• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 02-03-05 e 06 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CGF del 31 Luglio 2012 e su www.figc.it
27) RICORSO DELL’EMPOLI F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, INFLITTA PER RESPONSABILITÀ PRESUNTA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA EMPOLI – GROSSETO DEL 30.5.2010, AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMA 5, C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 –(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 02-03-05 e 06 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CGF del 31 Luglio 2012 e su www.figc.it
27) RICORSO DELL’EMPOLI F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, INFLITTA PER RESPONSABILITÀ PRESUNTA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA EMPOLI – GROSSETO DEL 30.5.2010, AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMA 5, C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 –(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)
Con reclamo ritualmente proposto, la società Empoli F.C. S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) con la quale è stata irrogata, ex art, 4, comma 5, C.G.S., su deferimento del Procuratore Federale, la sanzione disciplinare della penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013. Con atto di deferimento dell’8.5.2012, il Procuratore Federale, sulla base degli atti di indagini penali e sportive, ha contestato la responsabilità presunta relativa alla alterazione della gara Empoli/Grosseto del 30.5.2010, resa possibile dal fattivo intervento di Carobbio Filippo, Joelson Iniacio José, Acerbis Paolo Domenico e Turati Marco, all'epoca tutti tesserati per il Grosseto, i quali “hanno posto in essere, in concorso tra loro e con altri soggetti non appartenenti all'ordinamento federale, atti diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della gara in oggetto, percependo, all'uopo, somme di denaro, e raggiungendo lo scopo posto che la partita terminò con il risultato di 2 – 2, come riferito dal Carobbio in sede di dichiarazioni rese al G.I.P. di Cremona il 20/12/11” (pag. 137 del deferimento). Con i motivi scritti, la reclamante:
10) ha contestato il punto motivazionale della decisione della C.D.N. ove (v. pag. 65 C.D.N. 18.6.2012) ha dichiarato che “non sussiste alcun elemento che consenta di escludere, sia pure sotto il profilo del ragionevole dubbio, che l'Empoli sia stata a conoscenza e abbia partecipato alla alterazione della gara”;
11) si è doluta del fatto che la C.D.N. ha fondato il suo convincimento sulle dichiarazioni accusatorie resse dal Carobbio senza tener conto delle contrarie argomentazioni difensive illustrate nelle note riassuntive 31.5.2012, depositate in prime cure alla riunione del 4.6.2012, nel corso della discussione orale. Ha, infatti, eccepito che quanto dichiarato dal Carobbio, supportato da circostanze apprese “de relato”, non fornisce elementi di riscontro circa l'avvenuta combine tra le due squadre (ed anzi conferma, casomai, che i tesserati dell'Empoli rimasero totalmente estranei all'intervento degli “zingari” sui calciatori del Grosseto). L'errore in cui sarebbe incorsa la C.D.N. è che le dichiarazioni accusatorie del Carobbio – dettate a ben vedere, dal timore di ritorsioni da parte degli “zingari” – siano state riscontrate dalle indagini delle autorità Croate, oltre che dai contatti telefonici avvenuti tra Carobbio e G.A., referente degli “zingari”, e dal flusso anomalo di scommesse registrato da A.A.M.S. sul pareggio in occasione della gara. Infatti, assume in contrario la società reclamante che dette dichiarazioni accusatorie risulterebbero clamorosamente smentite dalle risultanze delle indagini delle autorità Croate, confluite poi nell'ordinanza cautelare applicativa della misura restrittiva emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Cremona il 9.12.2011, ove, in sintesi, è stato riferito che “Alija Ribič e Vinco Săka sono partiti per l'Italia e con i giocatori dell'U.S. Grosseto Calcio, probabilmente con il Carobbio, hanno concordato per un premio in denaro di € 60.000,00 che, nella 42° giornata della Lega B Italiana, il loro Club perde la partita contro l'Empoli, restituendo così il favore per la partita contro la Reggina, cosa che non hanno osservato, anche se nelle ricevitorie di scommesse sportiva i coefficienti erano bassi, ma anche questa volta l'accordo non è stato rispettato in quanto la patita era poi finita col risultato di 1 – 1” (rectius 2 – 2);
12) ha rilevato che dagli atti di indagine delle autorità croate emerge una realtà totalmente diversa e incompatibile con quella del Carobbio, atteso che l'unico accordo tra calciatori del Grosseto (conosciuto da nessuno dell'Empoli) e i c.d. “zingari”, per rimediare al mancato buon fine dell'identico accordo stretto per la precedente gara Reggina-Grosseto, stabiliva un premio di € 60.000,00 per la sconfitta (non il pareggio) del Grosseto;
13) ha, altresì, eccepito (v. capo 6 delle su citate note riassuntive) che lo stesso Procuratore Federale, al termine di approfondite indagini, ha escluso ogni ipotesi di manipolazione (nel senso del pareggio) della gara Empoli/Grosseto del 30.5.2010, assumendo, infine, che nessun calciatore delle due squadre ha mai confermato le dichiarazioni del Carobbio, infarcite da numerose contraddizioni, a segnar del fatto che il medesimo (v. trascrizione interrogatorio G.I.P. del 20.12.2011) non ha saputo neppure indicare quali calciatori delle due squadre concordarono il pareggio – sostenendo, per quant'altro, che lo schema seguito dai c.d. “zingari”, confermato dal Carobbio, era sempre sulla sconfitta o sul conseguimento di un “over”; “schema” (accordo a perdere) che non prevedeva il coinvolgimento della squadra avversaria come verificatosi per la gara precedente (23/05/2010) Grosseto-Reggina, in relazione alla quale il Procuratore Federale ha ritenuto la Reggina del tutto estranea alla combine finalizzata alla scommessa su siti asiatici, tra gli “zingari” e calciatori del Grosseto. Ne consegue, pertanto, l’assoluta estraneità della Società Empoli, che nulla sapeva dell'accordo “a perdere” tra calciatori del Grosseto e gli “zingari”. Quanto meno “sotto il ragionevole dubbio” ex art. 4, comma 5, C.G.S., che le risultanze di indagine offrono sufficienti spunti per contrastare l'assunto accusatorio. Ha, pertanto, concluso per la riforma della decisione impugnata, con conseguente proscioglimento della società Empoli F.C. S.p.A. dall'addebito contestatole, con annullamento della sanzione irrogata. Alla seduta del 2.7.2012, fissata davanti alla C.G.F. - Sezioni Unite – sono comparsi il
Procuratore Federale, il quale ha chiesto il rigetto del reclamo, ed il difensore della reclamante, che ha concluso per l'accoglimento. Il reclamo non può essere accolto. Osserva questa Corte, condividendo gli assunti della decisione impugnata, che dagli atti del procedimento emerge la prova che la gara de qua è stata oggetto di un illecito realizzato da tesserati delle due squadre e del quale cercarono di avvalersi i c.d. “zingari”, offrendo € 60.000,00 a Carobbio, affinché con l'aiuto di Joelson, Acerbis e Turati venisse combinato il risultato, anche a titolo risarcitorio rispetto l’inafusto esito della combine organizzata in occasione della precedente gara Grosseto/Reggina. Credibili e concordanti risultano, in effetti, le dichiarazioni rese da Carobbio e Gervasoni davanti alla A.G. di Cremona ed alla Procura Federale e sono in linea con quanto emerge dalle indagini delle Autorità Croate. Di rilievo sono, di certo, i 52 contatti telefonici registrati prima e dopo la gara fra le utenze del Carobbio e di G.A., referente degli “zingari” ed il flusso anomalo di scommesse registrato da A.A.M.S. sul pareggio. Correttamente la fattispecie, con un risultato positivo concordato per le due società, così come riferito da Carobbio, può andare a configurare per l'Empoli la responsabilità per illecito presunto commesso a suo vantaggio da persone ad essa estranee, non potendosi con certezza escludere, almeno sotto il profilo del ragionevole dubbio, che l’Empoli abbia partecipato all'illecito o comunque affermare con la medesima certezza che lo abbia ignorato. Osserva, infatti, questa Corte che le indagini della Procura della Repubblica di Cremona hanno evidenziato il coinvolgimento dei c.d. “zingari” nella manipolazione della gara de qua (v. ordinanza G.I.P. 9.12.2011), tramite l'intermediazione di G.A. e la diretta partecipazione, tra gli altri, di Gervasoni e Carobbio, pilotata dal cartello di Singapore, capeggiato dal T.S.E., alias Dan, tramite il ruolo operativo del gruppo criminale croato e di G.A. che hanno poi convogliato le scommesse sul mercato asiatico. Di particolare interesse appare quanto dichiarato da Carobbio davanti al G.I.P. di Cremona il 20.12.2011 “l'Empoli era già d'intesa con noi per un 2-2” risultato sul quale gli “slavi” concordavano ma poi non si poté fare nulla perché le quote erano diventate troppo basse”. Circostanza, questa, confermata poi da Carobbio il 20.2.2012 in sede di audizione davanti alla Procura Federale. Della manipolazione della citata gara ha, inoltre, riferito Gervasoni il 12.3..2012 al P.M. di Cremona ed il 13.4.2012 alla Procura Federale. In tema di responsabilità presunta, prevista dall'art. 4, comma 5, C.G..S., condizione necessaria per l'operatività dell'esimente del “fondato e serio dubbio è la rigorosa acquisizione di elementi che abbiano una tale apparenza di veridicità da ingenerare ragionevole dubbio, da intendersi non come fatto psicologico dell'organo giudicante, bensì come situazione che rispecchi un'obiettiva incertezza di risultanze processuali” (v. Com. Uff. n. 7/C 11.10.1990), il che non capita nella fattispecie. Giova conclusivamente osservare che, secondo la costante giurisprudenza delle Corti federali di ultima istanza, tale forma di responsabilità obbedisce al criterio diretto a punire chi obiettivamente tragga vantaggio dal comportamento dell'altrui illecito, in difetto della prova, incombente sulla società comunque favorita, della completa estraneità all'illecito e della relativa inconsapevolezza (v. Com. Uff. n. 7 Corte Federale 2006/2007 – Com. Uff. n. 200/CGF 2009/2010 – Com. Uff. n. 216/CGF 2010/2011 – Com. Uff. n. 030/CGF 2011/2012 Sezioni Unite). Alla stregua delle sopra riportate considerazioni, il reclamo deve essere rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Empoli F.C. S.p.A. di Firenze e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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27) RICORSO DELL’EMPOLI F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, INFLITTA PER RESPONSABILITÀ PRESUNTA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA EMPOLI – GROSSETO DEL 30.5.2010, AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMA 5, C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 –(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)"