono quindi rilievi convincenti che possono condurre a dichiarare l’estraneità del calciatore Alberto Maria Fontana. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Alberto Maria Fontana e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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