F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 28 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 23 Dicembre 2009 e su www.figc.it 1) RICORSO SIG. LEONARDI PIETRO, GIÀ DIRIGENTE A.S. CISCO CALCIO ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 105, COMMA 2 N.O.I.F. – NOTA N. 3938/241PF07-08/AF/EN DEL 3.4.2008 (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 4/CDN del 7.7.2009)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 28 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 23 Dicembre 2009 e su www.figc.it
1) RICORSO SIG. LEONARDI PIETRO, GIÀ DIRIGENTE A.S. CISCO CALCIO ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 105, COMMA 2 N.O.I.F. – NOTA N. 3938/241PF07-08/AF/EN DEL 3.4.2008
(Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 4/CDN del 7.7.2009)
Con decisione in data 2.7.2009 (Com. Uff. n. 4/CDN del 7.7.2009), la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva al signor Pietro Leonardi, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Cisco Calcio Roma S.r.l., la sanzione della inibizione per la durata di mesi tre, ritenendolo responsabile della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 105, comma 2, N.O.I.F., per avere, agendo nella qualità di Vice-Presidente Esecutivo della accennata società, concluso accordi preliminari per il trasferimento di calciatori “in dispregio della normativa vigente”. Al Leonardi, più precisamente, si imputava di avere concluso, in data 16.1.2007, con la società F.C. Celano Olimpia S.r.l. (facente parte dello stesso campionato cui partecipava l’A.S. Cisco Calcio Roma), due accordi “aventi ad oggetto l’acquisizione, da parte della società dal Leonardi rappresentata, del diritto di opzione finalizzato al trasferimento definitivo delle prestazioni dei calciatori Pepe Alfonso e Cesaro Andrea, anch’essi facenti parte dello stesso campionato”.
Avverso tale decisione ha proposto impugnazione il signor Leonardi, essenzialmente rilevando:
- che il disconoscimento, da parte sua, delle apparenti firme di sottoscrizione a suo nome, in calce ai detti accordi, avrebbe in realtà dovuto comportare un accertamento tecnico diretto alla verifica della autenticità delle firme medesime, determinando la inutilizzabilità delle scritture;
- che un tale accertamento era reso ancor più necessario dal fatto che una consulenza grafica (redatta dietro suo incarico) aveva riscontrato la non autenticità delle firme in questione;
- che occorreva una prova certa – allo stato in effetti mancante – della sua responsabilità, non bastando le illazioni meramente ipotetiche su cui era fondata la decisione impugnata;
- che gli stessi dirigenti del F.C. Celano Olimpia, interrogati, nulla avevano potuto riferire, in concreto, sulla paternità delle due firme, attesa la non contestualità di sottoscrizione degli accordi;
- che il sopravvenuto patteggiamento da parte del Presidente della A.S. Cisco Calcio Roma, signor Alessandro Tulli (pure incolpato dei medesimi fatti), non poteva in alcun modo essere inteso come ammissione di responsabilità in relazione all’addebito mosso;
- che, in ogni caso, eccessivamente gravosa appariva la sanzione irrogata, decorrente dal 7.7.2009 e quindi tale da non consentirgli di operare nella qualità di Direttore Sportivo del F.C. Parma S.p.A. (sua nuova società di appartenenza) per tutta la durata della sessione estiva del calciomercato.
Osserva la Corte che, di tutte le doglianze avanzate dall’impugnante, unicamente quella da ultimo indicata, e relativa al regime sanzionatorio praticato, può trovare accoglimento.
Ed invero, in punto di responsabilità del Leonardi (ossia di riconducibilità proprio alla sua persona delle due sottoscrizioni recanti la firma a suo nome in calce alle due scritture in oggetto), va condiviso il convincimento manifestato dal primo Giudice.
Appare infatti assai difficile contestare, sul piano logico (come la stessa impugnazione dimostra, mancando significativamente di confrontarsi sotto questo profilo con la motivazione adottata dalla C.D.N.), che l’unica chiave di lettura, ragionevole e credibile, della vicenda, debba essere quella che vede proprio nel Leonardi, dirigente operativo ed effettivo gestore della A.S. Cisco Calcio Roma (al tempo dei fatti) il reale “autore” degli accordi in questione.
A ritenere diversamente, invero, si dovrebbe ipotizzare che i rappresentanti legali del F.C. Celano Olimpia (Piccone Ermanno e Piccone Fabio) avessero trattato per la cessione dei diritti di opzione menzionati con dirigenti dell’A.S. Cisco Calcio Roma diversi dal V. Presidente Esecutivo Leonardi: circostanza di cui nessuno dei due Piccone fa menzione, e che certamente avrebbero riferito ove le intese contrattuali fossero state raggiunte con interlocutore diverso dal firmatario degli accordi all’epoca “factotum” della società romana, dotato dei poteri di firma e di spendita del nome della (società) stessa.
Il fatto è che neppure il Leonardi, il quale pure nega totalmente il fatto ascritto e persino di essere comunque a conoscenza degli accordi che interessano, indica soggetto diverso, all’epoca operante per conto dell’A.S. Cisco Calcio, che avesse potuto trattare nell’interesse della medesima;
essendo d’altra parte risultato che il signor Tulli, “sulla carta” Presidente di tale ultima società sin dal 2003, in realtà solo dal giugno 2007 iniziò ad occuparsi personalmente della gestione societaria, in precedenza sempre demandata ad altri, e, nel periodo che interessa il procedimento, delegata proprio all’incolpato ricorrente (cfr. dichiarazione del Tulli Alessandro in data 13.7.2007).
In un tale contesto fattuale, sembra alla Corte decidente conforme a corretto criterio logico ritenere, che se – come è incontestabile sulla base delle dichiarazioni dei signori Piccone – vi furono trattative, esitate in accordo, tra il F.C. Celano e l’A.S. Cisco Calcio Roma, queste non potettero che essere condotte (per conto di tale ultima società) dall’unico dirigente risultato dalle indagini come in grado all’epoca di impegnare la A.S. Cisco Calcio ed inoltre quale soggetto concretamente operativo nell’interesse di tale società, e cioè dall’odierno ricorrente.
Si consideri anche che, ad accogliere la ricostruzione del fatto proposta in impugnazione, occorrerebbe ipotizzare che altri – evidentemente estraneo alla A.S. Cisco Calcio Roma, dal momento che né il Leonardi né il Tulli fanno cenno, né diretto né indiretto, al possibile intervento di diversi dirigenti della società – si sia indebitamente appropriato del timbro ufficiale e della carte intestata della società, di poi redigendo le due scritture ed apponendosi la falsa firma dell’incolpato.
La mancanza di qualsiasi – appena sostenibile – plausibilità logica di una versione ricostruttiva coinvolgente indeterminati soggetti esterni alla società e che avrebbero peraltro operato nell’interesse della medesima, rende ragione della irricevibilità di una siffatta lettura alternativa della vicenda.
Accoglibile invece (siccome già indicato) risulta la doglianza in ordine all’eccessivamente rigoroso regime della sanzione applicato al primo Giudice.
Più adeguata appare, invero, in considerazione delle circostanze tutte del fatto, la minore sanzione della inibizione per giorni 45.
Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Sig. Leonardi Pietro riducendo a 45 giorni la sanzione della inibizione inflittagli.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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