CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 giugno 2012 promosso da: Sig. Gerry Cavallo / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 giugno 2012 promosso da: Sig. Gerry Cavallo / Federazione Italiana Giuoco Calcio ARBITRO UNICO Bartolomeo Manna nel procedimento di arbitrato n. 597 promosso (con istanza prot. n. 1017 del 27 aprile 2012) dal: Sig. Gerry Cavallo rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Bottone e Leonardo Rossi entrambi del foro di Pisa, elettivamente domiciliato in Pisa -Lungarno Pacinotti, n. 50, presso lo studio Bottone- come da delega allegata all’istanza di arbitrato parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Po 9, giusta delega in calce alla memoria di costituzione parte intimata * * * * * * * * * FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE 1. Durante la gara di calcio a cinque Aurora Calcio – Babylon Unitet del 17 febbraio 2012, valida per il girone A del campionato di serie D calcio a cinque organizzato dal Comitato Regionale Toscana (CRT) della Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Sig.Gerry Cavallo, secondo il referto redatto dal direttore di gara (in seguito D.d.G.) dopo che quest’ultimo gli aveva mostrato il cartellino rosso, tentava di scagliarsi contro di lui e sebbene fermato dall’allenatore della sua squadra (prosegue il referto del D.d.G.) “riusciva a colpirmi con un calcio all’altezza del fondo schiena, provocandomi un lieve dolore. Prima di abbandonare il campo mi urlava “sei una merda”. Tre minuti dopo, su un’interruzione di gioco, rientrava all’interno del campo e riprendeva la sua protesta nei miei confronti, il tutto per circa 1 minuto. Poi veniva accompagnato fuori del campo dai dirigenti della sua squadra. Al termine della gara ho ritardato il mio rientro nello spogliatoio in quanto il giocatore sopra citato ritornava all’interno del campo e tentava più volte di avventarsi contro di me, fermato prontamente dai dirigenti della sua stessa squadra e allontanato; poco dopo all’interno del tunnel che conduce nello spogliatoio mi urlava più volte quanto segue: “stai attento a quello che scrivi perché vengo a beccarti a casa”. Il Giudice Sportivo (di seguito GS) territorialmente competente, come rilevabile dal C.U. n. 45 del 23 febbraio 2012 (LND Toscana 2011/2012), comminava al giocatore Cavallo la sanzione della squalifica per 14 mesi, fino al 23/04/2013. La Commissione Disciplinare (di seguito CD) presso il Comitato Regionale Toscana, come risultante dal C.U. N. 53 del 29/03/2012, valutato positivamente “l’ottimo comportamento processuale del Cavallo” da cui ne ha dedotto un “sincero pentimento in relazione al comportamento antisportivo tenuto sul campo”, ha ridotto la sanzione della squalifica a dodici mesi dalla data della originaria sanzione e quindi fino al 23/02/2013, con riduzione anche della tassa di reclamo. 2. Con istanza di arbitrato (prot. n. 1017 del 27 aprile 2012 – 597), il Sig. Gerry Cavallo (di seguito, per brevità, anche istante o ricorrente), rappresentato e difeso dagli Avvocati Andrea Bottone e Leonardo Rossi del foro di Pisa, adiva questo Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito TNAS o Tribunale), deducendo che la decisione della CD sarebbe inficiata di due errori: a) non aver tenuto in debita considerazione, quale circostanza attenuante, la lunga carriera del Cavallo, senza squalifiche; anzi la CD ha così argomentato ”i fatti contestati siano da considerarsi di estrema gravità soprattutto perché l’agente non è novizio dei campi di calcio e la sua militanza in categoria superiore, finanche nella sfera professionistica, non costituiscono certamente una attenuante, anzi è vero l’esatto contrario; b) non essersi attenuta a quei parametri sanzionatori, che ad avviso della difesa del ricorrente costituiscono ormai “una casistica giursprudenziale attinente al caso di specie” ricavabile, secondo la stessa difesa, da alcune decisioni dalla medesima citate. A questi primi due punti la parte istante ne aggiunge un terzo, sia pure in forma subordinata, riguardante non la decisione di secondo grado, bensì il referto arbitrale, rubricando tale terza doglianza, nell'istanza, quale:”Considerazione in ordine ai fatti” a conferma dei quali fatti ha chiesto l'ammissione ad audizione di due testimoni. La. parte istante, pur riconoscendo l’efficacia privilegiata attribuita al referto del D.d.Gg ai sensi dell’art.35 C.G.S., tende ad evidenziare che i fatti contestati al giocatore Cavallo, “siano in realtà avvenuti in certa parte difformemente da come ricostruiti dal Giudice di Gara e senza che la Commissione Disciplinare abbia considerato l’assoluta assenza di premeditazione”. All’assenza di “premeditazione ovvero recidiva” la difesa dedica un apposito paragrafo finale dell’istanza. Nelle “conclusioni” la parte istante, chiede la riduzione della squalifica inflitta al giocatore Cavallo “ovvero commutare l’irrogata sanzione”; aggiunge la richiesta di acquisizione dei verbali e degli atti presso la CD ; chiede l’audizione personale del Sig. Gerry Cavallo e, in relazione al terzo punto sopra indicato chiede, come già detto, l’assunzione di due testimoni a conferma delle circostanze addotte nel reclamo. 3. La parte intimata FIGC si è costituita in data 17 maggio 2012 – prot. n. 1226, contestando integralmente l’istanza e ponendo in evidenza la gravità dei fatti, come risultano dal referto arbitrale, identificabili in una “reiterata aggressione sia fisica che verbale” peraltro in un contesto prettamente dilettantistico ed amatoriale. Prospetta, quale inammissibile la richiesta istante di sentire come testimoni alcuni soggetti che sarebbero stati presenti presso l’impianto sportivo in occasione della gara del 17 febbraio 2012 e che, con la loro deposizione verbale, dovrebbero avvalorare una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quanto descritto dal direttore di gara nel proprio referto. 4. Alla nomina dell’Arbitro unico, in assenza di accordo tra le parti, ha provveduto il Presidente del TNAS in data 30 maggio 2012 (prot n. 1342 ). Veniva quindi fissata per la data dell’11 giugno 2012 l’udienza di rito nel corso della quale, preliminarmente, le parti confermano la nomina dell’Arbitro unico, dichiarando di non avere motivi di ricusazione nei suoi riguardi; di seguito veniva esperito il tentativo di conciliazione, conclusosi con esito negativo. 5. Nel corso sella stessa udienza 11 giugno 2011 si passava alla trattazione del procedimento in atto e le parti, concordemente, dichiaravano di voler anticipare la discussione. La richiesta veniva accolta. Per la parte istante la difesa, riportandosi agli atti, insisteva per l’accoglimento delle proprie domande ed in particolare per l’accoglimento delle istanze istruttorie, di cui si è riferito ante. Per la parte intimata il legale, rispondendo agli argomenti svolti, insisteva per il rigetto, opponendosi in particolare alla richiesta di audizione dei testimoni. Concordemente si consentiva al giocatore Sig. Gerry Cavallo, presente in aula, di rilasciare proprie dichiarazioni spontanee, riguardanti i fatti accaduti, come da lui vissuti ed il rammarico seguitone. 6. Le parti demandavano all’Arbitro di decidere sulle istanze istruttorie con atto separato o nel testo del lodo. La richiesta di parte istante di procedere all’acquisizione dei verbali e degli atti della CD risultava soddisfatta stante la completezza della documentazione in atti e la confluente volontà di anticipare la discussione. 7. Si procede, in questa fase preliminare del lodo, a scioglie la riserva riguardante la richiesta di parte istante di far ammettere due testimoni “a conferma delle circostanze di cui al reclamo” presentato. L’assunzione dei due testimoni non può essere accolta per i motivi seguenti. E’ ormai giurisprudenza consolidata di questo Tribunale (rinv. Al recente lodo 23 aprile 2012 in cui è stata trattata fattispecie analoga), che ai sensi dell’art.35 CGS, il rapporto arbitrale costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della gara (comma 1.1). Del resto la stessa difesa di parte istante afferma di conoscere “l’efficacia privilegiata attribuita al referto arbitrale, anche ai sensi della normativa federale” però ritiene che i fatti esposti nel referto arbitrale debbano essere esaminati in una chiave diversa: a) la reazione scomposta del giocatore Cavallo deve essere fatta risalire ad un comportamento erroneo del direttore di gara che aveva estratto il cartellino rosso di espulsione senza far prima rilevare la seconda ammonizione; b) non si nega la veridicità del calcio ricevuto dal DdG, ma bisognerebbe tener conto, secondo la difesa della parte istante, del contesto in cui il fatto è avvenuto, cioè l’esigenza del giocatore di divincolarsi dalla stretta del suo allenatore. I due testimoni avrebbero dovuto deporre non sulla veridicità del fatto, bensì su una interpretazione diversa del comportamento del giocatore espulso. La giurisprudenza del TNAS è ormai orientata a ritenere che la efficacia probatoria del referto del D.d.G. non può essere posta in dubbio, se non nelle ipotesi e nei modi espressamente previsti (che non ricorrono nella fattispecie), né sotto il profilo della veridicità dei fatti descritti, né sotto il profilo della completezza del rapporto medesimo. Dalla giurisprudenza richiamata emerge che non sono ritenute ammissibili prove testimoniali intese a smentire il referto e neppure quelle che tendono a integrare il contenuto dello stesso; la richieste istante, quindi, non può trovare accoglimento in quanto le circostanze di fatto hanno trovato, tutte, esatta descrizione nel referto arbitrale. Nel merito. 8. Passando all’esame delle due doglianze esposte dalla ricorrente nei confronti della decisione della Commissione disciplinare, (in questo testo riportate, in sintesi, al paragrafo 2), non è dato rilevare che il giudice di seconda istanza sia incorso in errori censurabili per illogicità nella motivazione né per sproporzione della sanzione inflitta. Non si ritiene pertanto di poter accogliere il ricorso per i seguenti: MOTIVI 9. Premesso che il giudizio arbitrale esperito dal TNAS va ormai pacificamente considerato come un giudizio di tipo devolutivo, in cui la questione è esaminata dal Tribunale arbitrale con ampi poteri di cognizione, deve, però, porsi attenzione al limite che si è imposto questo Tribunale, con giurisprudenza costante, di esercitare tali ampi poteri nel rispetto dell’ordinamento di riferimento. a) La decisione impugnata non presenta profili di irragionevolezza nella motivazione. Infatti la Commissione Disciplinare Territoriale della Toscana, muovendo dalla constatazione della estrema gravità dell’episodio verificatosi durante la gara dilettantistica del 17 febbraio 2012, non ha ritenuto di attribuire la pretesa rilevanza alle attenuanti generiche che parte istante chiedeva fossero connesse alla buona condotta pregressa del giocatore Cavallo, che aveva militato finanche nella sfera professionistica. Decisioni di questo Tribunale affermano che l’assenza di precedenti disciplinari dei calciatori e l’assenza di premeditazione non costituiscono circostanze attenuanti, semmai la recidiva costituisce una circostanza aggravante ai sensi dell’art 21 CGS; al contrario la sua assenza non è circostanza attenuante. In altri termini il sistema sanzionatorio federale non individua forme di attenuanti generiche, analoghe a quelle previste dall’ordinamento penale e che anzi, attraverso l’istituto della recidiva, assumono rilevanza per un eventuale aggravamento della posizione del soggetto responsabile di violazioni disciplinari. Appare chiaro che a questi principi si è uniformata la decisione della Commissione disciplinare Toscana ed è per questo che sono da rigettare le censure ad essa mosse sul punto. b) Passando al secondo motivo di doglianza, riferito alla “sperequazione sanzionatoria” che parte istante vorrebbe far emergere attraverso un raffronto con casi dalla stessa ritenuti analoghi, va detto che la piena cognizione riconosciuta a questo Tribunale, a fronte di impugnazione di provvedimenti di tipo sanzionatorio, deve contenersi nel limite della censura dei soli provvedimenti palesemente sproporzionati tra gravità della violazione ed entità della sanzione, non rispettosi dei criteri di equità e di gradualità e tali da condurre a risultati abnormi e non conformi a giustizia. E’ evidente che ogni episodio trasgressivo di norme di comportamento sportivo va visto e valutato nel contesto in cui si è verificato e non è possibile pretendere di ricavare una precisa casistica dai precedenti giudiziari. Basta per tutti un esempio: a fronte della casistica dei precedenti giudiziari proposta da parte istante, la controparte ha citato la recente decisione di questo Tribunale del 23 aprile 2012 (procedimento Moraschini/FIGC) in cui la sanzione della sospensione è stata comminata originariamente di tre anni, ridotta a due in secondo grado. Il caso può sembrare del tutto analogo, ma la sanzione è pari al doppio di quella comminata al Sig. Cavallo. Sulla base di quanto sopra esposto deve ritenersi che la sanzione, come ridotta in seconde cure (un anno di sospensione dalle attività), non risulta irragionevole in relazione alla violazione contestata e ai fatti assunti nel presente arbitrato, né sproporzionata alla violazione, né abnorme. c) Passando alla doglianza che la difesa istante propone quale “Considerazione in ordine ai fatti” , trattata sotto altro aspetto al punto 7 (scioglimento della riserva in merito alla ammissione di due testimoni), va osservato che la diretta applicabilità dell’art.35 CGS, che attribuisce valore di fonte privilegiata di prova al referto arbitrale (principio giuridico peraltro non disconosciuto dalla difesa istante) pone tassativi limitazioni alla possibilità di fornire prove contrarie rispetto al contenuto del referto del D.d.G.. Del resto nuove prove sui fatti non emergono dall’esposizione in istanza e l’affermazione nella stessa inserita: “la ricostruzione del direttore di gara, tuttavia non è pienamente aderente alla realtà e, con ogni probabilità, è frutto di un fraintendimento dell’arbitro delle reali intenzioni del Cavallo, fraintendimento creato dalla situazione di confusione che si era creata in campo” tende ad una reinterpretazione dei medesimi fatti senza intaccare o modificare il quadro emergente dal rapporto del D.d.G. Le violenze fisiche e verbali non vengono attenuate o modificate e restano le medesime, già esaminate in seconda istanza, che hanno determinato l’entità della sanzione inflitta. Neppure il presunto errore del D.d.G. , che avrebbe esibito il cartellino rosso, senza la preventiva esibizione del secondo giallo, può indurre a modificare l’entità della sanzione riportata. Nella recente giurisprudenza di questo Tribunale (si richiama il già citato lodo 23 aprile 2012 – Moraschini/FIGC) è stato riaffermato il principio, al quale pienamente in questo caso si aderisce, che gli eventuali fatti contestuali, che peraltro non smentiscono il contenuto del rapporto, anche se accertati attraverso prove testimoniali, non riescono ad elidere la gravità del comportamento dell’istante nei confronti del D.d.G.. Ai fini del corretto e regolare svolgimento di ogni competizione sportiva l’incolumità e la serenità del direttore di gara costituiscono un bene assolutamente primario ed irrinunciabile da riaffermare con il massimo rigore, sia in sede di prevenzione che in sede di sanzione delle azioni contro quel bene. d. Infine, in merito alla esplicitata richiesta di diminuzione della sanzione al minimo applicabile sul presupposto dalla “inesistenza di premeditazione ovvero recidiva”, si rinvia a quanto già esplicitato al punto a) dei motivi e si ribadisce che l’assenza di premeditazione non costituisce, nell’ordinamento giuridico proprio della FIGC, circostanza attenuante; in relazione alla recidiva si è già riportato quanto da questo Tribunale affermato in precedenti decisioni: della recidiva occorre tener conto, per il disposto dell’art. 21 CGS, quale circostanza aggravante, mentre la sua assenza non costituisce circostanza attenuante. La decisione della Commissione Disciplinare si è attenuta, quindi, ai principi propri dell’Ordinamento in cui la stessa opera; pertanto non appare possibile modificare la decisione impugnata che è da ritenere ragionevole e non sproporzionata per la sanzione comminata. 10. Per le spese, stante la soccombenza della parte istante, si dispone che la stessa corrisponda il pagamento dei diritti amministrativi e degli oneri dell’arbitro unico, questi ultimi quantificati in € 1.300,00 (milletrecento). Per quanto riguarda le spese per l’assistenza difensiva si ritiene che sussistano giustificati motivi per la compensazione delle stesse tra le parti, tenuto conto della complessità della materia trattata ed in accoglimento di un principio di equità introdotto con il richiamato lodo 23 aprile 2012 (con cui si è deciso un caso avente consistenti analogie con quello quivi trattato) nei confronti di chi si propone, nell’ambito sportivo, per esercitare attività educative verso i giovanissimi. P.Q.M. L’Arbitro Unico definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. respinge l’istanza di arbitrato presentata dal Sig. Gerry Cavallo e conferma l’impugnata decisione della Commissione Disciplinare Toscana di cui al C.U. n. 53 del 29 marzo 2012; 2. pone a carico della parte istante il pagamento dei diritti amministrativi e degli onorari dell’Arbitro unico, questi ultimi liquidati in complessivi € 1.300,00 (milletrecento); 3. compensa tra le parti le spese di assistenza legale; 4. condanna l’istante al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, in data 11 giugno 2012, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Bartolomeo Manna
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