F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 02-03-05 e 06 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 3 agosto 2012 e su www.figc.it 15) RICORSO DEL CALC. NICOLA VENTOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GRA CHIEVO – NOVARA DEL 30.11.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 02-03-05 e 06 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 3 agosto 2012 e su www.figc.it 15) RICORSO DEL CALC. NICOLA VENTOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GRA CHIEVO – NOVARA DEL 30.11.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) Con atto in data 8 maggio 2012 il Procuratore Federale, a seguito di una complessa istruttoria deferiva una serie di soggetti, tra i quali il Sig. Ventola Nicola, all’epoca dei fatti calciatore del Novara, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per avere prima della gara Chievo/Novara del 30 novembre 2010, in concorso con altri, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta ricevendo nello specifico una somma di denaro, perché si rendessero disponibili in prima persona e si attivassero per ottenere la disponibilità anche di qualche compagno di squadra in funzione della realizzazione di un over 2,5 con sconfitta della propria squadra con differenza di tre o più reti in favore del Chievo. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara. L’attività di indagine ha consentito di acquisire agli atti una serie di elementi probatori desumibili dall’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Cremona in data 9 dicembre 2011 ed ha consentito, in particolare, di acquisire le dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti in sede di interrogatorio innanzi al Procuratore della Repubblica di Cremona ed al Giudice per le Indagini Preliminari di Cremona, nonchè in sede di audizione innanzi al Procuratore Federale. Gli ulteriori sviluppi delle indagini confermano in modo pregnante la sussistenza dell'ipotesi associativa contestata. In particolar modo le indagini effettuate pongono in luce il carattere transnazionale dell'associazione e consentono di individuare con maggiore precisione e chiarezza, tra l'altro: gli organizzatori; il ruolo rivestito dai singoli associati; le ramificazioni dell'associazione in ambito nazionale; la distribuzione dei compiti tra i partecipanti; le modalità di finanziamento delle singole attività illecite volte all'alterazione del risultato delle gare; gli espedienti posti in essere per trasferire le somme necessarie e per individuare i calciatori disposti a ricevere denaro per condizionare l'esito delle competizioni alle quali prendevano parte o per avvicinare i compagni di squadra. Il risultato dell'operato delle forze di polizia, che in diversi paesi europei hanno proficuamente posto in essere le proprie investigazioni con riferimento alla stessa vicenda criminosa, viene riferito nell'ordinanza n. 726/11 emessa in data 9.12.2011 dal Gip di Cremona. Nell'atto citato si riassume preliminarmente l’esito delle indagini svolte in precedenza in sede di giustizia ordinaria, richiamando quanto emerso con riferimento all'esistenza di due gruppi di persone definite rispettivamente dei "bolognesi" e degli "zingari", ricordando che entrambi sono già stati oggetto di considerazioni nella prima ordinanza cautelare, così come il loro modus operandi consistente, per gli "zingari", principalmente nel contattare i calciatori di persona, mostrando loro il denaro. Si citano quindi le telefonate intercettate, nel corso delle quali si parla degli "zingari", nonché delle dichiarazioni rese al riguardo da Micolucci sul ruolo di Gervasoni (il quale, si evidenzia, ha mantenuto un rapporto molto prolungato nel tempo, certamente superiore ad un anno con i predetti finalizzato alla manipolazione delle partite). Si accenna quindi al gruppo dei "bolognesi" capeggiato da Signori, che intratteneva rapporti con soggetti orientali definiti come i "singaporiani", che consentivano loro di scommettere somme consistenti di denaro (centinaia di migliaia di euro) sui mercati asiatici. Il gruppo degli "zingari" viene preso particolarmente in considerazione alle pagg. 208/230 del provvedimento dell'AGO ove si osserva che lo stesso dipende dal "cartello" di Singapore ed è composto da scommettitori; soggetti inseriti in ambito sportivo, pregiudicati; loro compito principale era quello di penetrare all'interno dei settori calcistici per reclutare atleti disponibili a favorire la manipolazione di incontri calcistici. Il denaro, invece, viene fornito dai soggetti operanti in Singapore per essere veicolato agli sportivi corrotti. Si afferma, in particolare, che gli "zingari" fungono da anello di collegamento dell'associazione e sono in contatto con la criminalità locale in ciascuno dei paesi in cui si sono svolte indagini analoghe. Nel tracciare un breve profilo di ciascuno dei soggetti facenti parte del gruppo citato si riferisce tutto quanto emerso con riferimento ai rapporti intrattenuti da questi ultimi con soggetti italiani. Interessante appare ancora al riguardo l'analisi del risultato delle indagini effettuate in altri paesi e, in particolare, di quelle svolte in Finlandia, Germania, Croazia ed Ungheria, nell'ambito delle quali sono emersi anche elementi di prova concernenti gare disputate nel campionato italiano, il cui risultato è stato alterato al fine di conseguire illeciti guadagni mediante l'effettuazione di scommesse ed il ruolo rivestito da persone soggette all'ordinamento sportivo. Si osserva inoltre che, alla luce degli elementi emersi successivamente all'ordinanza del 28.5.2011, gli "zingari" sono il braccio operativo dell'associazione di Singapore, luogo ove si effettuano invece le scommesse. Gli "zingari" in particolare, sono i soggetti dell'est che individuano le partite sulle quali investire, incaricati dall'organizzazione di prendere contatto con i calciatori e di provvedere alla loro corruzione. In Italia essi si avvalgono della collaborazione di quella che può essere definita senz'altro una propaggine nazionale dell'associazione. A conferma dell'esistenza della stabilità di contatti tra "singaporiani" e "zingari" si cita una telefonata particolarmente significativa (vedi ordinanza pagg. 22/23). Le scommesse effettuate hanno ad oggetto gare disputate in diversi paesi europei e, per quel che qui maggiormente rileva, in Italia che viene definita, anzi, il luogo ove maggiormente sono emersi movimenti dei membri dell'associazione e lo svolgimento di attività volte alla manipolazione delle gare. Nell’atto di deferimento emerge che la gara in ordine alla quale si erano svolte adeguate indagini che portavano al deferimento del Sig. Nicola Ventola era appunto Chievo/Novara del 30 novembre 2010. Il deferimento concludeva con la seguente richiesta: Ventola A Nicola: squalifica per 3 anni e 6 mesi così determinata: qualifica di 3 anni per l’illecito sportivo oltre a 6 mesi per l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione. La Commissione Nazionale Disciplinare dopo una puntuale verifica dei fatti e meditate considerazioni di diritto, così concludeva: Ventola Nicola: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi. Nel reclamo del giocatore Nicola Ventola in primo luogo si assume che non siano attendibili le dichiarazioni rese da Carlo Gervasoni. Tale argomento viene illustrato mettendo a confronto la dichiarazione del Gervasoni in occasione dell’interrogatorio del 22.12.2011 e quelle rese in sede di interrogatorio del 27.12.2011. Vi sarebbe un’evidente contraddittorietà tra le cifre indicate come corrisposte ai giocatori in relazione all’incontro Chievo/Novara: in buona sostanza il reclamante ritiene che, tenuto conto dell’importo complessivo che sarebbe stato corrisposto ai calciatori del Novara, esso non collimerebbe con le singole cifre che “corrispondevano gli slavi”. Inoltre, si pone in evidenza l’erroneità nella dichiarazione del Gervasoni in merito alle valutazioni concernenti l’incontro Verona/Livorno. Infine, si duole il Sig. Ventola della mancata considerazione della documentazione prodotta, compresi gli articoli di stampa. La posizione del giocatore Nicola Ventola in ordine alla partita Chievo/Novara del 30.12.2010 risulta, ad avviso di questa Corte, essere stata adeguatamente individuata e vagliata sia nel deferimento della Procura Federale che nella decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. Ed invero il Gervasoni, nell’interrogatorio reso dinanzi al GIP di Cremona il 22.12.2011, in modo inequivoco ha fatto riferimento al calciatore Ventola come soggetto coinvolto per determinare il risultato della gara in questione. Il ruolo del Ventola è stato confermato dal Gervasoni in sede di interrogatorio reso al P.M. di Cremona in data 27.12.2011. Non si ha motivo di discostarsi dalle risultanze degli interrogatori e quindi dal pieno coinvolgimento del Ventola nella fattispecie in buona sostanza, essendo acquisita al giudizio, con sufficiente grado di attendibilità, la circostanza che il Ventola abbia partecipato alla spartizione delle somme di denaro a corrispettivo del losco affare. Del resto l’articolazione della complessa vicenda, che da un lato ha interessato vari soggetti e dall’altro si è articolata attraverso episodi singolari quali un’intesa su un risultato particolare, fornisce chiari indici sintomatici di una finalità illecita alla quale non appare difficoltoso immaginare il coinvolgimento di tutti i soggetti che appaiono menzionati nel corso degli interrogatori resi dinanzi la Procura Federale e l’Autorità Giudiziaria, in un quadro complessivo di certo credibile e non privo di riscontri. Non emergono quindi rilievi convincenti che possono condurre a dichiarare l’estraneità del calciatore Nicola Ventola. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Nicola Ventola e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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