F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 2 – 3 -5 e 6 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 27 agosto 2012 e su www.figc.it 10) RICORSO DELL’U.C. ALBINOLEFFE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: – DELLA PENALIZZAZIONE DI 15 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA ST. SP. 2012/2013 – DELL’AMMENDA DI € 90.000,00, AI SENSI DEGLI ARTT. 9, 7, COMMI 4 E 6,. E 4 COMMA 2, C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI CALCIATORI FILIPPO CAROBBIO, CARLO GERVASONI, NICOLA FERRARI, MARCO PAOLONI, RUBEN GARLINI, FRANCESCO RUOPOLO, DAVIDE CAREMI, KEWULLAY CONTEH, ANTONIO NARCISO, MARCO CELLINI, MATTIA SERAFINI, ACHILLE COSER, DARIO PASSONI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 2 – 3 -5 e 6 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 27 agosto 2012 e su www.figc.it 10) RICORSO DELL’U.C. ALBINOLEFFE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: - DELLA PENALIZZAZIONE DI 15 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA ST. SP. 2012/2013 - DELL’AMMENDA DI € 90.000,00, AI SENSI DEGLI ARTT. 9, 7, COMMI 4 E 6,. E 4 COMMA 2, C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI CALCIATORI FILIPPO CAROBBIO, CARLO GERVASONI, NICOLA FERRARI, MARCO PAOLONI, RUBEN GARLINI, FRANCESCO RUOPOLO, DAVIDE CAREMI, KEWULLAY CONTEH, ANTONIO NARCISO, MARCO CELLINI, MATTIA SERAFINI, ACHILLE COSER, DARIO PASSONI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) Con atto dell’8 maggio 2012, il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare Nazionale, la società U.C. Albinoleffe S.r.l. per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio tesserato Carrobbio nel periodo temporale compreso tra la Stagione Sportiva 2007/2008 e quella 2008/2009 e, precisamente, per la violazione dell’art. 9 C.G.S., per essersi associato con altri calciatori al fine di commettere una serie determinata di illeciti disciplinari, fra i quali gli illeciti sportivi di cui all’art. 7 C.G.S. e l’effettuazione di scommesse illecite ex artt. 1 e 6 C.G.S., operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato di gare dei campionati nazionale, con lo scopo di illecite locupletazioni o mediante dazioni di denaro costituenti il compenso per l’illecita attività posta in essere ovvero mediante scommesse dall’esito sicuro perché realizzate su gare combinate. La società in questione veniva deferita, altresì, con il medesimo atto, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 7, comma 4 e 6ll’art. 4, comma 2 C.G.S., in ordine agli addebiti contestati: (i) ai propri tesserati, Sig. Gervasoni e Sig. Carobbio, nell’ambito della gara Frosinone/Albinoleffe, dell’1 giugno 2008: (ii) ai propri tesserati, Sig. Gervasoni, Sig. Carobbio, Sig. Ferrari, Sig. Garlini, Sig. Poloni e Sig. Ruopolo, nell’ambito della gara Rimini/Albinoleffe, del 20 dicembre 2008; (iii) al proprio tesserato, Sig. Gervasoni, nell’ambito della gara Ancona/Albinoleffe, del 17 gennaio 2009; (iv) ai propri tesserati, Sig. Gervasoni, Sig. Carobbio, Sig. Ruopolo, Sig. Caremi e Sig. Conteh, nell’ambito della Pisa/Albinoleffe, del 7 marzo 2009; (v) ai propri tesserati, Sig. Gervasoni, Sig. Carobbio, Sig. Ruopolo, Sig. Narciso e Sig. Serafini, nell’ambito della gara Salernitana/Albinoleffe, del 18 aprile 2009; (vi) ai propri tesserati, Sig. Gervasoni, Sig. Carobbio, Sig. Rupolo e Sig. Coser, nell’ambito Frosinone/Albinoleffe, del 9 maggio 2009; (vii) al proprio tesserato, Sig. Gervasoni, nell’ambito della gara Albinoleffe/Ancona, del 30 maggio 2009; (viii) al proprio tesserato, Sig. Passoni, nell’ambito della gara Albinoleffe/Piacenza, del 20 dicembre 2010; (ix) al proprio tesserato, Sig. Passoni, nell’ambito della gara Piacenza/Albinoleffe, del 21 maggio 2011. Nel corso delle udienze davanti alla Commissione Disciplinare, la società U.C. Albinoleffe S.r.l. respingeva le accuse mosse nei suoi confronti. Con decisione pubblicata in data 18 giugno 2012, la Commissione Disciplinare dichiarava la società in questione colpevole delle violazioni alla stessa ascritte e condannava quest’ultima alla penalizzazione in classifica di quindici punti da scontarsi nella stagione agonistica 2012/2013 ed all’ammenda di € 90.000,00 (novantamila/00). I Giudici di prime cure ritenevano raggiunta la prova che le gare oggetto di contestazione fossero state oggetto di un tentativo di combine posto in essere, tra gli altri, anche dai giocatori tesserati con la società in questione, con la conseguente responsabilità oggettiva di quest’ultima per gli illeciti commessi dai propri calciatori. Contro la predetta sentenza della Commissione Disciplinare, la società U.C. Albinoleffe S.r.l. ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, chiedendone l’integrale riforma. In particolare, la ricorrente sostiene, in primo luogo, di essere del tutto estranea agli accadimenti oggetto di contestazione, i quali avrebbero riguardato esclusivamente la sfera privata ed individuale dei giocatori coinvolti, con conseguente esclusione di qualsiasi responsabilità a carico della società medesima. Sul punto, la società in questione sostiene che nelle ipotesi in cui il rapporto di tesseramento tra l’agente e la società perde del tutto rilevanza, determinando il distacco tra l’operare del primo ed il passivo subire del secondo, la responsabilità oggettiva di quest’ultima dovrebbe incontrare un limite applicativo. Ne conseguirebbe che la situazione in cui versa l’Albinoleffe, quale vittima e destinataria di gravissimi pregiudizi, materiali e morali, causatile dall’operato dei propri tesserati, dovrebbe comportare un ridimensionamento della sanzione irrogata, così come il tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport aveva deciso in merito ad un procedimento a carico della società Benevento Calcio S.p.A. e come la Corte Federale di Giustizia aveva stabilito in ordine alla posizione del Chieti, la cui responsabilità sarebbe stata addirittura esclusa del tutto. Il ricorrente riferisce, altresì, che la giurisprudenza internazionale avrebbe fatto proprio il principio secondo cui, in caso di manipolazione di partite che investano club ignari dei comportamenti fraudolenti compiuti dai propri calciatori, non sarebbe prevista l’applicazione automatica della responsabilità oggettiva, anche se la stessa è parimenti prevista dai codici internazionali di settore. Al fine di supportare la predetta tesi, la società Albinoleffe evidenzia (i) come nel caso dei giocatori Sig. Meszaros e Sig. Poleksic, al deferimento di quest’ultimi per essere stati avvicinati da membri di un gruppo criminale ed aver posto in essere atti diretti ad alterare il risultato di una determinata gara, non sarebbe seguito alcun deferimento per il relativo club di appartenenza, nonché (ii) come nella vicenda relativa al club FC Karpaty, l’organo UEFA competente avrebbe chiarito che la prassi della Federazione Europea sarebbe quella di non considerare automaticamente la società di appartenenza quale responsabile oggettiva della condotta dei suoi tesserati e ciò nonostante nei regolamenti UEFA la responsabilità oggettiva abbia un ruolo centrale, così come delineato dal C.G.S. della FIGC ed, infine, (iii) come il TAS di Losanna, in merito al cd. “Caso Valverde”, avrebbe statuito una distinzione tra “sanzione sportiva” (intesa quale conseguenza della violazione di una regola) e “sanzione disciplinare” (intesa quale conseguenza di un comportamento negligente o colposo), stabilendo che, in caso di perdita della partita da parte del club come conseguenza della manipolazione perpetrata dai propri calciatori a suo danno, nessuna sanzione sportiva potrebbe essere inflitta alla società, già penalizzata dal mancato risultato sportivo ottenuto. Infine, la società ricorrente lamenta l’eccessività dell’ammenda irrogata: in particolare, in merito alla condotta del suo tesserato, Sig. Carobbio, la società evidenzia come la stessa non abbia tratto alcun vantaggio, ma solo irreparabili e ingenti pregiudizi, mentre, in relazione alle tre omesse denunce dei propri tesserati, la ricorrente rileva come non sia chiaro il motivo per cui la Commissione Disciplinare abbia attribuito un’ammenda di € 30.000,00 per le due omissioni del Sig. Cellini e del Sig. Narciso ed € 30.000,00 per l’inadempienza del solo Sig. Carobbio. A tal proposito, l’Albinoleffe precisa che, nel caso di specie, risulterebbero presenti le stesse circostanze attenuanti rilevate dalla Corte di Giustizia Federale nei confronti della società Calcio Portogruaro Summaga S.r.l.: la categoria di appartenenza del club, il carattere sporadico della violazione ed il fatto che la società fosse rimasta completamente all’oscuro della condotta del suo tesserato. All’udienza di questa Corte di Giustizia Federale, sono presenti gli Avv.ti Chiacchio e Tettamanti, i quali si riportano alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, in via preliminare, ritiene opportuno svolgere alcune brevi considerazioni in ordine al principio della responsabilità oggettiva delle società di appartenenza di tesserati coinvolti in illeciti sportivi. A questo proposito, come, peraltro, è stato già correttamente osservato dalla giurisprudenza di questa medesima Corte (ex plurimis, cfr. Com. Uff. n. 56 Stagione Sportiva 2011/2012) e dalla C.A.F. (cfr. Com. Uff. n. 7/C Stagione Sportiva 2004/2005), si ricorda che, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, la larga utilizzazione, in particolare nel calcio, dei moduli della responsabilità oggettiva è correlata in primo luogo a necessità operative ed organizzative, trattandosi di strumento di semplificazione utile a venire a capo, in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell’attività sportiva e quindi con la regolarità delle competizioni e dei campionati, di situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, anche al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti in campo, lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti. L’ordinamento sportivo, del resto, non può permettersi di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie. La detta giurisprudenza ha precisato che, nell’ordinamento calcistico, le società possono essere chiamate a rispondere a titolo di responsabilità diretta, presunta ed oggettiva. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta ai sensi dei regolamenti federali; sono presunte responsabili sino a prova contraria degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee; sono, infine, oggettivamente responsabili (è il caso che qui interessa) dell’operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari. Se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova liberatoria da parte della società sportivamente avvantaggiata dall’illecito, non altrettanto può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l’opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell’ordinamento comune. Al contrario, si è rilevato che la responsabilità oggettiva, che riguarda le società e non anche i singoli atleti, trova, nell’ottica della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell’attività sportiva. Tali granitici principi non vengono, peraltro, smentiti, come vorrebbe la ricorrente, dalla legislazione internazionale richiamata da quest’ultima nel proprio ricorso, legislazione, che, infatti, prevede espressamente la responsabilità dei clubs “per la condotta dei propri calciatori” (art.6 del Codice Disciplinare UEFA). Si rileva, sul punto, che i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla ricorrente non siano conferenti in questa sede, posto che le fattispecie oggetto degli stessi risultano essere del tutto dissimili da quella che ha visto protagonisti i tesserati della ricorrente stessa. I precedenti rilievi non precludono, però, a questa Corte il potere di graduazione delle sanzioni. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale casualità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato (decisione C.A.f. sul caso del calciatore Luciano, Com. Uff. n. 12/C del 4 novembre 2002). Orbene, a quest’ultimo riguardo, la Corte, indiscussa la responsabilità dei tesserati della ricorrente, osserva, in primo luogo, che non risulta equo determinare una sanzione per responsabilità oggettiva adottando un mero criterio matematico tenuto conto del numero degli illeciti posti in essere dai tesserati di una determinata società. Come, poi, correttamente osservato dalla giurisprudenza da ultimo citata, nella determinazione delle sanzioni da comminare, deve anche essere tenuto in debito conto il fatto che la società è risultata danneggiata dalla condotta dei propri tesserati e, limitatamente all’ammenda, la categoria di appartenenza del club. Sul punto, è, allora, necessario ricordare che la società ricorrente, nelle gare oggetto degli illeciti commessi dai propri tesserati, è risultata (quasi) sempre soccombente e, quindi, per definizione, danneggiata. In virtù di quanto sopra, la Corte ritiene di dover rideterminare le sanzioni comminate alla ricorrente, rendendole più congrue, e conseguentemente di accogliere parzialmente il ricorso proposto dalla U.C. Albinoleffe S.r.l. di Bergamo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.C. Albinoleffe S.r.l. di Bergamo riduce le sanzioni inflitte: - alla penalizzazione di 9 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013; - all’ammenda di € 45.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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