F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 2 – 3 -5 e 6 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 27 agosto 2012 e su www.figc.it 32) RICORSO DEL CALC. NICOLA FERRARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA RIMINI – ALBINOLEFFE DEL 20.12.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 2 – 3 -5 e 6 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 27 agosto 2012 e su www.figc.it
32) RICORSO DEL CALC. NICOLA FERRARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA RIMINI – ALBINOLEFFE DEL 20.12.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)
Con atto dell’8 maggio 2012, il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare, unitamente alle società U.C. Albinoleffe S.r.l. e A.C. Rimini 1912 S.r.l., il Sig. Carlo Gervasoni, il Sig. Filippo Carobbio, il Sig. Nicola Ferrari, il Sig. Mirco Poloni, il Sig. Ruben Garlini, il Sig. Francesco Ruopolo (all’epoca dei fatti, tutti calciatori tesserati della società U.C. Albinoleffe S.r.l.) ed il Sig. Daniele Vantaggiato (all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Rimini 1912 S.r.l.) per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per aver, prima della gara Rimini/Albinoleffe del 20 dicembre 2008, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della predetta partita, prendendo contatti diretti e incontrandosi di persona al fine di porre in essere atti finalizzati allo scopo sopra indicato. In particolare, al Sig. Ferrari veniva contestato di aver accettato la proposta del Sig. Gervasoni e di aver consentito che quest’ultimo, in nome e nell’interesse anche del Sig. Ferrari medesimo, proponesse la combine ai calciatori avversari. Nel corso delle udienze davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale, i deferiti respingevano le accuse. Con decisione pubblicata in data 18 giugno 2012, la Commissione Disciplinare dichiarava tutti i deferiti colpevoli delle violazioni loro ascritte e condannava, per quel che qui interessa, il Sig. Ferrari alla squalifica per 3 anni. I Giudici di prime cure ritenevano raggiunta la prova che la gara in questione fosse stata oggetto di un tentativo di combine posto in essere, tra gli altri, anche dal Sig. Ferrari, il quale avrebbe preso parte, insieme con gli altri deferiti, al progetto di portare avanti il tentativo di alterare il risultato della gara in modo da conseguire un pareggio. In merito alla posizione del Sig. Ferrari, la Commissione rilevava, altresì, che la circostanza per cui il ricorrente fosse in contrasto con la propria società e giocasse poco non escluderebbe a priori che lo stesso abbia partecipato ai fatti oggetto di contestazione. Contro la predetta sentenza della Commissione Disciplinare Nazionale, il Sig. Ferrari ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, chiedendone l’integrale riforma. In particolare, la difesa del Sig. Ferrari insiste per l’estraneità di quest’ultimo alle ipotesi di illecito contestate e ribadisce la assoluta credibilità delle deposizioni rese dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio dinanzi alla Procura Federale, anche in considerazione dell’atteggiamento di trasparenza e sincerità assunto dal calciatore. Al contrario, del tutto inattendibili sarebbero le dichiarazioni rese dal Sig. Gervasoni, in quanto le stesse non assumerebbero le connotazioni di precisione e certezza attribuibili a quelle rilasciate in altre occasioni, dal momento che non fornirebbero alcun ulteriore elemento, oltre alla presenza ed all’assenso alla combine da parte del Sig. Ferrari, che possa confermare la certezza dell’assunto. Il Sig. Ferrari, sul punto, aggiunge, altresì, (i) che il Sig. Ruopolo avrebbe smentito le modalità di approccio del Sig. Gervasoni con i compagni di squadra, (ii) che gli altri giocatori coinvolti (Garlini, Poloni e Carobbio) non sarebbero stati mai ascoltati, nonostante la deposizione di quest’ultimi avrebbe potuto essere utile ai fini del decidere, (iii) che il nome del Sig. Ferrari non sarebbe stato citato da nessun altro, (iv) che, se effettivamente il Sig. Ferrari avesse preso parte alla combine in relazione alla partita oggetto di contestazione, sarebbe ragionevole supporre che lo stesso avesse preso parte anche alle combine relative alle partite successive, per le quali, però, il ricorrente stesso non è stato deferito. In ragione di tutto quanto sopra, la difesa del Sig. Ferrari afferma la assoluta assenza di un indice di gravità, precisione e concordanza che possa essere ricollegato ad una presunta responsabilità di quest’ultimo per i fatti che gli sono stati addebitati. All’udienza di questa Corte di Giustizia Federale, è presente l’Avv. Stefano Bosio, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso e deposita copia di un messaggio sms inviato dal tesserato Carobbio al ricorrente. In relazione alla posizione del tesserato Nicola Ferrari, la Corte ritiene opportuno premettere che le dichiarazioni rilasciate dal tesserato Gervasoni, con riferimento alla gara Rimini/Albinoleffe del 20 dicembre 2008, risultano essere del tutto attendibili, perché estremamente dettagliate in ordine a circostanze e a nomi dei soggetti coinvolti e, in parte, ribadite dallo stesso ricorrente, il quale ha confermato l’episodio, riferito anche dal Gervasoni, della lamentela, nel post – partita, da parte di quest’ultimo nei confronti del tesserato Vantaggiato. Tali dichiarazioni, pertanto, devono ritenersi credibili, anche perché aventi natura autoaccusatoria e rivolte nei confronti di taluni soggetti con cui non risulta che Gervasoni avesse alcun tipo di astio o risentimento diretto a giustificare con altre ragioni la chiamata in correità (in particolare, secondo la difesa del ricorrente, tra quest’ultimo e Gervasoni “esisteva unicamente un normale rapporto tra colleghi e compagni”). Con riferimento ai fatti oggetto di dette dichiarazioni, la Corte, peraltro, osserva che gli stessi siano sufficienti a provare il coinvolgimento del tesserato Ferrari nel tentativo di combine della gara sopra ricordata. Ed, invero, secondo quanto riferito dal Gervasoni, quest’ultimo, in relazione all’anzidetta gara, si è fatto promotore, inizialmente con i propri compagni di squadra (tra cui il Ferrari) e successivamente contattando un tesserato della squadra avversaria, di una combine. In particolare, il Gervasoni, in sede di interrogatorio innanzi all’A.G. di Cremona, in data 12 marzo 2012, riferiva quanto segue: “Già c’era stato un precedente tentativo da parte mia di combinare la partita Rimini/Albinoleffe del 20 dicembre 2008, terminata 1 a 1. Ricordo che, parlando negli spogliatoi con diversi miei compagni di squadra della persona svizzera (alludevo a G.A. che era in grado di pagare eventuali risultati combinati), si decise che io avrei portato avanti questo tentativo. Ricordo che ne parlai con Carobbio, Ferrari, Poloni, Ferrari e la maggior parte dei componenti della squadra, che erano d’accordo in ordine alla combine su un possibile pareggio. Pertanto, andai a Rimini nella settimana antecedente alla partita e contattai Vantaggiato Daniele che tuttavia non si dichiarò disponibile. Un suo amico che lo accompagnava nell’occasione del contatto rilanciò il possibile accordo nel senso che noi avremmo dovuto perdere oltre che pagare dei soldi. Pertanto non si concluse assolutamente nulla”. Tale dichiarazione, peraltro ribadita dal Gervasoni anche in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, conferma non solo il fatto che lo stesso Gervasoni avesse proposto ad alcuni compagni di squadra la combine in questione, assicurando il pagamento di un compenso, ma anche e soprattutto che detti soggetti “erano d’accordo”. E proprio dopo aver raccolto l’adesione dei propri compagni di squadra, condizione imprescindibile per dar corso al contestato illecito, il Gervasoni ha contattato il tesserato Vantaggiato della squadra avversaria per portare a compimento il proprio progetto. L’attendibilità delle dichiarazioni rese dal Gervasoni, come già accennato, è anche comprovata dal fatto che uno degli episodi da questi riferito è stato confermato dal ricorrente in sede di audizione innanzi alla Procura Federale in data 24 aprile 2012. In particolare, il Ferrari così affermava: “Rammento solo che, dopo la partita, sentii parlare Gervasoni di Vantaggiato […] Gervasoni si lamentava di Vantaggiato dicendo che gli aveva fatto perdere dei soldi”. Del pari, il tesserato Rupolo, nelle dichiarazioni rilasciate in data 7 marzo 2012, dopo aver detto di essere stato avvicinato da Gervasoni, che gli aveva riferito, in buona sostanza, che, grazie ai suoi contatti, sarebbe andato a Rimini per contattare i giocatori avversari al fine di concordare un pareggio, affermava: “Preciso che non mi riferì neanche il nome dei giocatori coinvolti. Il fatto che la partita, nonostante il mio regolare impegno nella gara, avesse prodotto il risultato previsto di 1 - 1, avvalorò in me la convinzione che effettivamente Gervasoni avesse la possibilità di combinare le gare a cui partecipava”. Da ultimo, si ricorda che ancora il Gervasoni, ascoltato dalla Procura Federale in data 13 aprile 2012, precisava, tra l’altro, che “i calciatori che ho citato (tra cui evidentemente Ferrari n.d.r.) erano d’accordo per la proposta di combine ai calciatori del Rimini ….” e che, non avendo successivamente trovato l’accordo con il calciatore Vantaggiato, “tornato a Bergamo l’indomani riferii la cosa ai miei compagni”. E’, pertanto, di tutta evidenza che il Ferrari, parte del gruppo di calciatori che, avvicinati dal Gervasoni, si dissero d’accordo sulla combine dell’incontro in esame, abbia posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara oggetto del presente procedimento. In questo contesto probatorio particolarmente dettagliato, risultano del tutto irrilevanti alcune circostanze riferite dalla difesa del Ferrari in sede di ricorso, circostanze che, infatti, non incidono minimamente sulla sostanza della vicenda che qui ci occupa. La Corte si riferisce, in particolare, al fatto che il Gervasoni abbia riferito quanto sopra ricordato solo in un secondo momento, perché l’elemento temporale non risulta essere decisivo al fine di stabilire il grado di attendibilità dello stesso Gervasoni, e che tutti i tesserati coinvolti nella combine in questione non abbiano confermato la veridicità delle dichiarazioni di quest’ultimo,mancata conferma diretta verosimilmente a non trasformare le esternazioni di tali tesserati in affermazioni confessorie. La Corte si riferisce anche a quanto affermato dalla difesa del ricorrente in ordine all'attendibilità di tutte le dichiarazioni rilasciate dal Ferrari (ivi comprese quelle in cui lo stesso nega ogni coinvolgimento nella combine in questione) per aver lo stesso riferito di aver assistito alle lamentele del Gervasoni nei confronti di Vantaggiato. A tal proposito, la Corte ritiene che queste ultime dichiarazioni, ritenute del tutto attendibili anche perché relative ad un episodio che è pacificamente avvenuto, non possono, però, provare alcuna attendibilità assoluta rispetto a quanto riferito dal tesserato Ferrari, perché aventi ad oggetto appunto un episodio che non ha visto protagonista quest’ultimo e che, quindi, non incide in alcun modo sulla sua posizione, che, invece, poteva essere compromessa da ammissioni o affermazioni dirette a provare il coinvolgimento del medesimo tesserato Ferrari nell’atto illecito in questione. In ordine alla presunta “assenza di ulteriori (oltre alle dichiarazioni di Gervasoni n.d.r.) elementi” a supporto delle accuse rivolte al ricorrente, la Corte, oltre a quanto sopra osservato, ritiene che, in realtà, quanto riportato dal tesserato Gervasoni, proprio, come si ripete, in ragione dei dettagli forniti e soprattutto dal passaggio in cui afferma che i propri compagni di squadra, tra cui Ferrari, erano d’accordo, sia sufficiente a provare il coinvolgimento di quest’ultimo nella combine in esame. Secondo la Corte, inoltre, appare irrilevante, perché non incide sulla sostanza dei fatti posti a base dell’accusa rivolta a Ferrari, il fatto che il tesserato Rupolo affermi di essere stato contattato autonomamente (e non, quindi, come affermato da Gervasoni, con gli altri compagni di squadra tra cui il Ferrari) dal Gervasoni. Detta apparente contraddizione rispetto a quanto riferito da Gervasoni, infatti, come si ripete, non incide sulla sostanza e sull’attendibilità delle dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo in ordine agli accadimenti di cui si tratta.
Parimenti irrilevante risulta essere la mancata audizione, in relazione alla gara in questione, dei tesserati Garlini, Poloni e Carobbio da un lato per quanto già rilevato sul punto dalla Procura (pag. 28 Relazione) e dall’altro perché, visto il coinvolgimento diretto di tali soggetti, è verosimile che gli stessi non avrebbero rilasciato alcuna dichiarazione rilevante anche solo in relazione alla posizione del tesserato Ferrari. Ancora irrilevante appare, altresì, la circostanza secondo cui il Ferrari non risulti coinvolto in nessun altra combine e non avesse un ruolo di primo piano nella squadra, essendo sufficiente, ai fini della valutazione della sua posizione e ai sensi dell’ordinamento vigente, anche la partecipazione ad un solo atto illecito, indipendentemente, peraltro, dell’importanza del tesserato all’interno del club di appartenenza. Irrilevante ai fini della presente decisione è, infine, anche il messaggio SMS inviato da Carobbio a Ferrari e versato in atti dalla difesa del ricorrente in sede di udienza. In considerazione di quanto sopra, la Corte considera raggiunta la prova del coinvolgimento del tesserato Ferrari in relazione all’illecito sportivo posto in essere con riferimento alla gara Rimini/Albinoleffe del 20 dicembre 2008. In particolare, tale coinvolgimento risulta essere provato dalle circostanze sopra evidenziate, anche in virtù del fatto che, per irrogare una condanna di un illecito sportivo, è sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessaria, al contrario, né la certezza assoluta dell’ascrivibilità della condotta illecita, né il superamento del ragionevole dubbio: ciò in relazione alla finalità dell’ordinamento federale di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive, la regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e lealtà delle competizioni (da ultimo, TNAS, Signori/FIGC del 15.9.2011; Amodio/FIGC del 6/12/2011; Spadavecchia/FIGC del 2/1/2012). Si precisa, da ultimo, che la richiesta di ammissione di prova testimoniale contenuta nel ricorso in oggetto, peraltro non reiterata in udienza dal difensore del ricorrente, doveva, comunque, essere considerata inammissibile per mancata articolazione di specifici capitoli di prova e mancata presenza in aula dei testimoni indicati. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Nicola Ferrari e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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