F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 28 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 23 Dicembre 2009 e su www.figc.it 3) RICORSO SIG. CIMAGLIA MICHELANGELO (AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. TARANTO SPORT S.R.L.) AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 1 (UNO) AL RECLAMANTE; – AMMENDA DI € 10.000,00 (DIECIMILA) ALLA SOCIETÀ TARANTO SPORT S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO IV, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 5, C.G.S. E 90, COMMA 2, N.O.I.F. E 4, COMMA 1, C.G.S. – NOTA 8407/1265PF/08-09/SP/BLP DEL 19.6.2009 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 9/CDN del 16.7.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 28 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 23 Dicembre 2009 e su www.figc.it 3) RICORSO SIG. CIMAGLIA MICHELANGELO (AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. TARANTO SPORT S.R.L.) AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 1 (UNO) AL RECLAMANTE; - AMMENDA DI € 10.000,00 (DIECIMILA) ALLA SOCIETÀ TARANTO SPORT S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO IV, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 5, C.G.S. E 90, COMMA 2, N.O.I.F. E 4, COMMA 1, C.G.S. - NOTA 8407/1265PF/08-09/SP/BLP DEL 19.6.2009 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 9/CDN del 16.7.2009) Il dott. Michelangelo Cimaglia ricorre per sé e per la società Taranto Sport, della quale si considera legale rappresentante, contro la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 16.7.2009, che ha irrogato la sanzione dell’inibizione di un mese per il dott. Cimaglia e l’ammenda di € 10.000,00 per la società Taranto Sport. La decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha accolto il deferimento del Procuratore Federale, che il 19.6.2009 ha rilevato la violazione dell’art. 85 lett. b) paragrafo IV N.O.I.F. a carico del dirigente deferito, e la sussistenza di una responsabilità diretta da imputare alla Società ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S.. La violazione riscontrata consiste nella mancata attestazione, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008 ad alcuni tesserati. Nella propria decisione, la Commissione Disciplinare Nazionale ha rilevato che nei termini previsti del 31.3.2009 la società Taranto Sport non aveva fornito la documentazione richiesta dalle norme federali, e che neanche ha presentato prove di aver fatto tutto il possibile per provvedere ai pagamenti. Rigetta la tesi difensiva, che argomenta sull’impossibilità di reperire i tesserati in questione, rilevando tra l’altro che “tale circostanza, anche se provata, non rappresenta causa di impossibilità di adempiere”. Nel proprio ricorso di fronte a questa Corte di Giustizia Federale, il dott. Cimaglia distingue le posizioni dei diversi tesserati per i quali si sarebbe rilevata una irregolarità nei pagamenti o nella presentazione della documentazione relativa. Insiste, in particolare, sui casi di due tesserati che effettivamente non hanno percepito gli emolumenti dovuti: l’allenatore Dellisanti e il calciatore Fontes da Mota. A entrambi la società ha inviato telegrammi in data 28.3.2009, con la richiesta di comunicare i dati bancari necessari per l’accredito delle mensilità arretrate. La risposta del Dellisanti, pervenuta via fax il 31 marzo, manifesta l’impossibilità di comunicare i dati richiesti e chiede un incontro presso la sede della società. Il Fontes da Mota, invece, non risulta aver riscontrato il telegramma. La memoria di ricorso conclude chiedendo l’annullamento delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Nazionale, considerando dimostrato nei termini previsti l’impegno della società nell’adempiere i propri obblighi nei confronti dei tesserati e degli organi federali. Intervenuta alla discussione, la Procura Federale eccepisce l’inammissibilità del ricorso, fondata sulla mancata ricezione dell’atto di parte. Come risulta agli atti, in effetti, nel fax trasmesso alla procura federale in data 23 luglio, ore 16,37, risulta trasmessa soltanto la prima pagina del ricorso. La C.G.F. rileva che la circostanza rilevata dalla Procura Federale risulta effettivamente agli atti. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal Sig. Cimaglia Michelangelo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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