F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 02-03-05 e 06 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CGF del 31 Luglio 2012 e su www.figc.it 25) RICORSO DELLO SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00, INFLITTA AI SENSI DEGLI ARTT. 9 E 4, COMMA 2, C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL CALCIATORE FILIPPO CAROBBIO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 02-03-05 e 06 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CGF del 31 Luglio 2012 e su www.figc.it
25) RICORSO DELLO SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00, INFLITTA AI SENSI DEGLI ARTT. 9 E 4, COMMA 2, C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL CALCIATORE FILIPPO CAROBBIO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 –
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) Con reclamo ritualmente proposto, lo Spezia Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) con la quale è stata irrogata, su deferimento del Procuratore Federale, la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio tesserato Carobbio in forza dal 7.7.2011 a tutt’oggi. Con i motivi scritti la reclamante:
1) ha richiamatole difese esplicitate nella memoria difensiva 24.5.2012, depositata nel giudizio di prime cure con relativi allegati; con ciò dolendosi del fatto che la C.D.N. non ne abbia tenuto conto alcuno;
2) ha illustrato la carriera sportiva del Carobbio, tesserato dallo Spezia dal 7.7.2011 (in prestito dalla A.C. Siena S.p.A.) segnalando che il 19.12.2011 il Carobbio era stato destinatario di una ordinanza cautelare in carcere da parte della Procura della Repubblica di Cremona ed in tal conseguenza che il 20 successivo, in virtù dell'Accordo Collettivo per i Calciatori della Lega Pro, la società aveva ottenuto dal Collegio Arbitrale l'immediata sospensione del Carobbio stesso, attese le gravi accuse rivoltegli;
3) ha evidenziato che il suo titolo di responsabilità era connesso a fronte delle gravi accuse rivolte al Carobbio di essere parte attiva di una associazione rientrante tra quelle previste dall'art. 9 C.G.S., in concorso con altri deferiti, per eventi “in epoca anteriore e contestuale a fatti evidenziati nel presente procedimento e, comunque per tutta la durata corrispondente ai singoli fatti in odierna contestazione” (pag. 239 del deferimento);
4) ha evidenziato, dunque, che le numerose gare in contestazione risalivano ad epoca in cui il medesimo era tesserato per altre società, fatta eccezione per Cesena/Gubbio del 30.11.2011, in cui il Carobbio non sarebbe stato coinvolto, nonostante che lo Spezia Calcio verrebbe a trovarsi coinvolto, in quanto l'asserita associazione ex art. 9 C.G.S. di cui egli avrebbe fatto parte avrebbe continuato ad operare anche nella stagione 2011/2012 allorché il Carobbio era tesserato per la reclamante, con ciò derivandone la responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S.;
5) ha svolto, al riguardo, argomentazioni sulla responsabilità oggettiva, intestata in base all’accusa rivolta al Carobbio ex art. 9 C.G.S. e non per singoli illeciti asseritamente commessi nel corso degli ultimi anni;
6) ha segnalato che le risultanze probatorie in seno alle indagini effettuate dalla Procura della Repubblica di Cremona, fatte proprie dalla Procura Federale e poste a base del deferimento, costituivano prova della infondatezza della responsabilità della reclamante come segue: - verbale di interrogatorio 20.12.2011 (giorno successivo all'arresto) reso al G.I.P. nel quale, dopo un atto di pentimento per quanto da lui fatto in passato, il Carobbio ha dichiarato di avere rifiutato nel Marzo 2011 proposte di combine formulate dagli “slavi” e di essere stato coinvolto nelle vicende addebitategli “solo all'interno del Grosseto e dell'Albinoleffe, ma mai di fatti posti in essere dopo il Luglio 2011”;
7) ha osservato che la Procura Federale non ha fatto fronte all'onere di allegare fatti e circostanze ulteriori che potessero far ritenere superato il dubbio che il Carobbio abbia proseguito nell’attività criminosa personalmente contestatagli, con riflessi ex art. 4, comma 2, C.G.S., sulla reclamante, la quale non ne ha tratto vantaggio alcuno;
8) ha argomentato sull’attendibilità delle dichiarazioni rese dal Carobbio, rilevando che per la Procura Federale il Carobbio è stato definito “soggetto assolutamente credibile”, tanto da definirlo una sorta di “architrave dell'intera vicenda”, così come dalla Procura della Repubblica, che gli ha concesso i più ampi benefici di legge.
Il fatto, poi, che abbia goduto dei benefici disciplinari ex artt. 23-24 C.G.S. in virtù della fattiva collaborazione prestata in sede di indagini, dimostrerebbe proprio che egli sia da considerare soggetto effettivamente credibile e attendibile in ogni dichiarazione resa, anche quando afferma che non ha “più avuto a che fare” con gli episodi contestati al termine della Stagione Sportiva 2010/2011, ossia ben prima del suo tesseramento con lo Spezia Calcio (7.7.2011);
9) ha contestato il fondamento motivazionale della C.D.N. nel punto in cui è stata ritenuta strumentale la dichiarazione autoassolutoria del Carobbio che sarebbe “non suffragata da altri riscontri tali da far ritenere accertata la sussistenza di un momento di definitiva cesura con l'associazione” (v. Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012). Non avrebbe, pertanto, pregio alcuno il divisamento della C.D.N., in cui evidenzia che l'associazione ha continuato ad operare per tutto l'arco temporale cui fa riferimento l'intera indagine federale, essendo evidente che dalla associazione il Carobbio ne era uscito come dai riscontri obiettivi che ha evidenziato: - primi arresti di calciatori (e tra essi il Gervasoni ed il Micolucci) per il caso “Calcioscommesse” (operazione LAST BEST del 1.6.2011) antecedente al tesseramento (7.7.2011) del Carobbio con lo Spezia Calcio;
- conseguente interruzione, come da costante giurisprudenza penalistica, della continuità di un’associazione criminosa ogni qualvolta si verifichino accadimenti che ne comportino una rilevante modifica o ancor più che la decapitino.
Ha, pertanto, concluso per l'annullamento totale e/o dichiarazione di inefficacia o revoca del deferimento, con conseguente assoluzione e proscioglimento dell'addebito mossole ex art. 4, comma 2, C.G.S.. Alla seduta del 2.7.2012, fissata dinanzi la C.G..F. a Sezioni Unite, sono comparsi il difensore della reclamante, il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità, ed il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la conferma della decisione impugnata. Ciò premesso, ritiene questa Corte che le prospettazioni difensive della reclamante, seppur puntigliose e dettagliate, non siano in grado di scalfire i presupposti che hanno portato a ritenere configurare, comunque, un’ipotesi di responsabilità oggettiva. Preliminarmente, si deve osservare come, proprio dalla lettura attenta di tutti gli interrogatori resi dal Carobbio, si evinca come il medesimo, dopo aver dichiarato di aver interrotto ogni rapporto con gli “slavi” al termine della stagione 2009/2010 e di non avere più accettato altre proposte di alterazione di gare, abbia comunque continuato a partecipare, seppure con altri interpreti e con alte modalità, alle combine delle gare del Siena, non oggetto del presente procedimento ma per le quali ha reso ampia confessione, non mostrando affatto una dissociazione, né tantomeno, alcuna resipiscenza, evidenziata, quindi, solo successivamente al suo arresto. La tesi difensiva che ritiene non contestabile l’incolpazione associativa al Carobbio fino alla stagione in corso, in quanto lo stesso non avrebbe partecipato ad ulteriori illeciti, non appare, peraltro, condivisibile in punto di diritto, soprattutto alla luce della peculiarità della contestazione di cui all'art. 9 C.G.S.. Come è noto, la natura dell'associazione di cui alla disposizione richiamata è sovrapponibile a quella del reato di cui all'art. 416 C.P., ove è del tutto irrilevante l'effettiva consumazione dei reati fine (per tutte III Cass. 26/05/10 n. 25872; II Cass. 16/3/10 n. 24194). Il reato associativo ha natura permanente, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati e la cessazione della partecipazione al sodalizio può essere ritenuta solo in presenza della prova di un atto di dissociazione e quindi di un recesso volontario che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato caso per caso in virtù di condotta esplicita, coerente ed univoca e non in base ad elementi indiziari di incerta valenza (VI Cass. 21/5/98 n. 3089; II Cass. 22/3/11 n. 17100). Nel caso di specie, quindi, a fronte di un’organizzazione stabile, ramificata e prolungata nel tempo, appare corretta la contestazione, e la conseguente irrogazione di sanzione, in mancanza di prova certa del recesso attivo del tesserato dal vincolo associativo. La stessa difesa della reclamante, del resto, in sede di udienza ha parlato, non a caso, di “uscita fuori dal giro” del Carobbio alla data del tesseramento per lo Spezia Calcio (7.7.2011) in termini di “probabilità”, non di certo, pertanto, di sicura e provata fuoriuscita dal consesso criminoso alla medesima data. In tale senso, le pur sintetiche considerazioni spese dall’Organo di prime cure resistono alle censure dedotte.
La sanzione inflitta, peraltro non particolarmente gravosa, e che risulta dunque connessa, all’evidenza, alla responsabilità oggettiva per mera sussistenza del vincolo associativo del tesserato incolpato (ex art. 9 C.G.S.) e non tanto, quindi, per la perpetrazione di singole fattispecie di illecito, non merita di essere resa ancor più tenue. Il reclamo, in definitiva, va respinto, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dallo Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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