F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 02-03-05 e 06 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 13 agosto 2012 e su www.figc.it 1) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA DEL 4.6.2012, AVVERSO L’APPLICABILITÀ, NONCHÉ L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALL’U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. IN CONFORMITÀ AGLI ARTT. 23 E 24 CGS, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) 2) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA S.R.L. DEL 20.6.2012, AVVERSO L’APPLICABILITÀ, NONCHÉ L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALL’U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. IN CONFORMITÀ AGLI ARTT. 23 E 24 CGS, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) 3) RICORSO DEL VICENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO L’APPLICABILITÀ NONCHÉ L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALL’U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. IN CONFORMITÀ AGLI ARTT. 23 E 24 CGS, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) 4) RICORSO DELL’A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO: A) L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO; B) L’APPLICABILITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA IN CONFORMITÀ AGLI ARTT. 23 E 24 C.G.S.; C) L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETÀ A.C. SIENA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) 5) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE ALLE SOCIETÀ: a) F.B.C. EMPOLI S.P.A.; b) PADOVA CALCIO S.P.A.; c) REGGINA CALCIO S.P.A.; d) U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. IN APPLICAZIONE DEGLI ART. 23 E 24 C.G.S.; e) ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. IN APPLICAZIONE DEGLI ART. 23 E 24 C.G.S.; f) F.C. MODENA S.P.A. IN APPLICAZIONE DEGLI ART. 23 E 24 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) 6) RICORSO DEL S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO: a) LA MANCATA AMMISSIONE DELLA RECLAMANTE AL DIBATTIMENTO; b) L’APPLICABILITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ U.S. CREMONESE, IN CONFORMITÀ AGLI ARTT. 23 E 24 C.G.S., c) L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 02-03-05 e 06 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 13 agosto 2012 e su www.figc.it 1) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA DEL 4.6.2012, AVVERSO L’APPLICABILITÀ, NONCHÉ L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALL’U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. IN CONFORMITÀ AGLI ARTT. 23 E 24 CGS, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) 2) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA S.R.L. DEL 20.6.2012, AVVERSO L’APPLICABILITÀ, NONCHÉ L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALL’U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. IN CONFORMITÀ AGLI ARTT. 23 E 24 CGS, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) 3) RICORSO DEL VICENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO L’APPLICABILITÀ NONCHÉ L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALL’U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. IN CONFORMITÀ AGLI ARTT. 23 E 24 CGS, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) 4) RICORSO DELL’A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO: A) L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO; B) L’APPLICABILITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA IN CONFORMITÀ AGLI ARTT. 23 E 24 C.G.S.; C) L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETÀ A.C. SIENA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) 5) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE ALLE SOCIETÀ: a) F.B.C. EMPOLI S.P.A.; b) PADOVA CALCIO S.P.A.; c) REGGINA CALCIO S.P.A.; d) U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. IN APPLICAZIONE DEGLI ART. 23 E 24 C.G.S.; e) ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. IN APPLICAZIONE DEGLI ART. 23 E 24 C.G.S.; f) F.C. MODENA S.P.A. IN APPLICAZIONE DEGLI ART. 23 E 24 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) 6) RICORSO DEL S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO: a) LA MANCATA AMMISSIONE DELLA RECLAMANTE AL DIBATTIMENTO; b) L’APPLICABILITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ U.S. CREMONESE, IN CONFORMITÀ AGLI ARTT. 23 E 24 C.G.S., c) L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) All’esito di indagini svolte dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria, la Procura Federale acquisiva gli atti concernenti tesserati i quali risultavano coinvolti in attività poste in essere in violazione della normativa Federale. Sviluppata l’istruttoria di competenza la Procura medesima, con atto in data 8 maggio 2012, deferiva i tesserati nonché le rispettive Società di appartenenza, queste ultime chiamate a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva. La Commissione Disciplinare Nazionale fissava la comparizione dei soggetti deferiti per il giorno 31 maggio 2012. In detta riunione comparivano altresì, tra l’altro, i difensori delle Società Barletta, Cesena, Nocerina, Trapani, Vicenza nonché del Codacons e di Federsupporter i quali chiedevano di essere ammessi al procedimento in qualità di terzi interessati. Con Ordinanza n. 1, sul presupposto che le Società Cesena, Nocerina, Trapani e Vicenza risultavano portatrici di interessi indiretti per ragioni di classifica ai sensi degli artt. 41, comma 7 e 33, comma 3, C.G.S., la Commissione ammetteva dette società. Di contro, non ammetteva al dibattimento la Società Barletta, in quanto la medesima non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio dall’esito del procedimento, il Codacons e Federsupporter in quanto non appartenenti all’Ordinamento Federale. Successivamente a detto provvedimento alcuni dei soggetti deferiti nonché, tra l’altro, le Società Atalanta, Cremonese, Grosseto, Livorno, Modena, Frosinone ed Ascoli, chiedevano l’applicazione delle sanzioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 24 C.G.S.. Sulle dette richieste esprimeva il suo consenso la Procura Federale. Conseguenzialmente, con Ordinanza n. 4, considerato che ai sensi dell’art. 23, comma 1 C.G.S., i soggetti indicati all’art. 1 comma 1 potevano accordarsi con la Procura fino al termine della fase dibattimentale di primo grado e chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta indicandone specie e misura, considerato che doveva ritenersi corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, la Commissione Disciplinare Nazionale, sulla scorta di quanto previsto dal combinato disposto degli art. 23, comma 2 e art. 24, comma 1 C.G.S., disponeva l’applicazione delle sanzioni richieste e concordate dichiarando così chiuso il procedimento nei confronti dei richiedenti (tra cui appunto le Società sopra indicate), così disponendo: ▪ Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A.: penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013; con ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); ▪ Società A.S. Livorno Calcio S.p.A.: ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); ▪ Società Atalanta Bergamasca S.p.A.: penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013 con ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00); ▪ Società Frosinone Calcio S.r.l.: penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013; ▪ Società Modena F.C. S.p.A.: penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013; ▪ Società U.S. Cremonese S.p.A.: penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013 con ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00); ▪ Società U.S. Grosseto F.C. S.r.l.: penalizzazione di punti 6 (sei) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013 con ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00). Una delle Società (Nocerina) intervenute ed ammesse nel giudizio (cfr. citata ordinanza n. 1) con atto del 4 giugno 2012, proponeva immediato ricorso contestando il contenuto della ordinanza decisoria n. 4 – ancorché solo letta e non pubblicata – nella parte in cui disponeva la penalità in danno della Società Grosseto, rilevando che la sanzione irrogata sarebbe stata poco afflittiva. Infatti nell’impugnazione veniva sottolineato che, pur considerando la penalità concordata ed applicata, la Società Grosseto avrebbe mantenuto il diritto a permanere nella Serie B. Si evidenziava che, pur qualificando il codice (art. 23, comma 2) la pronuncia a sanzione concordata, come non impugnabile, una corretta lettura, secondo i principi generali dell’Ordinamento, avrebbe come conseguenza quella di dover ritenere ammesso sempre e comunque un estremo rimedio impugnatorio, in tal senso prevedendo l’Ordinamento generale, il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione ex art. 111 Cost.. Al riguardo, nell’impugnazione veniva argomentato con puntuale dovizia espositiva che, se è pur vero che nell’ambito del procedimento penale la pena concordata, ex art. 444 c.p.p., non può essere impugnata dalla parte civile (in posizione simile, quindi, alle società ammesse nel giudizio) se non in punto di spese legali, ciò avveniva perché detta parte civile avrebbe sempre e comunque il rimedio dell’azione civile di danno. Di contro, nell’ambito del procedimento per illecito sportivo, non sarebbe azionabile nessuna analoga diversa azione, avendo il terzo solo ed esclusivamente un interesse specifico finalizzato e costituito dal posizionamento in classifica non altrimenti tutelabile in diverse sedi. Nell’impugnazione veniva poi sostenuta l’inapplicabilità dell’art 23 C.G.S. non potendosi, nella fattispecie (posta la contestazione dell’aggravante ex art. 7, comma 6) addivenire ad un’applicazione della sanzione su richiesta delle parti. In ogni caso, si sottolineava, che sarebbe mancato l’assenso dei terzi interessati intervenuti ed ammessi nel procedimento. Detto assenso sarebbe necessario posto che, prevedendosi appunto la legittimazione ad intervenire da parte del terzo, quest’ultimo era portatore di un interesse a conoscere dell’accordo tra le parti, così da poter essere posto nelle condizioni di influire sulla sanzione concordata. Detto interesse lo legittimava altresì ad esperire il rimedio impugnatorio, dato che ciò che connota la posizione del terzo è esclusivamente “…la sanzione in termini di penalità in classifica…”. Ancora, la Società deferita non potrebbe avvalersi del beneficio accordato ai tesserati, mancando la possibilità di estendere alla Società il principio contenuto nell’art. 24 C.G.S. non potendo la Società rendere alcuna forma di collaborazione. L’iniquità della sanzione sarebbe poi palese sol considerando il fatto che, oltre ad alcuni tesserati del Grosseto, nell’illecito era coinvolto altresì il Direttore Sportivo, cosa che avrebbe richiesto una sanzione ben più grave proprio in virtù dell’applicazione del principio di afflittività. Svoltosi il dibattimento, la Commissione Disciplinare Nazionale ha poi, in accoglimento del deferimento, sanzionato, con il citato Com. Uff. n. 101, tra le altre, le seguenti società: ▪ Società Empoli F.B.C. S.p.A.: penalizzazione in classifica di punti 1 (uno) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/13; ▪ Società Novara Calcio S.p.A.: penalizzazione in classifica di punti 4 (quattro) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/13 e ammenda di 35.000,00 (trentacinquemila/00) euro; ▪ Società Padova Calcio S.p.A.: penalizzazione in classifica di punti 2 (due) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/13; ▪ Società Reggina Calcio S.p.A.: penalizzazione in classifica di punti 4 (quattro) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/13; ▪ Società A.C. Siena S.p.A.: ammenda di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro; ▪ Società Spezia Calcio S.r.l.: ammenda di 30.000,00 (trentamila/00) euro. ▪ Società U.C. Albinoleffe S.r.l.: penalizzazione in classifica di punti 15 (quindici) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/13 e ammenda di 90.000,00 (novantamila/00) euro; ▪ Società A.C. Ancona S.p.A: penalizzazione in classifica di punti 8 (otto) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/13; ▪ Società U.S. Avesa H.S.M.: penalizzazione in classifica di punti 1 (uno) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/13 e ammenda di € 200,00 (duecento/00) euro; ▪ Società Delfino Pescara 1936: penalizzazione in classifica di punti 2 (due) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/13; ▪ Società A.C. Monza Brianza 1912: penalizzazione in classifica di punti 5 (cinque) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/13; ▪ Società Piacenza F.C. S.p.A.: penalizzazione in classifica di punti 11 (undici) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/13 e ammenda di 70.000,00 (settantamila/00) euro; ▪ Società Ravenna Calcio S.r.l.: penalizzazione in classifica di punti 1 (uno) da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/13; ▪ Società U.C. Sampdoria S.p.A.: ammenda di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro; La Società Nocerina dopo la pubblicazione del Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012 e lette le motivazioni della già citata ordinanza n. 4, presentava ricorso avente contenuto identico a quello già proposto a mezzo fax in data 4.6.2012. Presentavano analogo ricorso, sempre contro il provvedimento sopra citato (Com. Uff. 101/CDN del 18.6.2012 ed ordinanza n. 4): la Società Vicenza Calcio impugnando in parte qua il capo della decisione relativo alla sanzione inflitta alla Società Grosseto; la Società Gubbio impugnando in parte qua il capo della decisione relativo alla sanzione inflitte alle Società Empoli, Padova, Grosseto, Ascoli, Modena e Reggina. La Società Cesena impugnando in parte qua il capo della decisione relativo alla sanzione inflitte alle Società Atalanta, Siena e Novara. LA Società Barletta impugnando in parte qua il capo della decisione relativo alla sanzione inflitta alla Società Cremonese. Tutti i ricorsi erano sostanzialmente incentrati sulle stesse ragioni giuridico fattuali – sopra illustrate e riportate – dedotte dalla Società Nocerina. In particolare il Vicenza Calcio si doleva della penalizzazione inflitta al Grosseto, contestando la possibilità che potesse essere ammesso nella fattispecie l’istituto della sanzione su richiesta delle parti, al riguardo sottolineava di essersi già opposta davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale al “patteggiamento” del Grosseto, anche sulla scorta del fatto che esso sarebbe avvenuto contra legem, ed in presenza della recidiva, con uno stravolgimento sostanziale del principio di afflittività poiché la sanzione concordata non sarebbe stata congrua. La Società Gubbio – non intervenuta nel giudizio di primo grado – contestava anch’essa il provvedimento emesso a seguito della sanzione su richiesta delle parti con riferimento alle Società Grosseto, Modena e Ascoli e contestava l’entità delle sanzioni inflitte in primo grado alle Società Empoli, Padova e Reggina, deduceva che la gravità dei comportamenti ascritti agli incolpati - e la conseguente contestata responsabilità oggettiva delle Societa’ di riferimento - avrebbe dovuto comportare in presenza di una associazione punibile ai sensi dell’art. 9 C.G.S., sanzioni ben più afflittive ed impedire comunque l’applicazione della sanzione su richiesta delle parti, anche in considerazione del fatto che sarebbe stato contestato l’illecito sportivo ex art. 7 C.G.S., così essendo impedita in presenza di siffatte circostanze la possibilità – stante quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 23 e 24 C.G.S. – di fare ricorso all’istituto della pena “patteggiata”. Nell’impugnazione si richiamava, anche in questo caso, il principio di afflittività della sanzione, facendosi altresì riferimento ad una pubblicazione del Prof. G. Valori, in materia di responsabilità oggettiva ed afflittività delle sanzioni. Si evidenziava che in realtà l’ammenda (sanzione pecuniaria) non avrebbe avuto alcun concreto connotato di afflittività, posto che il potenziale economico dei sodalizi colpiti non era minimamente scalfito e che l’applicazione dei punti di penalizzazione sono nella Stagione Sportiva 2012/2013, faceva perdere in concreto, appunto, ogni elemento di portata ed incidenza pregiudizievole; di tanto che Ascoli, Modena e Grosseto dovevano essere retrocesse all’ultimo posto in classifica nella Stagione Sportiva 2011/2012, con l’esclusione dal campionato di Serie B per la Stagione Sportiva 2012/2013 e ciò, anche previa dichiarazione di nullità dell’ordinanza di applicazione della sanzione ex artt. 23 e 24 C.G.S., con restituzione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale. Analoghe richieste [ultimo posto in classifica e non ammissione] erano presentate nei confronti delle Società Reggina, Padova ed Empoli. La Società Cesena poneva in luce che dagli illeciti contestati alcune Società avevano avuto assicurato un indubbio vantaggio,di tanto che appunto le medesime Societa’ erano state chiamate a rispondere per responsabilità oggettiva in presenza di una associazione dedita a commettere svariate ipotesi di illecito sportivo e nel richiamare anche essa l’assenza di ogni afflittività delle sanzioni e l’impossibilita’ di applicare la pena “concordata” chiedeva la retrocessione del Siena, dell’Atalanta e del Novara all’ultimo posto in classifica Stagione Sportiva 2011/2012, nonché esclusione o non ammissione dai campionati per la Stagione Sportiva 2012/2013 e ciò anche previa dichiarazione di nullità dell’ordinanza di applicazione della sanzione ex artt. 23 e 24 C.G.S., con restituzione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale nei confronti dell’Atalanta. La Società Barletta contestava e impugnava l’Ordinanza n. 1 con la quale non e’ stata ammessa al dibattimento di primo grado e l’Ordinanza n.4 nella parte in cui era stata sanzionata la Società Cremonese, a seguito di “patteggiamento” e il provvedimento nella parte relativa all’ammenda inflitta alla Società Spezia. Il patteggiamento sarebbe stato infatti nullo in quanto ammesso in violazione dell’art.23, comma 3, C.G.S., non potendo poi essere applicato il beneficio della collaborazione dell’art. 24 C.G.S., in quanto solo alcuni dei soggetti legati alla Cremonese avevano patteggiato, non potendosi così estendere alla Società il beneficio. In radice contestava la decisione di primo grado osservando che la penalizzazione di punti in classifica, essendo una sanzione che incide sulla sfera giuridica di tutti i partecipanti, e’ sottratta al “patteggiamento” trattandosi di diritti indisponibili, con violazione dell’art.3 Cost.. Non sarebbe stata corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti, anche in virtù del principio dell’art. 18 C.G.S., dovendo la sanzione essere relativa alla Stagione Sportiva 2011/2012. Formulava, infine, richiesta di revocazione ex art.39 C.G.S., invocando un errore di fatto da cui sarebbe affetta l’Ordinanza n. 1 per avere la Commissione Disciplinare Nazionale valutato la classifica alla data del 6.5.2012, ammettendo il Trapani e non il Barletta e l’Ordinanza n. 4 nella parte in cui avrebbe ammesso la Cremonese al patteggiamento, errore anche in questo caso determinato da una falsa percezione della classifica e della differenza tra classifica e Play-Off. I ricorsi proposti appaiono essere inammissibili ed infondati per quanto appresso in DIRITTO Tutti i motivi di impugnazione proposti dalle Società avverso l’ordinanza n. 4 con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale ha accolto la domanda di pena concordata appaiono essere inammissibili. A prescindere infatti dalla circostanza che espressamente il testo normativo qualifica l’ordinanza come non impugnabile, si deve evidenziare che l’ordinamento sportivo lascia alla Procura Federale il potere dispositivo in ordine alla congruità della sanzione proposta dalla parte deferita di tanto che può parlarsi di un “negozio” che, avendo incidenza limitata tra le parti del medesimo, non può conseguenzialmente subire interferenze esterne di cui si fanno latori e portatori gli odierni ricorrenti. Al riguardo, se è pur vero che è ammesso un controllo da parte dell’Organo giudicante in ordine alla correttezza della qualificazione dei fatti ed alla congruità della sanzione, il potere dispositivo in ordine all’an ed al quantum è lasciato alla insindacabile valutazione delle parti medesime senza che il consenso così formatosi discendente da libera determinazione delle parti medesime possa trovare interferenza in altrui pretese anche basate su posizioni solo di riflesso coinvolte dalla efficacia dell’accordo medesimo. In questo quadro la partecipazione e l’azione dei soggetti in qualche modo legittimati all’intervento, non significa che detti soggetti, proprio in quanto portatori di meri interessi indiretti, possa legittimare gli stessi ad incidere nella libera regolamentazione dell’accordo di parte altrimenti creandosi nel sistema una inammissibile legittimazione processuale, concorrente con quella dell’accusa, anche in punto di determinazione della pena, cosa che nessun ordinamento ammette. La posizione del danneggiato e la posizione del terzo controinteressato sono infatti posizioni affatto diverse rispetto a quelle del terzo portatore di un interesse indiretto, di tanto che l’ordinamento lascia loro spazi di intervento ben più incisivi, non potendo comunque mai la detta incisività riverberare in ogni caso – e comunque – sulla volontà e la scelta in concreto posta in essere dall’Organo deputato a sostenere l’accusa, accusa che è pertanto (l’unica e) libera di autodeterminarsi in punto congruità della sanzione proposta dal soggetto deferito. Gli stessi ricorrenti, nel momento in cui invocano principi dell’ordinamento statale, omettono al riguardo di considerare che in punto pena nessuna delle parti, anche quelle danneggiate, hanno legittimazione ad interloquire sulla determinazione della pena, di tanto che a loro è unicamente lasciata la limitata potestà di cui all’art. 572 c.p.p.. L’intervento, pertanto, di colui in quale nell’ambito del processo sportivo fa valere un mero interesse indiretto, anche a mezzo dell’impugnazione, può tutt’al più qualificarsi come un mero interesse adesivo dipendente (cfr. art. 105, comma 2, c.p.c.) che si arresta appunto di fronte alla scelta del Soggetto titolare dell’azione punitiva di concordare la sanzione con il soggetto deferito e che può in concreto spiegarsi solo ove il titolare della relativa azione abbia deciso di porla in essere con i sistemi previsti dall’Ordinamento sportivo. Poiché la norma espressamente non legittima all’impugnazione nemmeno i soggetti che hanno concordato la sanzione, men che meno può legittimare soggetti terzi. L’unica deroga espressamente prevista è quella che legittima il Presidente Federale alla proposizione del ricorso. Questo a significare e dimostrare la peculiarità dell’ordinamento sportivo con la previsione che solo il Vertice Massimo dell’espressione calcistica possa esercitare poteri altrimenti riservati agli Organi dell’accusa ed alle parti del giudizio. Giova del resto sottolineare – seguendo anche la parte motiva di alcune delle impugnazioni, secondo cui la natura stessa della penalizzazione di punti, proprio perché produce effetti sulla sfera giuridica di tutte le Società partecipanti, rientrerebbe tra i diritti indisponibili, essendo preordinata al regolare svolgimento della competizione, non essendo così ammesso il patteggiamento – che l’azione punitiva inizia su deferimento del Procuratore, a sua insindacabile discrezione senza che in tale fase nessun altro soggetto possa in qualche modo darvi impulso ed interloquire, essendo così evidente che detto Organo è l’unico legittimato a vagliare la proposta del deferito, essendo rimesso, come già sopra cennato, all’Organo giudicante un limitato potere – mai in punto an –unicamente in punto quantum. Questo a smentire che posa parlarsi di diritti indisponibili e di un interesse diffuso e generalizzato all’intervento (ed all’impugnazione) in punto determinazione della pena, posto che l’ordinamento espressamente addirittura prevede la commutazione delle sanzioni in prescrizioni alternative o in sanzioni equitativamente determinate. Men che meno poi l’ordinamento distingue, sotto questo profilo, il soggetto dalla Società di appartenenza e questo in virtù del richiamo espresso nell’ultimo punto dell’art. 24 C.G.S. nonché sulla base di un principio generale di parità di trattamento e non discriminazione. La statuita inammissibilità delle impugnazioni non può comunque far omettere di considerare che l’art. 24 è norma di carattere autonomo ed ha portata speciale rispetto al principio sancito dall’art. 23. In ogni caso una corretta visione sistematica dei principi dettati tende a far si che i citati artt. 23 e 24 debbano e possano leggersi in assoluto combinato disposto essendo chiara la possibilità, che nelle forme previste, possa esser premiata l’ammissione di responsabilità e la collaborazione fattiva senza che a questo riguardo abbia alcuna incidenza ostativa sia la recidiva che il richiamo all’art. 7, comma 6. Sono conseguenzialmente inammissibili i ricorsi della Nocerina, del Vicenza, del Cesena (quest’ultimo in punto “patteggiamento” Atalanta) nonché Gubbio (con riferimento al “patteggiamento” del Grosseto, dell’Ascoli e del Modena) ed infine del Barletta in punto “patteggiamento” della Cremonese. Per quanto riguarda gli ulteriori motivi di ricorso con i quali le Società Gubbio, Cesena e Barletta hanno impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale si osserva che i medesimi sono destituiti di fondamento. In primo luogo, ritenuta assorbita l’inammissibilità dell’impugnazione del Gubbio in quanto nemmeno intervenuto nell’ambito del procedimento di primo grado, si evidenzia l’infondatezza dei motivi apparendo che le sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare Nazionale all’Empoli, al Padova ed alla Reggina paiono assolutamente congrue e ragionevoli in base ai fatti loro rispettivamente ascritti. Al riguardo non è stata fornita alcuna prova coerente e logica che denoti la manifesta irragionevolezza dell’iter logico-motivazionale seguito dal Giudice di primo grado per giungere ad infliggere le penalità poste in concreto a carico delle Società sopra indicate. Analoghe considerazione possono essere fatte valere in merito all’impugnazione del Cesena per quanto riguarda il provvedimento con riferimento alle sanzioni adottate nei confronti del Cesena e del Novara (società che tra l’altro hanno proposto impugnazione avverso la decisione in questione lamentando la eccessività delle sanzioni nei loro confronti adottate). Riguardo a tutte le impugnazioni non ci si può esimere dall’osservare che la Procura Federale non ha proposto alcuna autonoma impugnazione con ciò essendosi in presenza di un elemento sintomatico della legittimità del decisum di primo grado. Infine infondati sono i motivi del Barletta, anche quelli relativi alla invocata revocazione. Il principio del tempus regit actum non può essere letto in una chiave formalistica, che ha riguardo al momento dell’intervento in giudizio e non al contrario al momento in cui il giudizio stesso si svolge. L’intervento infatti spiega i propri effetti fino alla decisone ed è con riferimento al momento (data) di essa che giustamente la Commissione Disciplinare ha valutato la portata e l’interesse all’intervento stesso, non potendosi poi dare una interpretazione dei risultati dei Play-Off avulsi da quelli della classifica. Non può parlarsi poi, inoltre, di alcun errore di fatto poiché, in realtà, con la revocazione, la Società disquisisce unicamente della applicazione della sanzione e della sua efficacia; questione che attiene non alla conoscenza o alla percezione di un fatto, ma alla valutazione dell’Organo giudicante, di tanto che le ordinanze nn. 1 e 4, in realtà, sono criticate non sulla scorta di un “abbaglio dei sensi”, ma degli effetti valutativi di classifica Play-Off. Per questi motivi la C.G.S.: - riuniti i ricorsi nn. 1 e 2, come sopra proposto dall’A.S.G. Nocerina di Nocera Superiore (Salerno), li dichiara inammissibili e dispone incamerarsi la tassa reclamo; - dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Vicenza Calcio S.p.A. di Vicenza e dispone incamerarsi la tassa reclamo; - dichiara in parte inammissibile e in parte respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Cesena S.p.A.di Forlì-Cesena e dispone incamerarsi la tassa reclamo; - dichiara in parte inammissibile e in parte respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 di Perugia e dispone incamerarsi la tassa reclamo; - dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto del S.S. Barletta Calcio S.r.l. di Barletta Andira Trani e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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