CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 18 maggio 2012 promosso da: Sig. Letterio Pino / Sig. Daniel Adejo

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 18 maggio 2012 promosso da: Sig. Letterio Pino / Sig. Daniel Adejo IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE PROF. GUIDO CALVI – ARBITRO PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 2521 del 2 novembre 2011 promosso da: Sig. Letterio Pino, nato a Milano, il 30.10.1969 ed ivi residente in Viale Tunisia n.19, C.F. LTTPNI69R30F205J, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore di Football Agency s.r.l. unipersonale corrente in Milano, Viale Tunisia n. 19 (P. IVA 13325230152) rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Di Carlo, C.F. DCRGPP78C15G479Y, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termoli alla Via Panama n.30/n istante CONTRO il Sig. Daniel Adejo, nato a Kachia Kaduna (Nigeria) il 07.08.1989, domiciliato c/o la Reggina Calcio S.p.a., corrente in Reggio Calabria, Centro Sportivo Sant’Agata, Via delle Industrie, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Scognamillo, con studio in Roma alla Via Edoardo Jenner n.136 intimato FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO La vicenda de qua trae origine dall’asserito mancato pagamento, secondo parte istante, delle somme contrattualmente dedotte nel mandato professionale tra agente e calciatore, sottoscritto in data 1 aprile 2009 e depositato presso la Commissione Agenti di Calciatori della F.I.G.C. . Sulla scorta di tale mandato, il Sig. Pino avrebbe prestato la propria attività professionale in favore del Sig. Adejo sino al 26 giugno 2009 allorquando, il calciatore sottoscriveva un contratto di prestazione sportiva con la società Reggina Calcio S.p.a. per le cinque stagioni dal 2009/2010 al 2013/2014. Successivamente, nel febbraio 2011 il Signor Adejo sottoscriveva un nuovo contratto, con la medesima società sportiva, rinegoziando il trattamento economico relativamente alle stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Il Signor Pino avrebbe partecipato alla sottoscrizione dei suddetti contratti di prestazione sportiva: gli stessi avrebbero rappresentato, infatti, il fruttuoso esito di un’attività professionale operata dallo stesso agente a vantaggio del Signor Adejo. Sulla base di tale ricostruzione, parte istante formulava, nella propria istanza di arbitrato (Prot. 2521 del 2 novembre 2011) le seguenti conclusioni: «voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa verifica della propria competenza, ed esperito il tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del Codice di Giustizia innanzi al TNAS e Disciplina degli Arbitri, disattesa ogni contraria istanza, azione e/o eccezione, condannare il Signor Adejo Daniel al pagamento della somma di Euro 4.756,00 + IVA, oltre agli interessi legali dal momento del dovuto e sino all’effettivo soddisfo, a titolo di compenso per l’attività svolta in ragione del mandato sottoscritto in data 01.04.2009, pari al 5% del corrispettivo annuo lordo del Calciatore risultante dai contratti di prestazione sportiva sottoscritti dal medesimo calciatore con la Reggina Calcio S.p.a.. con condanna esemplare dell’intimato al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio e di quelle per il funzionamento del collegio arbitrale». Veniva nominato quale Arbitro di parte il Prof. Guido Calvi. Parte intimata si costituiva nel presente procedimento arbitrale a mezzo della propria memoria difensiva, Prot. n. 2719, depositata in data 30 novembre 2011, con la quale rassegnava le seguenti conclusioni: «che l’Ill.mo Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, con provvedimento presidenziale ai sensi e per gli effetti dell’art.19 co.1 del Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S. dichiari, per la certezza del diritto, la propria incompetenza e/o carenza di potestas judicandi a conoscere in sede arbitrale della lite […]». In data 9 gennaio 2012 si teneva l’incontro, ex art. 19 del Codice, all’esito del quale e dopo aver ascoltato le parti, il Presidente del Tribunale si riservava. Con atto Prot. n. 0175 del 24 gennaio 2012, il Presidente del Tribunale rigettava l’istanza di manifesta incompetenza del Tribunale a decidere sulla controversia e fissava per 30 gennaio 2012 il termine per la parte intimata per la designazione del proprio Arbitro. Nel corso del giudizio, parte intimata formulava le seguenti conclusioni «in via preliminare: -in accoglimento dell’eccezione di incompetenza [rectius inadempimento n.d.r.] ex art. 1460 c.c. sollevata da parte intimata nel precedente scritto difensivo dichiararne la sussistenza e/o fondatezza e per l’effetto rigettare integralmente le pretese di parte attrice; - accertare e dichiarare l’inefficacia sostanziale e/o la nullità del contratto di mandato in oggetto ai sensi delle disposizioni del Regolamento Agenti sulla trasparenza e per l’effetto respingere la domanda proposta dal Sig. Pino Letterio, sia in proprio che nella sua qualità, di cui al ricorso introduttivo e nella memoria successivamente depositata. Nel Merito: respingere integralmente le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. Il Sig. Adejo Daniel, inoltre, chiede che venga accertato, ai sensi dell’art.22 co.3 del Codice dei Giudizi innanzi al T.N.A.S., a mezzo richiesta d’informazioni presso i competenti organi della F.I.G.C. se il ricorrente figurasse come agente per interposta persona, in quanto il mandato depositato non rispecchia in alcun modo la volontà di autodeterminarsi del calciatore e/o se altri soggetti e/o agenti abbiano stipulato accordi di mediazione e/o assistenza riferibili al contratto di prestazione sportiva tra il Sig. Adejo Daniel e la Reggina Calcio S.p.a., ricevendone i relativi benefici; sempre e comunque, condannare il ricorrente all’integrale pagamento delle spese dell’arbitrato, nonché all’integrale refusione delle spese e competenze difensive […]».l Veniva nominato, quale Arbitro della parte intimata, il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini. Entrambi gli Arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Guido Calvi (Arbitro), Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro). Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 29 febbraio 2012 presso la sede dell’Arbitrato. Nel corso della prima udienza veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione. Vista la natura della controversia, il Collegio concedeva i termini per il deposito di memorie e di repliche. In data 19 aprile 2012 si svolgeva la seconda udienza, all’esito della quale il Collegio si riservava. Con ordinanza del 23 aprile 2012, il Collegio arbitrale fissava la terza udienza per il giorno 18 maggio 2012. In quella data si svolgeva la terza udienza, all’esito della quale, dopo le discussioni e le repliche svolte dalle parti, il Collegio arbitrale si riservava trattenendo la causa in decisione. MOTIVI 1. Il Sig. Pino ricorre affinché sia accertato il proprio credito nei confronti di Daniel Adejo in virtù del dedotto rapporto contrattuale tra le parti. Il contratto stipulato con l’odierno intimato, prevedeva che il procuratore del calciatore avrebbe ricevuto da quest’ultimo una percentuale pari al 5% del «corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato, da corrispondersi entro e non oltre quattro mesi dalla decorrenza dello stesso, per ognuna delle stagioni contrattuali». In data 26 giugno 2009 il calciatore «con l’assistenza dell’istante ha sottoscritto con la Reggina Calcio S.p.A. un contratto per prestazioni sportive con i seguenti compensi lordi: euro 47.560,00 per la stagione sportiva 2009/2010; euro 47.560,00 per la stagione sportiva 2010/2011; euro 47.560,00 per la stagione sportiva 2011/2012; euro 67.140,00 per la stagione sportiva 2012/2013; euro 86.728,00 per la stagione sportiva 2013/2014». Nel febbraio del 2011 veniva stipulato un nuovo accordo tra il calciatore e la società sportiva; questi i compensi lordi previsti nello stesso: «euro 47.560,00 per la stagione sportiva 2010/2011; euro 86.724,00 per la stagione sportiva 2011/2012; euro 86724,00 per la stagione sportiva 2012/2013; euro 105.313,00 per la stagione sportiva 2013/2014». In ragione di ciò, secondo la difesa di parte istante, il Signor Pino avrebbe maturato, sulla base di quanto previsto nel mandato sottoscritto tra agente e calciatore, un credito, nei confronti del Signor Adejo, pari alla «somma di Euro 2.378,00 (oltre IVA) per la stagione sportiva 2009/2010 [oltre a quella di] Euro 2.378,00 per la stagione sportiva 2010/2011 ». La difesa del Sig. Pino conclude affermando che, fino all’instaurazione del presente procedimento, nulla è stato corrisposto all’istante. 2. Con la propria memoria (prot. n. 2719 del 30 novembre 2011), parte intimata solleva l’eccezione di incompetenza del T.N.A.S. a giudicare sull’odierno procedimento. Alla base di tale richiesta starebbe la circostanza che il contratto, in forza del quale il Signor Pino ha avanzato la propria pretesa creditoria, sarebbe stato «formalizzato su apposito modulo federale dove era inserita una clausola compromissoria che demandava la risoluzione di ogni controversia alla Camera Arbitrale presso la F.I.G.C.». A seguito della sostituzione del suddetto ordine, la relativa competenza a giudicare delle controversie tra agenti e calciatori sarebbe stata «demandata alla Camera di conciliazione e di arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI». Soltanto nell’aprile del 2010 la relativa competenza sarebbe stata conferita al Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport presso il C.O.N.I.. Affinché il T.N.A.S. potesse essere chiamato a decidere sull’odierna controversia, sarebbe stato necessario che le parti, consensualmente, avessero modificato in tal senso la relativa clausola compromissoria. Tale adeguamento, però, non vi sarebbe mai stato. Mancando, peraltro, il consenso del Signor Adejo alla devoluzione al T.N.A.S. della competenza relativa ai fatti all’origine dell’odierno procedimento, sarebbe la Camera Arbitrale presso la F.I.G.C. l’organo deputato a pronunciarsi. Sulla base di tali premesse, la difesa del Signor Adejo richiedeva un provvedimento da parte del Presidente del Tribunale affinché venisse dichiarata «l’incompetenza e/o carenza di potestas iudicandi» dello stesso T.N.A.S.. 3. Nel corso del procedimento arbitrale, le parti hanno provveduto al deposito di documenti e allo scambio di memorie e di repliche, così come autorizzato dal Collegio nel corso della prima udienza. Sul tema della presunta incompetenza del T.N.A.S. la difesa del Signor Pino (memoria in data 16 marzo 2012 - prot. n.0674) si avvale di alcune pronunce sul punto già rese dallo stesso T.N.A.S. volte a dimostrare la sussistenza della competenza di questo Tribunale a decidere sul presente caso. La difesa dell’agente insiste per l’accoglimento delle proprie domande, riportandosi, sostanzialmente, a quanto già precisato nei precedenti scritti e indicando una lista testi e i relativi capitoli di prova sulla circostanza che il Signor Pino fosse presente al momento della sottoscrizione del contratto stipulato tra il Reggina Calcio e il calciatore. Parte intimata, nella propria memoria del 12 marzo 2012 (prot. n. 0616), contesta le richieste avversarie adducendo le seguenti ragioni. Preliminarmente, eccepisce come nella copia del contratto di prestazione sportiva sottoscritto tra il Reggina Calcio e il Signor Adejo non sia indicato il nome del Signor Pino nella sua qualità di agente. La difesa del calciatore solleva, poi, l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. «negando che tra le parti si sia mai instaurato un contratto sostanziale di mandato». Tale circostanza, secondo la difesa del Signor Adejo, comporterebbe la necessità che il Signor Pino, affinché possa legittimamente reclamare un credito nei confronti del primo, dovrebbe dar prova «documentale» dell’attività prestata a favore del Calciatore. La difesa di parte intimata ribadisce la circostanza secondo la quale il Signor Adejo non avrebbe mai avuto alcun rapporto con il Signor Pino e, pertanto, non avrebbe cognizione della ragione per la quale le sue firme risultino apposte sui mandati (id est quello prodotto da parte istante e quello depositato presso la Commissione Agenti); sul punto il calciatore ha dichiarato che «le uniche firme che ho rilasciato sono state quelle apposte su alcuni fogli, in bianco, da me sottoposti dal Signor Ulisse Savini». Nella propria memoria di replica, parte istante insiste per l’accoglimento delle proprie richieste producendo diversi documenti che dimostrerebbero, documentalmente, che il Signor Pino avrebbe svolto la propria attività professionale a vantaggio, del Signor Adejo. La stessa difesa ricorda, poi, come parte intimata non abbia mai «disconosciuto la propria firma apposta sul mandato conferito all’istante che, anzi, afferma ripetutamente di riconoscere come autentica ed autografa». Con la propria memoria, la difesa del Sig. Adejo chiede che venga rigettata la domanda avversaria sostenendo l’inefficacia del contratto di mandato stipulato tra agente e calciatore. Parte intimata, infatti, critica la valenza probatoria delle dichiarazioni depositate da parte istante, prodotte al fine di dimostrare la presenza del Signor Pino sul luogo della sottoscrizione del contratto tra la Reggina Calcio e il Calciatore. La difesa del Signor Adejo sostiene, infatti, che la prova dell’attività prestata dal procuratore debba essere documentale e non testimoniale. Il Signor Adejo «ha dichiarato, inoltre, di non aver mai conosciuto tali soggetti [i tre testimoni che dichiaravano di esser presenti alla sottoscrizione del suddetto accordo] e di non aver ricevuto assistenza da alcun agente in merito alla conclusione del contratto di prestazione sportiva siglato in data 26 giugno 2009, sebbene confermi di aver intrattenuto rapporti con il solo agente Sig. Ulisse Savini». Inoltre, la difesa del calciatore sostiene che non vi sarebbe conformità tra la copia del modulo prestampato, prodotta in giudizio dall’istante con la propria istanza, e quella depositata presso la Commissione Angenti Calciatori. Di tale circostanza la difesa del Signor Adejo fornisce tale spiegazione: il calciatore avrebbe firmato una serie di mandati in bianco, fornendoli poi al Signor Ulisse Savini; solo successivamente questi moduli sarebbero stati completati con dati non corrispondenti alla volontà dello stesso calciatore. Tale difformità sarebbe, a dire di parte intimata, sintomatica di una non correttezza e trasparenza dell’attività prestata dal Signor Pino. Sul punto la difesa del calciatore chiede l’intervento dell’organo inquirente della F.I.G.C. Sulla base di quanto affermato il Signor Pino non avrebbe mai prestato la sua attività professionale a favore del Signor Adejo e, pertanto, nulla sarebbe dovuto a titolo di compenso. 4. Il Collegio è chiamato, innanzitutto, ad esaminare l’eccezione di incompetenza arbitrale sollevata dalla parte resistente. Tale eccezione è infondata. Il Collegio osserva che l’art. 23 del Regolamento Agenti che disciplina il contratto, in vigore dal 1° febbraio 2007 al 10 aprile 2010, disponeva che “[…] ogni controversia nascente dall’incarico di cui all’art. 10 è decisa con arbitrato rituale e di diritto amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI […]”; peraltro, la Camera è stata sostituita, dal 22 gennaio 2009, nelle proprie competenze dal TNAS come previsto dall’art. 34 del relativo Codice secondo il quale “[…] le controversie in precedenza previste dal regolamento per la risoluzione delle controversie relative all’attività di Agente di calciatori approvato dal Consiglio nazionale del CONI in data 26 giugno 2007, comprendente ogni controversia sportiva tra Agente e calciatore, restano devolute al Tribunale e sono regolate dal presente Codice […]”. Dunque, l’odierno Collegio, confermando la copiosa giurisprudenza dei collegi TNAS sul punto, risulta competente a decidere la presente controversia.Alla medesima conclusione si perviene anche volgendo l’attenzione alla giurispdenza del Giudice amministrativo. Il Collegio osserva che il TAR ha facoltizzato, ma non obbligato, gli Agenti a rivolgersi all’AGO per le controversie di natura economica in ordine ai contratti di mandato stipulati con calciatori e società, facendo salve le competenze (non più esclusive, ma alternative) degli organi di giustizia interna. In buna sostanza, il TAR non ha negato in maniera assoluta la competenza degli organi di giustizia arbitrale previsti dall’ordinamento sportivo per le controversie relative ai rapporti disciplinati dal Regolamento Agenti della FIGC, ma ha previsto la possibilità, in alternativa, di rivolgersi all’AGO. In particolare, il giudice amministrativo – reputando che la normativa federale fosse eccessivamente pregiudizievole e vessatoria per gli agenti – ha lasciato la libertà alle parti di scegliere se rivolgersi al giudice ordinario o a quello arbitrale istituito dal CONI. Nel caso in esame, le parti hanno liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi arbitrali previsti dall’ordinamento sportivo e la scelta di adire il TNAS – anziché l’AGO – è provenuta dall’Agente ovvero da colui che, secondo il TAR, risulterebbe penalizzato dall’obbligatorietà della clausola arbitrale. 5. Venendo al merito della controversia, il Collegio osserva, in primo luogo, che risulta documentalmente provata la sottoscrizione la le parti di un contratto di mandato valido ed efficace. La parte resistente, infatti, non ha offerto alcuna prova dell’eccezione di nullità e/o inefficacia del mandato; né tale prova avrebbe potuto essere acquistita con le prove costituende considerata la natura formale del contratto. È, altresì, provata la stipulazione di un contratto di prestazione sportiva tra il calciatore e la Reggina Calcio s.p.a. sotto la vigenza del citato mandato e senza, tuttavia, la menzione dell’agente. Occorre, a questo punto, dare conto delle previsioni del Regolamento Agenti applicabile al caso di specie. Sotto la rubrica “Doveri dell’Agente”, l’art. 12 dispone, al secondo comma, che “[…] Ove il contratto di prestazione sportiva sia stato concluso con l’assistenza di un Agente, quest’ultimo deve assicurarsi che il suo nome sia chiaramente indicato nel contratto al momento della sottoscrizione […]”. Il successivo art. 13 (Doveri dei calciatori) dispone che “[…] Ove un calciatore si sia avvalso dell’opera di un Agente, al fine o nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, deve assicurarsi che il nome dell’Agente sia indicato sul contratto. Nel caso in cui sia stato concluso un contratto sena l’assistenza di un Agente, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto […]”. E ancora, “[…] Il calciatore che concluda un contratto con una società senza l’assistenza del proprio Agente regolarmente nominato è tenuto comunque, qualora non abbia esercitato il diritto di revoca con le modalità di cui al precedente art. 11, a corrispondere all’Agente il compenso contrattualmente stabilito all’atto dell’incarico, ovvero quello previsto dall’art. 10, comma 9 […]”. Applicando la disciplina appena sintetizzata al caso di specie è possibile attingere ad alcune conclusioni. In primo luogo, ove veramente il calciatore avesse concluso il contratto di prestazione sportiva senza l’assistenza dell’Agente, pur avendo conferito a quest’ultimo il mandato, avrebbe dovuto fare espressa menzione di tale circostanza nel relativo contratto stipulato con la Reggina Calcio s.p.a. In ogni caso (depone in questo senso l’avverbio “comunque”) avrebbe dovuto corrispondere all’agente il compenso pattuito. Tuttavia, non può trascurarsi la circostanza che anche l’agente è incorso in una violazione di propri doveri; infatti, se – come si assume da parte istante – il contratto è stato concluso con l’assistenza dell’agente, quest’ultimo avrebbe dovuto “assicurarsi” che il proprio nome fosse “chiaramente indicato nel contratto al momento della sottoscrizione”. Alla luce di quanto finora esposto, il Collegio reputa che la richiesta formulata da parte istante non possa trovare integrale accoglimento. In via equitativa, infatti, e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1227 cod. civ., tale richiesta deve essere ridotta – considerato il reciproco inadempimento ai doveri previsti dal Regolamento – a complessivi € 2.500,00 oltre IVA se dovuta per legge e oltre interessi legali dalla data della domanda. 6. Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni devono intendersi assorbite. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite e di quelle relative agli onorari del Collegio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1. Rigetta l’eccezione di incompetenza formulata dal Signor Daniel Adejo; 2. accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato presentata dal Signor Letterio Pino e da Football Agency s.r.l. unipersonale nei confronti del Signor Daniel Adejo e, per l’effetto, condanna quest’ultimo al pagamento in favore dei primi, soldialmente tra loro, dell’importo di € 2.500,00 oltre iva se dovuta per legge, oltre interessi legali dalla data della domanda; 3. compensa integralmente le spese per assistenza difensiva; 4. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Letterio Pino e di Football Agency s.r.l. unipersonale, in solido tra loro, 1/2 degli onorari del Collegio arbitrale e a carico del Signor Daniel Adejo il restante 1/2. Liquida, complessivamente, gli onorari del Collegio arbitrale in € 3.000,00. 5. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Letterio Pino e di Football Agency s.r.l. unipersonale, in solido tra loro, 1/2 dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e a carico del Signor Daniel Adejo il restante 1/2. 6. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato, all’unanimità, in data 18 maggio 2012 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Maurizio Benincasa F.to Guido Calvi F.to Tommaso Edoardo Frosini
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