F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 2 – 3 -5 e 6 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 27 agosto 2012 e su www.figc.it 33) RICORSO DEL CALC. DANIELE VANTAGGIATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA RIMINI – ALBINOLEFFE DEL 20.12.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 2 – 3 -5 e 6 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 27 agosto 2012 e su www.figc.it 33) RICORSO DEL CALC. DANIELE VANTAGGIATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA RIMINI – ALBINOLEFFE DEL 20.12.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) Con atto dell’8 maggio 2012, il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare Nazionale, unitamente alle società U.C. Albinoleffe S.r.l. e A.C. Rimini 1912 S.r.l., il Sig. Carlo Gervasoni, il Sig. Filippo Carobbio, il Sig. Nicola Ferrari, il Sig. Mirco Poloni, il Sig. Ruben Garlini, il Sig. Francesco Ruopolo (all’epoca dei fatti, tutti calciatori tesserati della società U.C. Albinoleffe S.r.l.) ed il Sig. Daniele Vantaggiato (all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Rimini 1912 S.r.l.) per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per aver, prima della gara Rimini - Albinoleffe del 20 dicembre 2008, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della predetta partita, prendendo contatti diretti e incontrandosi di persona al fine di porre in essere atti finalizzati allo scopo sopra indicato. In particolare, al Sig. Vantaggiato veniva contestato di essersi fatto latore presso i compagni di squadra della proposta avanzata dal Sig. Gervasoni, con la conseguenza che il comportamento del ricorrente è stato prodromico alla realizzazione della combine e necessario per la valutazione del buon fine della stessa. Nel corso delle udienze davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale, i deferiti respingevano le accuse. Con decisione pubblicata in data 18 giugno 2012, la Commissione Disciplinare dichiarava tutti i deferiti colpevoli delle violazioni loro ascritte e condannava, per quel che qui interessa, il Sig. Vantaggiato alla squalifica per 3 anni. I Giudici di prime cure ritenevano raggiunta la prova che la gara in questione fosse stata oggetto di un tentativo di combine posto in essere, tra gli altri, anche dal Sig. Vantaggiato, il quale si sarebbe fatto latore presso i suoi compagni di squadra della proposta avanzata dal Sig. Gervasoni, non rifiutando immediatamente l’offerta, ma dando una risposta negativa attraverso un amico, peraltro, non identificato, solo dopo aver accertato la mancanza di disponibilità degli stessi compagni di squadra. In merito alla posizione del Sig. Vantaggiato, la Commissione riteneva non convincenti le deduzioni del ricorrente medesimo sul presunto astio nutrito nei confronti di quest’ultimo dal Sig. Gervasoni, dal momento che, in virtù di quanto emergerebbe dagli atti, il motivo del risentimento di quest’ultimo risiederebbe proprio nel fatto che il Sig. Vantaggiato stesso non sarebbe stato d’accordo per il pareggio, con conseguente perdita economica per il Sig. Gervasoni medesimo. Contro la predetta sentenza della Commissione Disciplinare, il Sig. Vantaggiato ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, chiedendone l’integrale riforma. In particolare, la difesa del Sig. Vantaggiato lamenta, in primo luogo, come la Commissione Disciplinare abbia fondato la propria decisione esclusivamente sulle dichiarazioni del Sig. Gervasoni, dichiarazioni queste che, invece, presenterebbero clamorose e stridenti discrasie e dicotomie. A detta del Sig. Vantaggiato, invero, il Sig. Gervasoni, in un primo momento, avrebbe asserito che il Sig. Vantaggiato avesse posto in essere un immediato e fermo diniego alla sua offerta illecita, salvo poi, successivamente, rettificare completamente la propria dichiarazione, riferendo alla Procura Federale che il proprio interlocutore avrebbe accettato di interpellare i propri compagni di squadra. A tal proposito, il ricorrente aggiunge che nessuno degli altri tesserati ascoltati nel corso delle indagini ha mai confermato le esternazioni del Sig. Gervasoni nei confronti del Sig. Vantaggiato, ma anzi, il Sig. Ruopolo avrebbe sostenuto che il Sig. Gervasoni medesimo non avrebbe nemmeno mai fatto il nome del calciatore in questione tra i possibili soggetti coinvolti nel tentativo di combine. In merito alle dichiarazioni rese dal Sig. Ferrari dinanzi alla Procura Federale e relative ad una lamentela espressa dal Sig. Gervasoni nei confronti del ricorrente stesso, quest’ultimo evidenzia come le stesse dimostrerebbero, a differenza di quanto sostenuto dalla Commissione Disciplinare, la mancanza di responsabilità del Sig. Vantaggiato medesimo, il quale avrebbe rifiutato l’offerta del Sig. Gervasoni, determinando l’ira di quest’ultimo. In virtù di quanto sopra, la difesa del Sig. Vantaggiato rileva come manchi la prova cd. “oltre ogni ragionevole dubbio” in base alla quale verificare la sussistenza dell’illecito sportivo a carico del Sig. Vantaggiato medesimo, con la conseguenza che, anche quand’anche si intendesse accreditare la versione del Sig. Gervasoni, il ricorrente sarebbe responsabile esclusivamente di omessa denuncia ex art. 7, comma 7 C.G.S. e, pertanto, punibile applicando una sanzione in misura minima. All’udienza di questa Corte di Giustizia Federale, è presente l’Avv. Annalisa Roseti, la quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. In relazione alla posizione del tesserato Daniele Vantaggiato, la Corte ritiene opportuno premettere che le dichiarazioni rilasciate dal tesserato Gervasoni, con riferimento alla gara Rimini/Albinoleffe del 20 dicembre 2008, risultano essere del tutto attendibili, perché estremamente dettagliate in ordine a circostanze e a nomi dei soggetti coinvolti e, in parte, ribadite dal tesserato Ferrari, il quale ha confermato l’episodio, riferito anche dal Gervasoni, della lamentela, nel post – partita, da parte di quest’ultimo, nei confronti dello stesso Vantaggiato. Tali dichiarazioni, pertanto, devono ritenersi credibili, anche perché aventi natura autoaccusatoria e rivolte nei confronti di taluni soggetti con cui non risulta che Gervasoni avesse alcun tipo di astio o risentimento diretto a giustificare con altre ragioni la chiamata in correità. Con riferimento ai fatti oggetto di dette dichiarazioni, la Corte, peraltro, osserva che gli stessi siano sufficienti a provare il coinvolgimento del tesserato Vantaggiato nel tentativo di combine della gara sopra ricordata. Ed, invero, secondo quanto riferito dal Gervasoni, quest’ultimo, in relazione all’anzidetta gara, si è fatto promotore, inizialmente con i propri compagni di squadra e successivamente contattando proprio Vantaggiato, calciatore della squadra avversaria, di una combine. In particolare, il Gervasoni, in sede di interrogatorio innanzi all’A.G. di Cremona, in data 12 marzo 2012, riferiva quanto segue: “Già c’era stato un precedente tentativo da parte mia di combinare la partita Rimini/Albinoleffe del 20 dicembre 2008, terminata 1 a 1. Ricordo che, parlando negli spogliatoi con diversi miei compagni di squadra della persona svizzera (alludevo a G.A. che era in grado di pagare eventuali risultati combinati), si decise che io avrei portato avanti questo tentativo. Ricordo che ne parlai con Carobbio, Vantaggiato, Poloni, Garlini e la maggior parte dei componenti della squadra, che erano d’accordo in ordine alla combine su un possibile pareggio. Pertanto, andai a Rimini nella settimana antecedente alla partita e contattai Vantaggiato Daniele che tuttavia non si dichiarò disponibile. Un suo amico che lo accompagnava nell’occasione del contatto rilanciò il possibile accordo nel senso che noi avremmo dovuto perdere oltre che pagare dei soldi. Pertanto non si concluse assolutamente nulla”. Tale dichiarazione, peraltro ribadita dal Gervasoni anche in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, conferma non solo il fatto che lo stesso Gervasoni avesse proposto ad alcuni compagni di squadra la combine in questione, assicurando il pagamento di un compenso, ma anche e soprattutto che detti soggetti “erano d’accordo”. E proprio dopo aver raccolto l’adesione dei propri compagni di squadra, condizione imprescindibile per dar corso al contestato illecito, il Gervasoni ha contattato il tesserato Vantaggiato della squadra avversaria per portare a compimento il proprio progetto. Con riferimento specifico alla posizione del ricorrente, inoltre, il Gervasoni riferiva: “Preciso che per quanto riguarda il giocatore Vantaggiato, che conoscevo per aver militato con lui nel Bari, questi, una volta appreso quanto gli avevo proposto, mi disse che ne avrebbe parlato ai compagni per farmi poi sapere. In realtà il contatto successivo io lo ebbi con un amico di Vantaggiato che era presente quando feci la mia proposta. Questo mi disse che i compagni di squadra di Vantaggiato non erano d’accordo sul pareggio, ma che potevano accordarsi per la vittoria del Rimini, specificando che avremmo diviso i soldi derivanti da questa ipotesi di combine solo io, il portiere dell’Albinoleffe e Vantaggiato. Io rifiutai nettamente quanto proposto dall’amico del Vantaggiato.” L’attendibilità delle dichiarazioni rese dal Gervasoni, come già accennato, è anche comprovata dal fatto che uno degli episodi da questi riferito è stato confermato dal tesserato Ferrari in sede di audizione innanzi alla Procura Federale in data 24 aprile 2012. In particolare, il Ferrari così affermava: “Rammento solo che, dopo la partita, sentii parlare Gervasoni di Vantaggiato […] Gervasoni si lamentava di Vantaggiato dicendo che gli aveva fatto perdere dei soldi”. Del pari, il tesserato Rupolo, nelle dichiarazioni rilasciate in data 7 marzo 2012, dopo aver detto di essere stato avvicinato da Gervasoni, che gli aveva riferito, in buona sostanza, che, grazie ai suoi contatti, sarebbe andato a Rimini per contattare i giocatori avversari al fine di concordare un pareggio, affermava: “Preciso che non mi riferì neanche il nome dei giocatori coinvolti. Il fatto che la partita, nonostante il mio regolare impegno nella gara, avesse prodotto il risultato previsto di 1 - 1, avvalorò in me la convinzione che effettivamente Gervasoni avesse la possibilità di combinare le gare a cui partecipava”. Da ultimo, si ricorda che ancora il Gervasoni, ascoltato dalla Procura Federale in data 13 aprile 2012, precisava, tra l’altro, che “i giocatori che ho citato erano d’accordo per la proposta di combine ai calciatori del Rimini ….” e che, non avendo successivamente trovato l’accordo con il calciatore Vantaggiato, “tornato a Bergamo l’indomani riferii la cosa ai miei compagni”. E’, pertanto, comprovata la partecipazione alla combine in questione del tesserato Vantaggiato, il quale, avvicinato da Gervasoni, non rifiutò immediatamente l’offerta, riservandosi di parlarne con i propri compagni di squadra, e, solo dopo aver raccolto il diniego da parte di questi ultimi, rispondeva allo stesso Gervasoni, attraverso un amico (peraltro, presente al momento del contatto), dando risposta negativa. In questo contesto probatorio particolarmente dettagliato, risultano del tutto irrilevanti alcune circostanze riferite dalla difesa del Vantaggiato in sede di ricorso, circostanze che, infatti, non incidono minimamente sulla sostanza della vicenda che qui ci occupa. La Corte si riferisce, in particolare, al fatto che il Gervasoni abbia rettificato le sue dichiarazioni, precisando solo in un secondo momento l’iniziale accettazione della combine da parte del Vantaggiato e l’esatto ruolo dell’amico di quest’ultimo nella vicenda, perché tali elementi, come detto, non modificano la sostanza di quanto riferito dal medesimo Gervasoni, né possono incidere sul grado di attendibilità di quest’ultimo. Stesso dicasi sulla circostanza che tutti i tesserati coinvolti nella combine in questione non abbiano confermato la veridicità delle dichiarazioni del medesimo Gervasoni, mancata omissione quest’ultima diretta verosimilmente a non trasformare le esternazioni di tali tesserati in affermazioni confessorie. Per completezza, la Corte ritiene di soffermarsi sulla circostanza relativa alle lamentele espresse nel dopo – partita dal Gervasoni nei confronti del Vantaggiato e sul coinvolgimento dell’amico di quest’ultimo. Sul primo punto, la Corte si trova d’accordo con la decisione di primo grado nella quale la Commissione afferma che il motivo di risentimento di Gervasoni risiedeva proprio nel fatto che Vantaggiato non era d’accordo per il pareggio, con conseguente perdita economica per lo stesso Gervasoni, interpretazione questa del tutto in linea con quanto affermato da quest’ultimo in ordine al contenuto del “rilancio” posto in essere dall’amico di Gervasoni (“Questo mi disse che i compagni di squadra di Vantaggiato non erano d’accordo sul pareggio – la gara si concluse, appunto, sul risultato di 1 – 1 n.d.r. – ma che potevano accordarsi sulla vittoria del Rimini”). In relazione alla posizione dell’amico di Vantaggiato, la Corte osserva che è da escludersi che detto soggetto – peraltro già presente al primo contatto Gervasoni / Vantaggiato – abbia successivamente contattato Gervasoni sua sponte, perché è oggettivamente più verosimile che l’abbia fatto su incarico del ricorrente. In considerazione di quanto sopra, la Corte considera raggiunta la prova del coinvolgimento del tesserato Vantaggiato in relazione all’illecito sportivo posto in essere con riferimento alla gara Rimini/Albinoleffe del 20 dicembre 2008. In particolare, tale coinvolgimento risulta essere provato dalle circostanze sopra evidenziate, anche in virtù del fatto che, per irrogare una condanna di un illecito sportivo, è sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessaria, al contrario, né la certezza assoluta dell’ascrivibilità della condotta illecita, né il superamento del ragionevole dubbio: ciò in relazione alla finalità dell’ordinamento federale di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive, la regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e lealtà delle competizioni (da ultimo, TNAS, Signori / FIGC del 15.9.2011; Amodio / FIGC del 6/12/2011; Spadavecchia / FIGC del 2/1/2012). Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Daniele Vantaggiato e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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