CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 6 luglio 2012 promosso da: Sig. Alberto Pisano / Federazione Italiana Giuoco Calcio e Associazione Italiana Arbitri
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 6 luglio 2012 promosso da: Sig. Alberto Pisano / Federazione Italiana Giuoco Calcio e Associazione Italiana Arbitri
L’A R B I T R O U N I C O
Prof. Avv. Luigi Fumagalli nominato dalle parti ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport nominato ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport,
in data 6 luglio 2012 ha deliberato il seguente
L O D O A R B I T R A L E
nel procedimento di arbitrato n. 591 (prot. n. 888 del 12 aprile 2012) promosso da: Alberto Pisano, nato a Cagliari il 5 giugno 1988 e residente in Quartu Sant’Elena (CA), via Brigata Sassari n. 23, rappresentato e difeso dall’avv. Flavia Tortorella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 48, giusta delega rilasciata in calce alla istanza di arbitrato datata 12 aprile 2012 ricorrente
contro
Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.), con sede in Roma, via Tevere n. 9, in persona del dott. Marcello Nicchi, suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Po n. 9, giusta delega in calce alla memoria di costituzione resistente
e
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri n. 14, in persona del dott. Giancarlo Abete, suo Presidente pro tempore altra parte intimata, non costituita
* * * * * * * * *
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
A. Le parti
1. Il sig. Alberto Pisano (il “sig. Pisano” o il “Ricorrente”) è tesserato presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) ed associato all’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) presso la Sezione di Cagliari in qualità di arbitro effettivo della Categoria Eccellenza.
2. L’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) (“AIA” o la “Resistente”) è l’associazione che, all’interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e degli organismi internazionali cui aderisce la federazione stessa.
3. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la “FIGC”), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia.
B. Il procedimento endo-associativo
4. Con atto in data 10 novembre 2011, la Procura Arbitrale Nazionale presso l’AIA deferiva il sig. Pisano alla Commissione di Disciplina Regionale (la “CDR”) del Comitato Regionale Arbitri della Sardegna (il “CRA Sardegna”) per accertare la violazione dell’art. 40, commi 1 e 3 lett. c del Regolamento AIA (il “Regolamento”), “per aver attribuito al C.R.A. Sardegna, senza fondati motivi: a) la violazione delle norme tecniche di funzionamento, con particolare riguardo all’art. 17, nella parte relativa al numero di visionature da parte dell’Organo tecnico; b) la disparità di trattamento nei suoi confronti, avendo designato nelle gare di Campionato “Eccellenza” del 28.11.2010 e 27.04.2011 Osservatori arbitrali genitori di altri arbitri ‘diretti concorrenti’; c) le proposte di passaggio alla CAI degli arbitri Meloni Giovanni, figlio del Presidente di sezione di Carbonia, Renna Alberto, figlio dell’O.A. Renna Pasquale ed Usala Mauro, figlio dell’ex Presidente della sezione di Tortolì a dispetto della graduatoria di merito secondo quanto appreso telefonicamente in data 31 maggio u.s.”.
5. Con delibera n. 26/11-12 del 31 gennaio 2012 (la “Decisione della CDR”) la CDR irrogava nei confronti del sig. Pisano la sanzione disciplinare della sospensione di 9 mesi, dal 31 gennaio 2012 al 30 ottobre 2012.
6. Contro la Decisione della CDR il sig. Pisano proponeva appello alla Commissione di Disciplina d’Appello (la “CDA”), chiedendo il proscioglimento dai fatti contestati.
7. Con delibera n. 31 del 23 marzo 2012 (la “Decisione della CDA”), la CDA accoglieva parzialmente l’appello proposto dal sig. Pisano e per l’effetto rideterminava in 6 mesi di sospensione, dal 31 gennaio 2012 al 30 luglio 2012, la sanzione irrogata al sig. Pisano.
8. La motivazione della Decisione della CDA, notificata al sig. Pisano con lettera raccomandata in data 10 aprile 2012, recita quanto segue:
“Letta la contestazione mossa dalla Procura la stessa appare corretta e provata, in quanto risulta accertato senza ombra di dubbio che l’associato abbia contestato “senza fondati motivi” al Presidente del CRA Sardo la violazione delle norme tecniche di funzionamento, la disparità di trattamento nei suoi confronti, la violazione della graduatoria degli arbitri sardi meritevoli di essere promossi alla categoria superiore.
In primo luogo è facile osservare che al termine della passata stagione sportiva e di tutte le valutazioni tecniche e del caso (che non necessariamente devono essere solo quelle della pur fondamentale capacità arbitrale, potendosi fare riferimento anche ad altri parametri, tra i quali l’aspetto fisico, il grado di cultura generale, l’assiduità ai raduni ed alle riunioni, ecc.) l’A.E. Pisano Alberto è stato promosso come secondo arbitro in graduatoria, nonostante una visiona tura in meno da parte degli organi tecnici rispetto ai suoi diretti concorrenti: ciò basterebbe a far ritenere infondato ogni dubbio, ogni recriminazione e ogni sospetto di macchinazioni (inesistenti) a suo danno.
Si osserva ancora che dagli atti emerge che all’interno del Comitato regionale vigeva un clima di assoluta trasparenza, tanto che l’appellante è sempre stato a conoscenza della sua posizione ed ha sempre potuto informarsi (con estrema facilità) di tutto ciò che lo riguardava direttamente dai componenti del comitato stesso.
Tale contesto porta ovviamente ad escludere che vi sia stata la volontà di ordire macchinazioni a danno di chicchessia.
Al di là di semplici valutazioni “empiriche”, è grazie all’ampia istruttoria esperita dalla Procura che si può escludere che il CRA sardo od il suo Presidente abbiano violato le norme tecniche di funzionamento o messo in atto comportamenti od atti discriminatori.
In primo luogo è emerso che il Presidente CRA aveva preventivamente chiesto a quello Nazionale di poter far eseguire una “quinta visionatura” da parte degli Organi tecnici invece che limitarsi al numero “regolamentare” di quattro ed a ciò era stato appositamente autorizzato (risulta dalla risposta del Presidente Nazionale che la stessa autorizzazione era già stata chiesta e concessa nella stagione sportiva precedente).
L’appellante lamenta che tale autorizzazione sarebbe abnorme e concessa dal Presidente Nazionale in violazione delle Norme Transitorie NFOT: tuttavia, l’appellante stesso precisa anche di non aver alcuna intenzione di contestare l’operato del Presidente Nazionale: “Al di là dell’iniziativa extra ordinem del Presidente Nazionale sulla quale per ora non si ha volontà di contestarne la legalità” ...
Tutto ciò, comunque, non ha alcun rilievo ai fini della decisione: ciò che conta è che il Presidente CRA abbia agito in modo cristallino (chiedendo ed ottenendo un autorizzazione che il Presidente Nazionale nella sua indiscussa autonomia ha ritenuto di concedere).
Nella sostanza non vi è stata alcuna violazione dal parte del Presidente del Comitato, al contrario di quanto segnalato dall’interessato (per interposta persona) al Presidente Nazionale.
Risulta pertanto certo che l’appellante abbia “attribuito al CRA Sardegna, senza fondati motivi: la violazione delle norme tecniche di funzionamento, con particolare riguardo all’art. 17 (rettificato in sedici con comunicazione a mezzo Racc. AR del 23.112.2011) nella parte relativa al numero di visionature da parte dell’OT”.
Ciò basterebbe per ritenere violata la norma del regolamento che prescrive agli associati di improntare il loro comportamento, “anche estraneo allo svolgimento della attività sportiva nei rapporti con colleghi e terzi, rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale”.
Inoltre, l’appellante ha anche lamentato una disparità di trattamento in quanto sarebbe stato visionato da colleghi osservatori che sono genitori di alcuni suoi diretti concorrenti: la pretestuosa infondatezza di tale lamentela è di tutta evidenza.
L’appellante NON ha infatti MAI lamentato di avere ricevuto giudizi errati o se ben due osservatori non avessero valutato positivamente il suo operato ben difficilmente l’appellante avrebbe avuto a fine stagione una media di voti tanto elevata da risultare il secondo arbitro della regione).
Tale segnalazione indirizzata al Presidente Nazionale è quindi frutto del tentativo di offuscare l’operato del CRA senza avere neppure la più pallida ragione di fatto, al solo ed evidente scopo di far apparire di essere stato in qualche modo danneggiato (l’appellante nella relazione inviata al Presidente nazionale è abile nel misurare e pesare le parole ma la sostanza del messaggio è tanto evidente quanto dirompente).
Il CRA, peraltro, ha fornito una spiegazione che pare avere una logica dettata dalla necessità di non avere altri osservatori affidabili e disponibili per la zona nella quale doveva essere svolta la visionatura: in ogni caso non sono emerse circostanze che possano far ritenere che vi sia stata un’attività volta a discriminare l’appellante.
Si aggiunga, ad abundantiam, come delle dichiarazioni dello stesso componente del Comitato regionale sardo, Andrea Ledda, il quale avrebbe riferito all’A.E. Pisano Alberto che il suo nominativo sarebbe stato espunto dalla lista dei selezionabili alla categoria superiore dopo la riunione del CRA del 31.5.2011, tale assunto risulti smentito.
Francesco Atzeni ha invece confermato di aver riferito che in quella riunione non si prese alcuna decisione definitiva ma che la situazione del Pisano Alberto venne presa in considerazione solo per via della mancata quinta visionatura da parte degli organi tecnici (quinta visiona tura mancata per indisponibilità fisica dello stesso arbitro, come già in precedenza evidenziato).
Gli altri componenti presenti alla riunione hanno inoltre smentito che il nominativo di Pisano Alberto sia mai stato espunto dalla lista dei candidati alla categoria superiore.
In ogni caso, ai fini della decisione quello che rileva sono le modalità ed i termini adoperati che portano a ritenere che con il suo comportamento l’appellante abbia violato l’art. 40 commi 1 e 3 lettera c. del Regolamento AIA: se è comprensibile e concesso dal regolamento che gli arbitri tutelino la propria immagine e le proprie aspettative di carriera all’interno dell’associazione, ciò deve comunque sempre avvenire con la massima trasparenza e lealtà associativa, che invece nel presente caso non sono stati rispettati da parte dell’appellante, il quale ha agito di impulso e senza riflettere un attimo sulla gravità di quanto ha voluto segnalare al Presidente nazionale, senza neppure aver certezza sulla bontà delle proprie affermazioni che nella sostanza dei fatti risultano essere delle vere e proprie accuse.
Rimane, infatti, assodato che l’appellante abbia steso il promemoria – indirizzato al proprio avvocato al chiaro scopo di farlo pervenire in modo del tutto inconsueto ai vertici dell’associazione (la lettera di accompagnamento redatta dall’Avvocato Mariano Delogu, rende evidente come lo stesso abbia una conoscenza personale con il Presidente nazionale AIA: per cui non si può neppure ritenere che l’interessato si sia rivolto al professionista per ottenere consigli o tutele “giuridiche” ma solo perché l’avvocato in questione poteva garantirgli un canale privilegiato per giungere ad interessare il Presidente nazionale) -, il cui contenuto ha il chiaro scopo di mettere in cattiva luce il Presidente CRA accusandolo di comportamenti scorretti ed addirittura di una violazione inesistente alle norme regolamentari (quasi come se vi fosse stata l’intenzione di esercitare un’indebita pressione da parte dell’appellante: sintomatica in tale senso è anche la dichiarazione dello componente Andrea Ledda che alla Procura ha dichiarato come già nel corso di un suo colloquio telefonico con Pisano Alberto avvenuto a fine maggio lo stesso avrebbe esternato la sua intenzione di proporre ricorso in caso di una mancata promozione).
Alla luce di quanto emerso e dell’oggettiva violazione commessa, al contrario di quanto chiesto dall’appellante, non si ravvisa neppure la necessità di un ulteriore istruttoria, in quanto quella svolta dalla Procura è ampia ed esaustiva tanto che la fattispecie appare assolutamente chiara.
Tutto ciò premesso, si rileva tuttavia come la sospensione di mesi nove comminata dalla prima commissione sia da una parte eccessiva e per certi aspetti anche motivata in modo non condivisibile.
Infatti, la Commissione di Disciplina regionale aumenta la sanzione a nove mesi rispetto ai sei mesi di sospensione chiesto dalla Procura sulla base di alcune aggravanti che (oltre a non essere tali) non sono neppure state formalmente contestate come previsto dalle norme di disciplina”.
C. Il procedimento arbitrale
C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato
9. Con istanza in data 12 aprile 2012, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), il Ricorrente ha dato avvio al presente arbitrato per contestare la Decisione della CDA, proponendo quale arbitro unico il prof. avv. Luigi Fumagalli.
10. Contestualmente, il Ricorrente proponeva istanza cautelare ex art. 23, comma 2 del Codice TNAS, chiedendo al Presidente del TNAS la sospensione dell’efficacia della sanzione inflittagli dalla CDA, mediante provvedimento da adottarsi in via d’urgenza ed inaudita altera parte.
11. Con decisione del 13 aprile 2012, il Presidente del TNAS, rilevata la sussistenza del danno grave e irreparabile provocato dalla sanzione, accoglieva l’istanza cautelare presentata e sospendeva gli effetti della misura sanzionatoria inflitta al Ricorrente.
12. Con memoria datata 17 aprile 2012, l’AIA si costituiva nel procedimento arbitrale avviato dal sig. Pisano, chiedendo il rigetto delle domande da questo proposte e aderendo alla nomina del prof. avv. Luigi Fumagalli quale arbitro unico.
13. Con memoria datata 26 aprile 2012, successivamente alla ricezione, avvenuta in data 16 aprile 2012, della motivazione della Decisione della CDA, il Ricorrente depositava una memoria contenente i motivi di appello.
14. In data 4 maggio 2012 il prof. avv. Luigi Fumagalli accettava l’incarico. Fissava quindi l’udienza per il tentativo di conciliazione e la discussione delle questioni di merito e istruttorie formulate dalle parti.
15. In data 16 maggio 2012 l’AIA depositava una propria memoria in replica ai motivi di appello del Ricorrente.
16. L’11 giugno 2012 si teneva in Roma l’udienza di discussione della controversia. In tale occasione, rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, le parti illustravano le rispettive posizioni. Il Ricorrente si riportava agli atti, illustrando le argomentazioni già svolte e insisteva per l’accoglimento delle proprie domande. Rimetteva invece alla valutazione dell’Arbitro Unico la trasmissione degli atti della controversia alla Procura Federale, rinunciava alla richiesta di riduzione della sanzione al presofferto, presentata in via subordinata, ed insisteva per l’ammissione delle istanze istruttorie. Sottolineava infine il comportamento dell’AIA, che non aveva dato seguito al provvedimento del Presidente del TNAS di accoglimento della misura cautelare presentata dal sig. Pisano. La Resistente si riportava agli atti, insistendo per l’accoglimento della proprie conclusioni ed opponendosi all’ammissione delle istanze istruttorie del Ricorrente, perché irrilevanti; depositava la risposta dell’AIA datata 8 giugno 2012 alla diffida ad adempiere inviatale in pari data dal legale del Ricorrente.
17. All’esito dell’udienza, l’Arbitro Unico si riservava, anche in ordine alle istanze istruttorie.
18. Con ordinanza del 15 giugno 2012, l’Arbitro Unico rigettava le richieste istruttorie e tratteneva la causa in decisione, riservandosi comunque ogni ulteriore provvedimento ed anche la riapertura dell’istruttoria.
C.2 Le domande delle parti
a. Le domande del sig. Pisano
19. Il sig. Pisano nella propria istanza di arbitrato ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l’On.le Tribunale adito contrariis reiectis,
Nel merito e in via principale: - accertare l’illegittimità della pronuncia adottata nei riguardi del Sig. Alberto Pisano e/o l’infondatezza degli addebiti ad esso ascritti e, per l’effetto, annullare e/o riformare la decisione emessa dalla Commissione di Disciplina d’Appello con conseguente proscioglimento del Sig. Pisano. Nel merito, in via gradata:
- accertare la sproporzionatezza della sanzione inflitta dalla Commissione di Disciplina d’Appello al Sig. Alberto Pisano e, per l’effetto, ridurre la sanzione al presofferto e/o nella misura minima ritenuta di giustizia. …
Con condanna della resistente alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento”.
20. In via istruttoria, il Ricorrente ha chiesto l’ammissione di capitoli di prova per testi ed interpello.
21. Tali conclusioni sono state reiterate nella memoria integrativa contenente i motivi d’appello, nella quale il Ricorrente ha chiesto altresì in via istruttoria l’emissione di un ordine all’AIA di esibizione delle graduatorie stilate nella stagione sportiva 2010/2011 e di tutti i documenti rilevanti ai fini della corretta individuazione dei singoli punteggi degli arbitri per la promozione alla categoria superiore; nonché degli originali dei verbali delle Assemblee del CRA Sardegna, sottoscritti dai singoli componenti ed inviati per i relativi visti agli organi competenti. All’udienza dell’11 giugno 2012, peraltro, il Ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda, svolta in via gradata, di riduzione della sanzione, insistendo solo per il suo integrale annullamento.
b. Le domande dell’AIA
22. Nella memoria depositata il 27 aprile 2012 l’AIA ha chiesto il rigetto dell’istanza del Ricorrente. Tale conclusione è stata confermata nella memoria datata 16 maggio 2012, in cui la Resistente ha chiesto altresì la conseguente condanna del Ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall’AIA, ivi compresi i diritti amministrativi versati ai sensi del Codice TNAS.
23. Nessuna difesa è stata invece svolta dalla FIGC.
C.3 La posizione delle parti
24. Il seguente riassunto della posizione delle parti è svolto a mero titolo illustrativo e senza alcuna pretesa di completezza; ad ogni buon conto, l’Arbitro Unico ha attentamente preso in esame tutti gli atti dell’arbitrato e tutti gli argomenti esposti dalle parti anche ove non ne sia stata fatta espressa menzione nel presente lodo.
a. La posizione del sig. Pisano
25. Il Ricorrente chiede in questo arbitrato l’annullamento della sanzione inflittagli con la Decisione della CDA, allegando una serie di motivi, in fatto e in diritto, denunciando “sulla titolarità della denuncia trasmessa agli organi della Procura Nazionale AIA: carenza e/o illogicità della motivazione” e “sulle risultanze istruttorie: travisamento dei fatti; sviamento di potere;
carenza e/o manifesta illogicità della motivazione”.
26. In particolare, si offre la seguente ricostruzione dei fatti:
i. il Ricorrente è un arbitro di categoria, che ha arbitrato per la stagione 2010/2011 nella categoria Eccellenza nei tornei regionali. Al termine di quella stagione, lo stesso rivestiva il secondo posto in graduatoria utile per il passaggio nel ruolo della Commissione Arbitri Interregionali (“CAI”). Tuttavia, nel maggio 2011, egli sarebbe stato informato che la propria posizione era stata accantonata per favorire il passaggio nel ruolo CAI di altri candidati, tutti legati da vincoli di parentela con Presidenti di Sezione AIA presso il CRA Sardegna;
ii. a seguito di tali fatti, il Ricorrente si consultava con l’avv. Mariano Delogu, professionista con ufficio in Cagliari e consigliere federale della FIGC, il quale gli chiedeva di redigere un promemoria in merito alle vicende che lo vedevano coinvolto;
iii. ricevuto il memorandum predisposto dal Ricorrente, l’avv. Delogu lo inviava al Presidente dell’AIA, dott. Nicchi, il quale a sua volta decideva di trasmetterlo alla Procura Nazionale AIA, che apriva una inchiesta in merito all’accertamento della veridicità delle circostanze riportate nel memorandum del sig. Pisano. All’esito dell’inchiesta, la Procura Nazionale AIA dichiarava l’assenza di prove certe in ordine ai fatti riferiti nel memorandum e provvedeva al deferimento per violazione dell’art. 40, commi 1 e 3, lett. c), del Regolamento del sig. Pisano.
27. Secondo la ricostruzione del Ricorrente, dunque, il promemoria predisposto ed inviato all’avv. Delogu, lungi dall’integrare gli estremi di una espressa denuncia agli organi inquirenti dell’AIA, costituiva unicamente uno scambio fra un avvocato (e consigliere federale) e il Presidente dell’AIA, il quale poi, di propria iniziativa, l’aveva trasmesso (nell’esercizio della propria discrezionalità) alla Procura Nazionale AIA. Pertanto, secondo il Ricorrente, la denuncia alla Procura Nazionale AIA non sarebbe riconducibile al sig. Pisano, bensì al Presidente dell’AIA. Inoltre, le risultanze istruttorie avrebbero confermato che la vicenda del passaggio di categoria degli arbitri era stata gestita dal CRA Sardegna quanto meno in modo poco trasparente. Dunque, nessuna leggerezza potrebbe essere imputata al sig. Pisano, il quale, al contrario, si sarebbe comportato con estrema cautela, senza rivelare a terzi i propri sospetti ma rivolgendosi ad un avvocato il quale, a sua volta, si rivolgeva direttamente al legale rappresentante dell’AIA.
28. Nel merito, poi, delle singole violazioni contestategli nel deferimento (e ritenute sussistenti dalle decisioni degli organi disciplinari dell’AIA), il Ricorrente ne afferma l’insussistenza, posto che le circostanze esposte nel memorandum consegnato all’avv. Delogu (e assunte a fondamento del deferimento) risultano provate in quanto:
i. vi è stata violazione di norme tecniche di funzionamento nella parte relativa al numero di visionature dei soggetti che dovevano passare al ruolo CAI, aumentate da 4 a 5, laddove per norma espressa esse non possono essere superiori a 4. Secondo il Ricorrente, l’aumento delle visionature, per quanto autorizzato su espressa richiesta del Presidente del CRA Sardegna, non sarebbe legittimo in quanto contrario alla norma regolamentare;
ii. si è verificata una disparità di trattamento, laddove risulta provato che sono stati nominati quali osservatori del sig. Pisano genitori di arbitri concorrenti, così come risulta provata la circostanza che lo stesso Presidente del CRA Sardegna abbia ammesso di concordare sull’opportunità di evitare simili nomine. Tale ammissione, tuttavia, secondo il Ricorrente, non farebbe venir meno la gravità della violazione regolamentare;
c) prima dell’apertura dell’indagine da parte della Procura Nazionale AIA, i nominativi degli arbitri selezionati per il passaggio di categoria erano i tre indicati dal sig. Pisano nel suo memorandum, e solo successivamente all’avvio dell’indagine è stato aggiunto il Ricorrente, aumentando a quattro il numero dei posti disponibili per il passaggio di ruolo.
29. Il Ricorrente sottolinea, poi, che la denuncia di un fatto anche solo astrattamente configurabile come illecito costituisce un diritto insindacabile, mentre l’ordinamento sportivo prevede per l’associato un preciso obbligo di denuncia di circostanze illecite a lui note, la cui omissione comporta conseguenze disciplinari anche molto gravi.
30. In relazione alle motivazioni della Decisione della CDA, il Ricorrente denuncia la carenza e illogicità della motivazione nella parte in cui attribuisce al sig. Pisano la titolarità della denuncia trasmessa alla Procura Nazionale AIA. Ed invero, la stessa CDA, nel ricostruire la vicenda, ammette pacificamente che il promemoria del sig. Pisano sia stato trasmesso dall’avv. Delogu al Presidente dell’AIA, e da questi alla Procura Nazionale, rimanendo esclusa invece la partecipazione del sig. Pisano.
31. Il Ricorrente, poi, denuncia carenza e illogicità della motivazione della Decisione della CDA anche in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie. Secondo la CDA, infatti, il solo fatto che il sig. Pisano sia passato di categoria smentirebbe la tesi di presunta discriminazione a suo danno, esposta nel promemoria. In proposito, il Ricorrente osserva che la promozione è stata resa concretamente vana dalla successiva sospensione, mentre tutte le risultanze istruttorie avrebbero confermato comportamenti poco trasparenti e irrituali.
b. La posizione dell’AIA
32. La Resistente si oppone alle domande del sig. Pisano delle quali chiede il rigetto, deducendone l’infondatezza sotto diversi profili.
33. In primo luogo, in merito all’asserita estraneità del Ricorrente alla “denuncia” alla Procura Nazionale AIA, la Resistente afferma che sarebbe stato lo stesso sig. Pisano ad ammettere (nella memoria del 29 dicembre 2011 nel procedimento di fronte alla CDR) di essersi rivolto al Presidente dell’AIA per manifestare i propri timori. Tale ammissione, pertanto, renderebbe inattendibile la tesi sostenuta successivamente dal Ricorrente circa la propria estraneità alla denuncia alla Procura Nazionale, in quanto riconducibile ad una iniziativa personale del Presidente dell’AIA, successiva al memorandum inviato dal sig. Pisano all’avv. Delogu. Inoltre, secondo la Resistente, anche la scelta del legale non sarebbe stata casuale, ma motivata dalla carica di consigliere federale rivestita dall’avv. Delogu e quindi dalla consapevolezza di poter rivolgersi al Presidente dell’AIA attraverso un interlocutore qualificato.
34. In merito alle violazioni disciplinari attribuite al sig. Pisano, la Resistente ritiene provati gli addebiti contestatigli, in quanto gli accertamenti svolti dalla Procura Nazionale AIA avrebbero evidenziato l’insussistenza delle violazioni denunciate dal Ricorrente e la correttezza dell’operato del CRA Sardegna, come sarebbe confermato dalla circostanza che il sig. Pisano, contrariamente ai suoi timori, è stato proposto dal CRA Sardegna per la promozione alla CAI ed è effettivamente entrato a far parte dell’organico della CAI. Pertanto, non sussisteva alcun plausibile motivo per dolersi di presunte irregolarità.
35. La Resistente ritiene dunque che la denuncia del sig. Pisano integri gli estremi di una violazione disciplinare ai sensi dell’art. 40 del Regolamento, in quanto lo stesso avrebbe agito esprimendo giudizi lesivi dell’onorabilità degli organi associativi, e senza quella prudenza che dovrebbe costituire il paradigma comportamentale cui dovrebbero ispirarsi gli esponenti della classe arbitrale.
36. Quanto, poi, al merito degli argomenti sviluppati dal Ricorrente a sostegno delle domande svolte in questo arbitrato, la Resistente ritiene in primo luogo che la quinta visionatura degli aspiranti alla promozione CAI non rappresenti una violazione regolamentare, dal momento che era stata oggetto di una specifica deroga concessa dal Presidente dell’AIA, per quanto di esse il Ricorrente non fosse a conoscenza. Inoltre, il numero di visionature degli arbitri che ambivano al passaggio alla categoria superiore non avrebbe in nessun modo alterato la posizione del sig. Pisano, che era rimasta la seconda per tutta la stagione. Con riferimento alla denuncia del Ricorrente del rapporto di parentela tra gli osservatori arbitrali che lo avevano visionato e altri arbitri che aspiravano alla promozione, poi, la Resistente afferma che non esisterebbe alcuna ragione effettiva che possa giustificare il sospetto che il vincolo di parentela possa aver influenzato la valutazione tecnica dell’osservatore, dal momento che il sig. Pisano non era stato in alcun modo pregiudicato dalle valutazioni espresse.
37. In altre parole, pertanto, secondo la Resistente, le irregolarità denunciate dal sig. Pisano hanno rappresentato delle mere insinuazioni, non confermate dai fatti, volte a gettare discredito sull’istituzione regionale e non a tutelare la posizione soggettiva del Ricorrente, che lo stesso ben sapeva non necessitare alcuna tutela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Sul merito della controversia
1. Il sig. Pisano impugna in questo arbitrato la Decisione della CDA, la quale gli ha irrogato la sanzione della sospensione per sei mesi. La CDA, in particolare, pur rideterminando, in riduzione, la misura disciplinare, ha ritenuto sussistenti le violazioni per le quali il sig. Pisano era stato deferito dalla Procura Arbitrale Nazionale e già sanzionato dalla CDR: il sig. Pisano sarebbe venuto meno agli obblighi, incombenti agli arbitri, di “svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché [di] comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità” (art. 40 comma 1 del Regolamento), e di “improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento della attività sportiva nei rapporti con colleghi e terzi, rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale” (art. 40 comma 3 lett. c del Regolamento). Il sig. Pisano avrebbe violato siffatti obblighi avendo contestato al Presidente del CRA Sardegna “senza fondati motivi”, con il “Promemoria per l’avv. Mariano Delogu” datato 3 giugno 2011, una serie di violazioni.
2. L’Arbitro Unico concorda con gli organi disciplinari dell’AIA sull’importanza del rispetto per gli associati degli obblighi di comportamento stabiliti dall’art. 40 del Regolamento. Il ruolo di garanzia svolto dagli arbitri per il regolare svolgimento delle competizioni calcistiche esige infatti una stretta osservanza dei doveri, assai generali nell’enunciazione, ma di contenuto puntualmente identificabile nella loro dimensione concreta, di trasparenza, correttezza, probità, lealtà e rettitudine menzionati dall’art. 40 del Regolamento: la credibilità del ruolo arbitrale è essenziale per la credibilità del movimento calcistico; ed essa sussiste solo se i fondamentali doveri di comportamento vengono integralmente rispettati.
3. Allo stesso modo, l’Arbitro Unico concorda con gli organi disciplinari dell’AIA sulla circostanza che iniziative denigratorie poste in essere da associati allo scopo di mettere in “cattiva luce” dirigenti arbitrali (o altri associati), accusandoli di comportamenti scorretti, e di esercitare indebite pressioni, costituiscano violazione dei menzionati precetti.
4. L’Arbitro Unico non concorda, invece, sulla conclusione raggiunta dagli organi disciplinari endo-associativi AIA, ed infine dalla Decisione della CDA impugnata in quanto arbitrato. In particolare, l’Arbitro Unico non ritiene che il comportamento posto in essere dal sig. Pisano, per il quale egli è stato sanzionato, costituisca violazione dei già richiamati doveri incombenti agli arbitri ai sensi dell’art. 40 comma 1 e comma 3 lett. e del Regolamento.
5. L’Arbitro Unico ritiene infatti che il principio sopra illustrato (§ 3 di questa motivazione), ritraibile dalle decisioni rese dagli organi disciplinari dell’AIA nel caso del sig. Pisano, debba essere ulteriormente precisato e ciò per evitare che per effetto di una sua applicazione “estrema” vengano in ogni caso represse iniziative, coltivate all’interno dell’associazione, intese a richiamare altri associati al rispetto degli stessi doveri di comportamento cui siffatto principio è ispirato: non può ritenersi (né la CDA o la CDR hanno inteso ritenere) che in presenza di ragionevoli dubbi sul non rispetto delle regole associative da parte di altri associati, agli arbitri sia vietato comunque esporre, con le dovute forme e nel rispetto delle regole, i propri motivi di lamentela. Al di là delle intenzioni degli organi disciplinari dell’AIA, infatti, l’assolutizzazione del principio enunciato imporrebbe limitazioni così stringenti da finire esso stesso in contraddizione con le esigenze di tutela della lealtà di comportamento che vorrebbe perseguire.
6. Dunque, appare all’Arbitro Unico che il comportamento di un arbitro che denunci azioni od omissioni illecite di altro associato sia idoneo a realizzare una violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità solo in presenza di specifiche condizioni, legate alle modalità con le quali esso materialmente si realizza: ad esempio, ciò avviene quando esso si svolga attraverso enunciazioni ad organi esterni all’associazione, poiché in tale caso comunque esso non mira ad ottenere una valutazione del comportamento denunciato da parte dei competenti organi associativi; oppure quando, pur rivolto ad altri organi dell’associazione, esso non si basi su elementi oggettivi che, valutati ex ante, possano far ragionevolmente e in buona fede ritenere la sussistenza di una violazione altrui; o, ancora, quando si realizzi con espressioni, modalità e termini inappropriati per gli appartenenti alla classe arbitrale. In altre parole, a parere dell’Arbitro Unico, la denuncia che ipotizzi un illecito altrui non si pone in contrasto con il dovere di lealtà, correttezza e probità se elementi oggettivi possano aver ragionevolmente indotto un soggetto in buona fede a ritenere che un illecito altrui si sia effettivamente realizzato, e l’associato “denunciante” abbia prospettato tale illiceità agli organi dell’associazione, senza toni ed espressioni denigratorie e senza intraprendere iniziative “extra ordinem”.
7. Questo, a parere dell’Arbitro Unico, è avvenuto nel caso del sig. Pisano.
8. Quanto alla sussistenza di elementi oggettivi che ragionevolmente potessero far ritenere in buona fede al sig. Pisano, all’epoca della stesura del memorandum per l’avvocato Delogu, che violazioni regolamentari fossero state commesse, l’Arbitro Unico nota quanto segue:
i. in una convocazione telefonica del 31 maggio 2011, il sig. Pisano aveva ricevuto dal sig. Francesco Atzeni, all’epoca componente del CRA Sardegna con delega per il settore giovanile e categorie nazionali, notizia, ancorché successivamente superata dalle effettive decisioni del CRA Sardegna, di una sua mancata inclusione nella lista degli arbitri proposta per l’immissione nel ruolo CAI, nonostante la sua classificazione al secondo posto della graduatoria;
ii. la circostanza che il sig. Pisano sia stato “visionato” da parenti di altri associati in lizza per la promozione nei ruoli CAI è pacifica; e l’inopportunità di tale prassi è stata confermata dal sig. Gavino Pala, Presidente del CRA Sardegna, nell’audizione di fronte alla Procura Arbitrale Nazionale;
iii. la sussistenza di un’autorizzazione concessa dal Presidente dell’AIA al Presidente del CRA Sardegna per effettuare una quinta “visionatura” degli arbitri operanti nel massimo campionato regionale, in deroga alle applicabili disposizioni regolamentari, non poteva essere nota al Ricorrente.
9. Quanto precede, che depone a favore della non slealtà della denuncia dei fatti contestati dal Sig. Pisano, prescinde, si noti, da qualsiasi valutazione circa il fondamento della denuncia stessa, ossia della effettiva commissione degli illeciti ipotizzati. Questo, invero, è stato escluso in esito ad un’indagine volta dalla Procura Arbitrale Nazionale: lo si ripete, la valutazione rilevante per l’accertamento di una responsabilità disciplinare in capo al sig. Pisano si riferisce alla ragionevole ipotizzabilità delle violazioni regolamentari illustrate nel memorandum per l’avv. Delogu, da verificare con giudizio in buona fede ed ex ante, che a questo Arbitro Unico appare sussistente.
10. Allo stesso tempo, all’Arbitro Unico appare che, nella predisposizione del memorandum per l’avv. Delogu, il sig. Pisano si sia astenuto dall’utilizzare termini sconvenienti ed offensivi, non giustificati dalla necessità di illustrare le irregolarità che ipotizzava. Ed inoltre, l’Arbitro Unico rileva come il sig. Pisano si sia astenuto dall’intraprendere azioni estranee all’associazione.
11. Ne deriva che al Sig. Pisano non poteva essere addebitata la violazione dei precetti posti dall’art. 40 comma 1 e comma 3 lett. c. del Regolamento. La Decisione della CDA deve pertanto essere annullata.
12. Da siffatta conclusione discende l’assorbimento delle istanze istruttorie del Ricorrente, già respinte dall’Arbitro Unico con ordinanza del 15 giugno 2012. Allo stesso modo, considerando i limiti di questo giudizio (§ 9 di questa motivazione), e comunque prescindendo da ogni considerazione circa la sussistenza di un potere di indagine in capo alla Procura Federale della FIGC per fatti interni all’AIA, l’Arbitro Unico non ritiene di dovere disporre la trasmissione degli atti di questo procedimento agli organi inquirenti della FIGC.
B. Sulle spese
13. Le domande formulate dal Ricorrente sono state integralmente accolte. Le spese di arbitrato, liquidate in dispositivo, seguono dunque la soccombenza.
P.Q.M.
l’Arbitro Unico
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento delle domande proposte dal sig. Alberto Pisano, accertata l’insussistenza degli addebiti a lui ascritti:
1. annulla la decisione n. 31 adottata il 23 marzo 2012 dalla Commissione di Disciplina d’Appello dell’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.);
2. condanna l’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) al pagamento degli onorari dell’Arbitro Unico, liquidati in Euro 1.500 (millecinquecento/00) e al rimborso delle spese documentate sostenute dall’Arbitro Unico, nella misura che sarà comunicata separatamente dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge;
3. condanna l’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) al pagamento al sig. Alberto Pisano dell’importo di Euro 1.000 (mille/00), oltre IVA e CPA come per legge, quali spese di difesa ed assistenza legale nel presente arbitrato;
4. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti;
5. rigetta ogni ulteriore altra domanda delle parti.
Così deciso in Milano, in data 6 luglio 2012, e sottoscritto in numero di quattro originali.
F.to Luigi Fumagalli