F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 02-03-05 e 06 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 13 agosto 2012 e su www.figc.it 21) RICORSO DEL CALC. THOMAS HERVÈ JOB IYOCK AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA TORINO – GROSSETO DEL 16.1.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 02-03-05 e 06 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 13 agosto 2012 e su www.figc.it 21) RICORSO DEL CALC. THOMAS HERVÈ JOB IYOCK AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA TORINO – GROSSETO DEL 16.1.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita all’adunanza del 2 e 3 luglio 2012 per decidere in merito al ricorso, proposto dal tesserato Job Iyock Thomas Hervè, nato a Douala (Camerun) il 20 agosto 1984, calciatore all’epoca dei fatti per il Grosseto, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo Rispoli e Francesco Adrianopoli, avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale, e pubblicata sul Com. Uff. n. 101/CDN, in data 18 giugno 2012, con la quale è stata inflitta al calciatore oggi ricorrente la sanzione della squalifica per 3 anni e 6 mesi. Con deferimento, intervenuto in data 8 maggio 2012, la Procura Federale aveva proposto azione innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, contestando al tesserato Job Iyock Thomas Hervè, tre illeciti sportivi aggravati dovuti alla violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., avvenuti a seguito della disputa delle partite Torino/Grosseto, del 16 gennaio 2010, Grosseto/Reggina, del 23 maggio 2010 ed Empoli/Grosseto, del 30 maggio 2010. Instauratosi il contraddittorio nel procedimento di primo grado la Commissione Disciplinare Nazionale proscioglieva il tesserato Job Iyock Thomas Hervè da due dei tre illeciti sportivi aggravati a lui contestati, e precisamente quelli relativi alle partite Grosseto/Reggina ed Empoli/Grosseto, confermando, invece, la responsabilità relativa all’illecito operato dal calciatore del Grosseto Job Iyock, ritenendo, dunque, che, in relazione alla partita Torino/Grosseto, del gennaio 2010, fosse intervenuta la partecipazione all’illecito dell’attuale ricorrente. Invero, in relazione ai due episodi per i quali il tesserato del Grosseto Job Iyock è risultato prosciolto è emersa in sede di decisione di primo grado, la estrema labilità degli elementi a carico del Job, essendo nei suoi confronti stata riscontrata, esclusivamente, una dichiarazione de relato resa dal tesserato Gervasoni e non confermata da alcun altra dichiarazione. Tale circostanza emerge, chiaramente, da quanto riscontrato a pag. 63 della decisione impugnata in merito alla partita Grosseto/Reggina e da quanto successivamente rilevato alla pag. 65 della medesima decisione per ciò che concerne la partita Empoli/Grosseto. Invece, in merito alla partita Torino/Grosseto, come è possibile rilevare a pag. 57 della decisione della Commissione Nazionale Disciplinare, la responsabilità del tesserato Job Iyock è stata accertata sul presupposto che la dichiarazione del Gervasoni ha trovato conferma nelle dichiarazioni poste in essere anche dal tesserato Conteh Keewullay, che ha avvalorato, in tal modo, quanto affermato dal Gervasoni. Per ciò che concerne la U.S. Grosseto F.C., società sportiva militante nel campionato di Serie B, nella Stagione Sportiva 2009/2010, per la quale la Procura Federale aveva individuato la sussistenza della responsabilità oggettiva, a norma dell’art. 7, commi 4 e 6 e dell’art. 4, comma 2 C.G.S., la stessa, in primo grado, ha patteggiato la pena ed è stata conseguentemente condannata alla penalizzazione di punti 6 in classifica da scontare nella Stagione Sportiva 2012/2013 ed all’ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00). La società sportiva, pertanto, in virtù della sanzione patteggiata, non è presente nel giudizio di secondo grado. All’udienza del 2 luglio 2012, la difesa del tesserato Job Iyock Thomas Hervè, sostenuta dall’Avv. Francesco Adrianopoli, oltre a riportarsi ai motivi contenuti nel ricorso datato 20 giugno 2012, ha affermato la piena estraneità del calciatore del Grosseto Job Iyock, rispetto a quanto a lui addebitato. La Corte di Giustizia Federale, nella sua composizione a Sezioni Unite, a seguito dell’udienza pubblica e della successiva Camera di Consiglio ha reso la seguente decisione. Va, preliminarmente, osservato che la decisione, resa in prime cure, nel ritenere insufficiente la sola prova offerta dalla dichiarazione de relato resa dal tesserato Gervasoni Carlo, del quale, peraltro, appare incontroversa la credibilità, ha prosciolto l’attuale ricorrente dagli illeciti sportivi a lui ascritti e relativi alle partite Grosseto/Reggina del 23 maggio 2010 ed Empoli/Grosseto del 30 maggio 2010. In relazione alla credibilità del Gervasoni, in precedenza ricordata, è necessario riscontrare che lo stesso ha posto in essere, negli interrogatori resi presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Cremona ed ha ribadito nelle testimonianze offerte alla Procura Federale della F.I.G.C., una serie di dichiarazioni confessorie, con le quali si è accusato di comportamenti illeciti ed ha disvelato l’esistenza di una organizzazione, finalizzata ad alterare il risultato delle partite, al fine di consentire la realizzazione di scommesse pilotate ed operate anche da soggetti per i quali, a norma dell’art. 6 C.G.S., “è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona”. Pertanto, il Gervasoni nelle sue dichiarazioni è apparso credibile alla Commissione Disciplinare e tale sua credibilità deve essere riconfermata anche nella presente fase di gravame. Il ragionamento svolto, invece, a pag. 59 della decisione impugnata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, nell’affermare la responsabilità dello Job Iyock, in merito alla partita Torino/Grosseto, del 16 gennaio 2010, si basa sulla ulteriore dichiarazione del tesserato Conteh, che afferma analogamente al Carlo Gervasoni che anche l’attuale ricorrente sig. Job Iyock aveva partecipato alla alterazione del risultato relativo alla gara di Torino. Invero, la decisione impugnata non accerta la responsabilità del Job Iyock sulla sola sussistenza di una prova de relato della partecipazione dello stesso ricorrente all’illecito, ma basa la propria decisione, in maniera lineare e non contraddittoria (come è, invece, affermato dalla parte ricorrente a pag. 5 del proprio ricorso), sulla ulteriore affermazione, confermativa e rafforzativa della dichiarazione del Gervasoni, resa dal Conteh Keewullay. La decisione resa, in prime cure, appare convincente e correttamente motivata tenendo conto che alle affermazioni del “pentito” Gervasoni, sono state fatte seguire ulteriori conferme operate dal tesserato Conteh Keewullay, anch’esso degno di fede ed ammesso, nel giudizio di prime cure, al patteggiamento, cosa che ha comportato, per lo stesso Conteh, una sanzione di un anno ed otto mesi. Alla luce di quanto, sin qui, esposto appare convincente, lineare e non contraddittoria la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale, e pubblicata nel Com. Uff. n. 101/CDN, del 18 giugno 2012, la quale, pertanto, deve essere, in questa sede, confermata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Thomas Hervè Job Iyock e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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