F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 02-03-05 e 06 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 6 agosto 2012 e su www.figc.it 26) RICORSO DELL’U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTA PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 9 E 4, COMMA 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL CALCIATORE CRISTIAN BERTANI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 02-03-05 e 06 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 6 agosto 2012 e su www.figc.it 26) RICORSO DELL’U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTA PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 9 E 4, COMMA 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL CALCIATORE CRISTIAN BERTANI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) Con reclamo ritualmente proposto la U.C. Sampdoria ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012), con la quale è stata irrogata, ex art. 4, comma 2, C.G.S., su deferimento del Procuratore Federale, la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00), in relazione all'illecito sportivo contestato al proprio tesserato Bertani Cristian per avere fatto parte dell'associazione di cui all'art. 9 C.G.S. dal 13.7.2011, data del suo tesseramento, a tutt'oggi. Nello specifico è stato, inoltre, addebitato al Bertani di avere avuto un ruolo nella alterazione delle gare Chievo/Novara del 30.11.2010 e Novara/Ascoli del 2.4.2011, disputate allorché egli era tesserato della Novara Calcio S.p.A.. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito: 1) che l’atto di deferimento non contiene addebiti di successive manifestazioni sportive nelle quali vi sarebbe stato un coinvolgimento del Bertani e, inoltre, non sussisterebbe alcuna prova che egli abbia continuato, a decorrere dal 13.7.2011, a far parte del sodalizio con l'obiettivo di commettere una serie indeterminata di illeciti sportivi; 2) l'infondatezza della impostazione accusatoria ed ha argomentato la sua linea difensiva tesa a dimostrare l'interruzione di ogni rapporto tra il Bertani ed altri sodali dopo il suo trasferimento alla U.C. Sampdoria, rilevando, altresì, che nel tipo di illecito contestato dal Procuratore Federale la partecipazione al sodalizio possa essere soltanto temporanea; 3) il Bertani, grazie al passaggio alla U.C. Sampdoria, non avrebbe avuto alcuna seria ragione per continuare a favorire il sodalizio al quale, sino alla Stagione Sportiva 2010/2011, aveva partecipato, atteso, tra l’altro, che aveva avuto un maggiore ingaggio di circa € 1.000.000,00 rispetto agli € 300.000,00 corrispostogli dalla società Novara; 4) l'unica gara della Stagione Sportiva 2011/2012 interessata al procedimento disciplinare (Cesena/Gubbio del 30.11.2011) non lo aveva visto coinvolto. Ha, infine, citato precedenti giurisprudenziali tesi a dimostrare che il vincolo tra il singolo ed una organizzazione criminosa non deve necessariamente protrarsi per tutta la durata dell'associazione stessa, ben potendosi risolvere in una partecipazione di breve periodo ovvero in una durata limitata nel tempo, come configurabile nel c.d. concorso “esterno” che non ha le stesse caratteristiche di permanenza tipiche del reato associativo; 5) a tal uopo ha richiamato circostanze documentali idonee a dimostrare l'avvenuta interruzione del vincolo associativo quali l'ordinanza cautelare 30.5.2011 del G.I.P. di Cremona [R. G.I.P. 827/11] che, con grande clamore mediatico, aveva colpito diversi insospettabili calciatori tra i quali Micolucci, con il quale, oltre al Gervasoni, il Bertani sarebbe stato in contatto allorché era tesserato con la società Novara. Calciatori, ai quali, col precedente deferimento del 25.7.2011 è stata contestata la violazione ex art. 9 C.G.S. ed ai quali, sia in primo grado che in fase d'appello, sono state irrogate ex artt. 23-24 C.G.S. le conseguenti sanzioni (C.D.N. 9.8.2011 / C.G.F. 18.8.2011);. 6) che gli arresti dei diversi associati hanno costituito fatti idonei a interrompere il vincolo associativo tenutosi conto che, come da costante giurisprudenza, “la permanenza del reato di associazione per delinquere cessa con la privazione della libertà personale dell'agente” e che, inoltre, la pronuncia della sentenza di primo grado, rispetto alla associazione “segua il termine ultimo e invalicabile della protrazione della permanenza del reato”. All'udienza del 1°.7.2012 dinanzi alla C.G.F. - Sezioni Unite, è comparso il difensore della reclamante il quale, tra l’altro, ha prodotto l'ordinanza 28.6.2012 del Tribunale del Riesame di Brescia, sulla cui base potrebbe definitivamente escludersi la sussistenza del reato associativo almeno per il periodo in cui Bertani era in forza alla Sampdoria, illustrando comunque i contenuti ed i motivi scritti del reclamo, e concludendo in conformità. Il Procuratore Federale ha concluso per la conferma della decisione impugnata alla luce della mancata prova del venir meno del vincolo associativo. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Osserva, infatti, questa Corte, condividendo sul punto l’impalcato decisionale della C.D.N., che al fine di dimostrare l'uscita dalla associazione, vi è la necessità di prova specifica che non risiede e/o deriva da arresti (non interessato Bertani) che si assumono interruttivi della permanenza; i fatti acquisiti in sede di indagini stanno proprio a dimostrare (v. la posizione di Zamperini, su cui non ha mancato di insistere, giustamente, la Procura Federale in sede di controdeduzioni orali) che l’associazione, invece, ha continuato ad operare, grazie all’operato dei molti soggetti dei quali era composta. E' d'uopo richiamare, a tal proposito, anche la posizione del Carobbio, che pur credibile circa quanto da lui dichiarato, non è comunque uscito dalla associazione, e la riprova risiede nel fatto di quanto ha, negli anni successivi, commesso essendo tesserato con il Siena. Non può attribuirsi rilievo decisivo, quindi, alla prodotta ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia, suscettibile peraltro di modifica, la cui natura è quella di atto di valutazione della sufficienza del compendio probatorio (nel caso del Bertani ritenuto, invero, insufficiente per dimostrare l’inserimento nell’associazione a delinquere) al fine di legittimare o meno l’applicazione della misura custodiale restrittiva della libertà personale. Quanto al contenuto ed alla “ratio” della fattispecie associativa di cui all’art. 9 C.G.S., normata con la modifica del C.G..S. del 2007, ritiene questa Corte che gli elementi ontologici che la caratterizzano in sede penale siano, comunque, applicabili anche in sede disciplinare. Si tratta di un illecito permanente in entrambe le sedi, con inversione dell'onere della prova come tutti gli illeciti associativi di natura permanente, per cui vi è bisogno di un atto specifico che dimostri la fuoriuscita del singolo dal sodalizio illecito. Le decisioni assunte dalla giustizia sportiva, che hanno interessato solo alcuni dei partecipi a questo sodalizio del quale, all’epoca, non faceva parte Bertani, non possono sancire di per sé il venir meno del sodalizio sportivo criminale, peraltro caratterizzato dalla partecipazione anche di soggetti che non facevano parte dell'ordinamento federale, come dimostrato dagli elementi probatori acquisiti al procedimento. E proprio la posizione dello Zamperini, come sopra riferito, dimostra che il sodalizio era ancora in vita nonostante gli arresti e le decisioni in sede sportiva. Infatti, con la sua condotta, dimostra chiaramente di essere stato un partecipe a quel sodalizio che, nel settembre 2011, era pienamente attivo e operava con le stesse identiche modalità, con gli stessi stereotipi e gli stessi schemi. La stessa situazione, parimenti, caratterizza il Carobbio, il quale, pur avendo dichiarato che dopo avere lasciato il Grosseto non ha più fatto parte del sodalizio criminoso, in realtà ha continuato a far parte della associazione, e da ciò ne è derivata la chiamata dello Spezia a risponderne a titolo di responsabilità oggettiva. La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite, nella prima pronunzia del nuovo filone calcio scommesse – indagine Cremona (18.8.2011), ha, del resto, già affermato che né la lettera né lo spirito della disposizione di cui all’art. 9 C.G.S. predicano la necessità che tra gli associati debbano intercorrere rapporti diretti e che il vincolo nascente dal sodalizio debba stringere ognuno dei partecipanti a tutti gli altri, essendo, piuttosto, necessaria la convergenza di più energie individuali verso un comune scopo illecito, conseguibile attraverso apporti personali variamente combinati tra loro e certo non postulanti la simultanea partecipazione ad ogni dispiegamento di condotta. E', quindi, da ritenersi che alla radice della figura di illecito federale di recente conio vi sia l’esigenza punitiva di condotte frutto di un patto antigiuridico, rivolte al conseguimento, tramite circoscritti apporti individuali, di un comune illecito vantaggio. Si è, parimenti, affermato, da parte di queste Sezioni Unite, che la comunanza di scopi e la solidità della struttura costituiscono, nel disegno della normativa federale, gli elementi costitutivi della figura di cui si tratta. Il riferito orientamento giurisprudenziale endofederale si pone in linea di continuità con il consolidato indirizzo assunto a proposito del delitto di cui all'art. 416 c.p. dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria. E ciò sia con riguardo agli elementi costitutivi e strutturali dell'illecito, sia con riguardo al rapporto tra illecito-mezzo ed illecito-fine, sia, infine, con riguardo ai canoni probatori utilizzati nel processo di verifica della sussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione. Come è noto, la natura dell'associazione di cui alla disposizione richiamata è sovrapponibile a quella del reato di cui all'art. 416 c.p., ove è del tutto irrilevante l’effettiva consumazione dei reati fine (per tutte III Cass. 26.5.2010 n. 25872; II Cass. 16.3.2010 n. 24194). Il reato associativo ha natura permanente, anche indipendentemente ed al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati e la cessazione della partecipazione al sodalizio può essere ritenuta solo in presenza della prova di un atto di dissociazione e quindi di un recesso volontario che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato caso per caso in virtù di condotta esplicita, coerente ed univoca e non in base ad elementi indiziari di incerta valenza (Cass. 21.5.1998 n. 3089; Cass. 22.3.2011 n. 17100). Quanto al Bertani, la cui posizione, in quanto stralciata, viene esaminata ai presenti fini solo in via incidentale, pare chiaramente emergere il ruolo di intermediario dal medesimo svolto (v. dichiarazioni Gervasoni – P.M. 27/12/2011), corroborato dalla richiesta espressa di entrare in contatto con uno degli associati del gruppo degli “zingari” (G.A.), con il quale effettivamente si incontrò in un bar di Legnano. E', altresì, emerso dagli atti di indagini che gli “slavi” avrebbero consegnato al Bertani un telefono da utilizzare con continuità in occasione di ogni ulteriore illecito contatto; circostanza questa riportata dal Gervasoni, e riscontrata dal traffico di messaggi su tale nuova utenza, pur continuando, il Bertani, a servirsi anche della utenza precedente per i rapporti normali e non “scottanti”. Le dichiarazioni del Gervasoni hanno trovato, poi, riscontro e conferma in quelle rese dal Micolucci (19-20.4.2012), con precipuo riguardo alle specifiche modalità cui il Bertani si è prestato nel far rientrare all'associazione la somma che i calciatori dell'Ascoli avevano restituito per il mancato raggiungimento del risultato promesso e concordato. Non può, quindi, al riguardo dubitarsi che il ruolo di intermediario assunto dal Bertani vada sicuramente oltre un coinvolgimento episodico del calciatore in singole gare, dovendosi riconoscere al medesimo una posizione ben definita nell'ambito dell’associazione, che presuppone l’adesione al programma criminoso, la capacità di influenzare altri calciatori e la piena fiducia da parte dei vertici della associazione. Tutti elementi sintomatici della partecipazione questi che non risultano essere venuti meno con certezza a far data dal 13.7.2011, allorché fu tesserato dalla società Sampdoria. Nel caso di specie, quindi, a fronte di un’organizzazione stabile, ramificata e prolungata nel tempo, appare corretta la contestazione, e la conseguente irrogazione di sanzione, in mancanza di prova certa del recesso attivo del tesserato dal vincolo associativo. In tal senso, le pur sintetiche considerazioni spese dall’Organo di prime cure circa la responsabilità oggettiva della società reclamante per la partecipazione di un proprio tesserato all’associazione di cui all’art. 9 C.G.S., seppur acclarata solo in via di accertamento incidentale, resistono alle censure dedotte. La sanzione inflitta, peraltro non particolarmente gravosa, e che risulta dunque connessa, all’evidenza, alla responsabilità oggettiva per mera sussistenza del vincolo associativo del tesserato incolpato (ex art. 9 C.G.S.) e non tanto, quindi, per la perpetrazione di singole fattispecie di illecito, non merita di essere resa ancor più tenue, in accoglimento della richiesta subordinata. Il reclamo dell’U.C. Sampdoria, in definitiva, va rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.C. Sampdoria di Genova e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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