F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 02-03-05 e 06 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 13 agosto 2012 e su www.figc.it 19) RICORSO DEL CALC. VINCENZO IACOPINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6, INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S, IN RELAZIONE ALLA GARA CREMONESE – MONZA DEL 27.10.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.101/CDN del 18.6.2012) 20) RICORSO DEL CALC. ANDREA ALBERTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6, INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S, IN RELAZIONE ALLA GARA CREMONESE – MONZA DEL 27.10.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.101/CDN del 18.6.2012) 22) RICORSO DEL CALC. MIRKO STEFANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE CREMONESE – MONZA DEL 27.10.2010 E PISA – MONZA 8.12.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) 23) RICORSO DELL’A.C. MONZA BRIANZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, INFLITTA PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI CALCIATORI LUCA FIUZZI, ANDREA ALBERTI E VINCENZO IACOPINO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) 24) RICORSO DEL CALC. LUCA FIUZZI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE CREMONESE – MONZA DEL 27.10.2010 E PISA – MONZA DELL’8.12.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 02-03-05 e 06 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 13 agosto 2012 e su www.figc.it 19) RICORSO DEL CALC. VINCENZO IACOPINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6, INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S, IN RELAZIONE ALLA GARA CREMONESE – MONZA DEL 27.10.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.101/CDN del 18.6.2012) 20) RICORSO DEL CALC. ANDREA ALBERTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6, INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S, IN RELAZIONE ALLA GARA CREMONESE – MONZA DEL 27.10.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.101/CDN del 18.6.2012) 22) RICORSO DEL CALC. MIRKO STEFANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE CREMONESE – MONZA DEL 27.10.2010 E PISA – MONZA 8.12.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) 23) RICORSO DELL’A.C. MONZA BRIANZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, INFLITTA PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI CALCIATORI LUCA FIUZZI, ANDREA ALBERTI E VINCENZO IACOPINO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) 24) RICORSO DEL CALC. LUCA FIUZZI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE CREMONESE – MONZA DEL 27.10.2010 E PISA – MONZA DELL’8.12.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita all’adunanza del 2 e 3 luglio 2012 per decidere in merito ai ricorsi, proposti dai tesserati Vincenzo Iacopino, nato a Ventimiglia (IM) l’8 settembre 1976 (all’epoca dei fatti tesserato per la società Monza Brianza), rappresentato e difeso dall’Avv. Pierangelo Maianini e dall’Avv. Luigi Peronetti, Andrea Alberti, nato a Desenzano (BS) il 15 gennaio 1985 (all’epoca dei fatti tesserato per la società Monza Brianza), rappresentato e difeso dall’Avv. Giannetto Guarducci, Mirko Stefani, nato a Borgo Val Sugana (TN) il 25.1.1984 (all’epoca dei fatti tesserato per la società Cremonese), rappresentato e difeso dagli Avv. Edoardo Chiacchio, Rosita Gervasio e Michele Cozzone e Luca Fiuzzi, nato a Sanremo (IM) il 29 agosto 1984 (all’epoca dei fatti tesserato per la società Monza Brianza), rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Ventura, nonché dalla società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Toniolo, avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 101/CDN, in data 18 giugno 2012, con la quale decisione sono state inflitte ai tesserati ricorrenti, nonché alla Società Monza Brianza 1912 S.p.A., per responsabilità oggettiva, le seguenti sanzioni in relazione agli illeciti sportivi loro contestati per le partite Cremonese/Monza, del 27 ottobre 2010 e Pisa/Monza, dell’8 dicembre 2010: a) ai calciatori Stefani Mirko e Fiuzzi Luca, ai quali è stata contestata la violazione dell’art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S. in relazione ad entrambe le partite, la sanzione di 4 anni di squalifica per ognuno di loro; b) ai tesserati Alberti Andrea e Iacopino Vincenzo, chiamati a rispondere della violazione dell’art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S., in riferimento alla sola partita Cremose/Monza, del 27 ottobre 2010, la squalifica di 3 anni e 6 mesi per ognuno di loro; c) alla società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A., cui è stata contestata la violazione dell’art. 7, commi 4 e 6, nonché quella prevista dall’art. 4, comma 2, C.G.S. la penalizzazione di 5 punti in classifica, da scontare nella Stagione Sportiva 2012/2013; d) dalla società Cremonese, che ha patteggiato la pena, è stata inflitta la sanzione di 1 punto di penalizzazione, da scontare nella Stagione Sportiva 2012/2013, ed alla stessa è stata, altresì, inflitta un’ammenda di € 30.000,00, detta società, avendo patteggiato la sanzione, non è parte dell’attuale giudizio di appello. Con deferimento, intervenuto in data 8 maggio 2012, la Procura Federale della F.I.G.C. aveva proposto azione innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, contestando ai tesserati Stefani Mirko, Fiuzzi Luca, Alberti Andrea e Iacopino Vincenzo la violazione del’art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S. ed alle società Monza Brianza e Cremonese la violazione, per responsabilità oggettiva, degli art. 7, comma 4 e 6 e art. 4, comma 2, C.G.S.. Instauratosi il contraddittorio nel procedimento di primo grado la Commissione Disciplinare Nazionale, ha accertato la responsabilità dei deferiti, in merito agli illeciti sportivi operati, in particolare per i tesserati Stefani Mirko e Fiuzzi Luca in relazione alle partite Cremonese/Monza, del 27 ottobre 2010 e Pisa/Monza, del 8 dicembre 2010; mentre per i tesserati Alberti Andrea e Iacopino Vincenzo l’illecito contestato ed accertato è relativo alla sola partita Cremonese/Monza, del 27 ottobre 2010. In virtù dei contestati ed accertati illeciti, la Commissione Disciplinare Nazionale, in primo grado, comminava ai calciatori Stefani Mirko e Fiuzzi Luca la squalifica per 4 anni; infliggendo ai calciatori Alberti Andrea e Iacopino Vincenzo la squalifica per 3 anni e 6 mesi. Alle due società, chiamate a rispondere di responsabilità oggettiva, venivano comminate le seguenti sanzioni: alla Cremonese, a seguito del patteggiamento, 1 punto di penalizzazione da scontare nella Stagione Sportiva 2012/2013 e € 30.000,00 di ammenda; al Monza Brianza, che non aveva fatto istanza di patteggiamento, la sanzione di 5 punti di penalizzazione da scontare nella Stagione Sportiva 2012/2013. Instauratosi il contraddittorio, a seguito dei ricorsi proposti dai difensori degli incolpati, difensori in precedenza individuati, il gravame veniva portato all’attenzione della Corte di Gustizia Federale, riunita nella sua composizione a Sezioni Unite. All’udienza del 2 e del 3 luglio 2012, le difese dei tesserati Stefani Mirko, Fiuzzi Luca, Alberti Andrea e Iacopino Vincenzo, chiamati a rispondere per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S., nel riportarsi ai ricorsi proposti, affermavano l’estraneità dei loro assistiti rispetto all’illecito sportivo contestato e chiedevano che fosse riformata la decisione resa in prime cure. Analogamente il difensore della società Monza Brianza 1912 (Avv. Stefano Toniolo) chiedeva il proscioglimento della società ed, in via gradata, la riduzione della sanzione ad essa inflitta. La Corte di Giustizia Federale, nella sua composizione a Sezioni Unite, a seguito dell’udienza pubblica e della successiva camera di consiglio ha reso la seguente decisione in DIRITTO Al fine di comprendere e valutare le doglianze proposte dalle difese dei tesserati incolpati e quelle operate dalla società Monza, chiamata a rispondere di responsabilità oggettiva, occorre muovere dall’analisi dell’atto di deferimento della Procura Federale che ha dato il via al presente giudizio endofederale. Con il deferimento del maggio 2012, la Procura Federale, ricostruiva gli episodi, che ad avviso della stessa, avevano dato luogo alle incolpazioni mosse nei confronti dei tesserati: Stefani (all’epoca dei fatti tesserato per la Cremonese) e Fiuzzi (all’epoca dei fatti tesserato per il Monza) per la violazione dell’art. 7 C.G.S., in relazione alle gare di Coppa Italia, Lega Pro la prima, del 27 ottobre 2010, Cremonese/Monza, conclusasi con il risultato di 2 a 3 in favore del Monza; la seconda Pisa/Monza, dell’8 dicembre 2010, conclusasi con il risultato di 2 a 1 in favore del Pisa. Inoltre la violazione dell’art. 7 C.G.S. veniva contestata anche ai tesserati Alberti (all’epoca dei fatti tesserato per il Monza) e Iacopino (all’epoca dei fatti tesserato per il Monza) relativamente alla sola gara di Coppa Italia, Lega Pro: Cremonese/Monza, del 27 ottobre 2010. Come chiarito nella relazione di indagine posta in essere dai Vice procuratori federali dott. Carlo Loli Piccolomini, Avv. Marco Squicquero, Avv. Giorgio Ricciardi, i rilievi relativi alle partite sopra richiamate sono stati originati da quanto affermato da Gervasoni Carlo nel corso dell’interrogatorio di garanzia, svolto innanzi al GIP di Cremona in data 22 dicembre 2011 e successivamente riconfermato in data 12 marzo 2012, nella stessa sede. In relazione alla prima partita (Cremonese/Monza) il Gervasoni ebbe ad affermare che per tale partita era stato concordato un risultato superiore a quattro goal, cosa che poi effettivamente si realizzò e che per tale partita era stata offerta dal Gegic (rappresentante degli “zingari”) la somma di € 40.000,00 poi consegnata a Stefani il quale ne diede una parte “a quelli del Monza come lo stesso Stefani riferì al Gervasoni, unitamente ai nomi dei giocatori del Monza coinvolti nella vicenda: Fiuzzi, Alberti e Iacopino. Tale dichiarazione resa all’autorità giudiziaria dal Gervasoni è stata poi confermata e ribadita innanzi ai membri della Procura Federale in data 13 aprile 2012. Per ciò che concerne la partita Pisa/Monza, dell’8 dicembre 2010, nell’interrogatorio reso innanzi al P.M. in data 12 marzo 2012 Carlo Gervasoni testualmente afferma: “quanto a Pisa/Monza, dell’8 dicembre 2010, di Coppa Italia di Lega Pro, su input degli zingari, tramite Stefani facemmo incontrare all’uscita di Agrate, alcuni calciatori del Monza tra cui Fiuzzi ed il portiere, con gli zingari. Si accordarono e gli zingari hanno dato anche denaro anticipato ai calciatori del Monza i quali dovevano perdere con l’ “over”. Accadde poi che le quote crollarono sul mercato asiatico e venne esclusa la possibilità di disputare la partita. Pertanto la somma, nonostante fosse stato conseguito ugualmente il risultato originariamente concordato, è stata restituita la sera stessa della partita”. Tale circostanza è stata confermata dal Gervasoni anche nel corso dell’audizione svoltasi il 13 aprile 2012, resa ai Componenti della Procura Federale. In quella circostanza Gervasoni ha anche chiarito “preciso che non sono stato presente all’incontro di cui mi ha riferito Gegic e lo stesso Stefani”. Sulla base delle dichiarazioni rese dal Gevasoni ed in virtù del deferimento operato dalla Procura Federale la sentenza di prime cure ha così pronunciato sia in relazione alle due partite “incriminate” che nei confronti dei deferiti coinvolti nella “combine”. Preliminarmente la decisione aveva avuto modo di precisare che perché si possa individuare la responsabilità da parte del soggetto incolpato in relazione ad una violazione disciplinare di natura sportiva “non è necessaria la certezza assoluta circa la commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio come accade nel diritto penale” è, invece, sufficiente, una valutazione di carattere superiore alla semplice probabilità basata su indizi gravi, precisi e concordanti tali da far acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito. Premesso questa fondamentale precisazione la decisione, resa in merito alle due partite “incriminate” e relativa alla responsabilità dei tesserati incolpati, chiarisce quanto segue circa la partita Cremonese/Monza (pag. 71) affermando che “la gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da Gervasoni, Paoloni e Stefani (all’epoca dei fatti calciatori della Cremonese) e da Fiuzzi, Alberti e Iacopino (all’epoca dei fatti calciatori del Monza), su richiesta del gruppo degli “zingari” che ha messo a disposizione la somma di € 40.000,00; Paoloni ha proposto a Gervasoni la realizzazione di un “over” con sconfitta della propria squadra (Cremonese). Per la realizzazione dell’illecito è stato coinvolto anche Stefani perché conosceva alcuni giocatori della squadra avversaria. Dopo la gara Stefani ha consegnato parte della somma ricevuta dall’esponente del gruppo degli “zingari” a Fiuzzi, Alberti e Iacopino”. In definitiva Gervasoni, Paoloni, Fiuzzi, Alberti e Iacopino, in concorso con altri soggetti, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara in funzione della realizzazione di un “over” in Cremonese/Monza. Chiarisce la decisione, oggi impugnata, che le prove di tale stato di cose sono individuabili nelle circostanziate dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria di Cremona e alla Procura Federale dal Gervasoni. Dichiarazioni che “risultano credibili ed attendibili, oltre che autoaccusatorie prima ancora che venga in esse affermata la correità di altri soggetti. Inoltre, i rapporti con i calciatori vengono confermati dagli stessi interessati e dai contatti telefonici intercorsi tra loro”. In merito alla gara Pisa/Monza le pagg. 70 e 71 della sentenza resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale, puntualizzano che per essa vi è stato un tentativo di alterazione del risultato posto in essere da Gervasoni e Stefani, nonché da Fiuzzi. Chiarisce, altresì, la decisione impugnata che per il tramite di Stefani “alcuni giocatori del Monza, tra cui Fiuzzi, si sono incontrati all’uscita di Agrate con l’esponente del gruppo degli “zingari”. In quella circostanza il rappresentante degli zingari ha consegnato una somma di denaro in cambio dell’impegno a garantire la realizzazione di un “over” con la sconfitta del Monza. La sentenza gravata afferma, a pag. 71, che tale ipotesi di alterazione del risultato non è stata più perseguita a causa del “crollo delle quote sul mercato asiatico”. Le circostanze affermate trovano riscontro – a detta della C.D.N. (pag. 71) – nelle dichiarazioni particolarmente dettagliate rese, sia innanzi all’autorità giudiziaria, che nell’audizione presso la Procura Federale, dal tesserato Carlo Gervasoni, dichiarazioni che “risultano credibili ed attendibili oltre che autoaccusatorie prima ancora che portatrici di ipotesi di chiamata in correità di altri soggetti”. A detta della Commissione Disciplinare Nazionale le difese operate dai tesserati Stefani e Fiuzzi non sono in grado di scalfire le prove portate dal deferimento, relative alle circostanziate affermazioni del Gervasoni, comprovate dalla conoscenza tra i tre ideatori dell’illecito (Gervasoni – Stefani – Fiuzzi) e dai loro reiterati contatti telefonici. A fronte di tale ampia e circostanziata motivazione le difese degli incolpati, non sono in condizioni di far venir meno quel convincimento necessario e sufficiente, in sede di giustizia sportiva, per affermare la esistenza di un illecito sportivo. Invero, sia le ampie e dettagliate dichiarazioni del Gervasoni, che il rilevante numero di collegamenti telefonici tra gli ideatori e i compartecipanti all’illecito (Cremonese/Monza) e al tentato illecito (Pisa/Monza), sono tali da consentire, in sede di gravame, il convincimento della correttezza della decisione resa in prime cure che, pertanto, deve essere confermato in relazione all’accertamento della colpevolezza relativa all’illecito dei tesserati Stefani, Fiuzzi, Aberti e Iacopino. Diverso discorso deve essere fatto in relazione alla sanzione comminata nei confronti della A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A., rispetto alla quale il ricorso da essa proposto deve essere parzialmente accolto sul presupposto della particolare difficoltà nel riuscire per la società sportiva a debellare fenomeni prodotti da tesserati di società diverse dal Monza che si sono in concreto dimostrati gli ideatori degli illeciti (quello realizzato e quello tentato). Alla luce di quanto sopra, accogliendo la domanda proposta, in via gradata, dalla società ricorrente Monza Brianza si dispone la riduzione della sanzione da 5 a 4 punti di penalizzazione, con la conseguente restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F.: - respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Vincenzo Iacopino e dispone incamerarsi la tassa reclamo; - respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Andrea Alberti e dispone incamerarsi la tassa reclamo; - respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mirko Stefani e dispone incamerarsi la tassa reclamo; - in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Monza Brianza di Monza Brianza riduce la sanzione della penalizzazione a punti 4 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo; - respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Luca Fiuzzi e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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