F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 2 – 3 -5 e 6 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 27 agosto 2012 e su www.figc.it 34) RICORSO DEL CALC. GIANLUCA NICCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA PIACENZA – PESCARA DEL 9.4.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 2 – 3 -5 e 6 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 27 agosto 2012 e su www.figc.it 34) RICORSO DEL CALC. GIANLUCA NICCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA PIACENZA – PESCARA DEL 9.4.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) Con atto dell’8 maggio 2012, il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare Nazionale, unitamente alle società Piacenza F.C. e Delfino Pescara 1936, il Sig. Carlo Gervasoni (all’epoca dei fatti calciatore della società Piacenza F.C.), ed il Sig. Gianluca Nicco (all’epoca dei fatti calciatore della società Delfino Pescara 1936) per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per aver, prima della gara Piacenza/Pescara del 9 aprile 2011, anche in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della predetta partita, prendendo contatti diretti e incontrandosi di persona al fine di porre in essere atti finalizzati allo scopo sopra indicato. In particolare, in relazione alla condotta del Sig. Nicco, il Procuratore Federale evidenziava l’inattendibilità del giocatore in questione, ritenendo poco credibile che un calciatore professionista avesse potuto attribuire carattere scherzoso alla proposta formulata dal Sig. Gervasoni in merito alla vittoria del Piacenza nell’ambito della suddetta gara. Tra l’altro, dalle indagini eseguite dalla Procura, è emerso che il Sig. Gervasoni, al fine di presentare al Sig. Nicco la predetta offerta, si era recato appositamente presso il ritiro della squadra avversaria proprio il giorno prima della gara, benché gli stessi avessero già concordato di vedersi dopo la stessa. Nel corso delle udienze davanti alla Commissione Disciplinare, i deferiti respingevano le accuse. Con decisione pubblicata in data 18 giugno 2012, la Commissione Disciplinare dichiarava tutti i deferiti colpevoli delle violazioni loro ascritte e condannava, per quel che qui interessa, il Sig. Nicco alla squalifica per 3 anni. I Giudici di prime cure confermavano la tesi della Procura Federale circa l’inattendibilità delle affermazioni del Sig. Nicco, evidenziando la rilevanza dell’incontro di quest’ultimo con il calciatore avversario, Sig. Gervasoni, nell’imminenza della gara in questione, nonché il carattere inverosimile della circostanza addotta dal Sig. Nicco stesso a propria discolpa relativa al presunto carattere scherzoso della proposta formulata dal Sig. Gervasoni medesimo. La Commissione, a tal proposito, precisava, altresì, l’irrilevanza e l’inattendibilità, nel presente procedimento, delle dichiarazioni dei compagni di squadra del Sig. Nicco depositati agli atti: i tesserati, infatti, in caso di risposta affermativa al quesito posto, avrebbero ammesso la propria responsabilità disciplinare nella vicenda, quanto meno sotto il profilo dell’omessa denuncia. Contro la predetta sentenza della Commissione Disciplinare, il Sig. Nicco ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, chiedendone l’integrale riforma. In particolare, la difesa del Sig. Nicco evidenzia, in primo luogo, come la Commissione Disciplinare, nella propria decisione, abbia semplicemente riportato quanto sostenuto dalla Procura Federale nel proprio deferimento, senza tener conto di alcune discrasie presenti tra le testimonianze rese dal Sig. Gervasoni dinanzi alla Procura della Repubblica di Cremona e dinanzi alla Procura Federale medesima: nel corso del suo prima interrogatorio, invero, il Sig. Gervasoni avrebbe negato che la partita Piacenza – Pescara avesse costituito oggetto di manipolazione, mentre, successivamente, in sede di interrogatorio dinanzi al Procuratore della Repubblica Di Martino avrebbe, invece, ritrattato la precedente versione, aprendo la strada ad una ipotesi di tentata combine e chiamando in correità il Sig. Nicco. A detta del Sig. Nicco, l’inattendibilità delle testimonianze del Sig. Gervasoni risulterebbe, altresì, dalla mancata risposta da parte di quest’ultimo alla domanda della Procura Federale relativa al risultato perseguito. Del tutto lineari sarebbero, invece, le dichiarazioni rese dal Sig. Nicco, in quanto le stesse rispecchierebbero perfettamente i successivi accertamenti effettuati. A tal proposito, la difesa del Sig. Nicco sostiene che (i) la mancata “attivazione” del calciatore in questione sarebbe stata confermata anche dai suoi compagni di squadra, i quali non sarebbero mai stati avvicinati dal Sig. Nicco stesso, come invece sostiene il Sig. Gervasoni, al fine di combinare la partita oggetto di contestazione; (ii) non essendo stata confermata la predetta “attivazione”, mancherebbe la prova dell’attività svolta dal Sig. Nicco a favore della combine, con la conseguenza che non sarebbe possibile ravvedere, nel caso di specie, un illecito sportivo, atteso che, a tal fine, non è sufficiente l’ideazione e/o la preparazione dell’illecito, ma è necessaria la messa in opera di atti esecutivi, nonché la presenza di un riscontro esterno, senza il quale la chiamata in correità risulterebbe priva di ogni valenza probatoria; (iii) non vi sarebbe la prova che i due calciatori in questione si sarebbero incontrati appositamente per parlare della partita in questione; (iv) l’espressione rivolta dal Sig. Gervasoni al Sig. Nicco avrebbe avuto oggettivo carattere ludico; (v) l’incontro avvenuto presso il ritiro del Pescara, il passaggio in macchina e lo scambio di sms tra il Sig. Nicco ed il Sig. Gervasoni sarebbero circostanze irrilevanti, anche in considerazione sia del fatto che il Sig. Nicco medesimo avrebbe riferito spontaneamente sia del predetto incontro alla Procura Federale, sia del rapporto di amicizia che lega i due calciatori. Nel caso che ci occupa, inoltre, a detta della difesa del Sig. Nicco, non si ravvedrebbero gli elementi propri del cd “Metodo Gervasoni”, caratterizzato dalla presenza degli “zingari” e di un certo numero di soggetti, nonché da schemi tipici nei quali trovano conferma abitudini operative ben precise. Nel caso di specie, invero, gli incontri si sarebbero svolti alla luce del sole, coinvolgendo un solo calciatore, il Sig. Nicco appunto, peraltro giovanissimo. Infine, la difesa del Sig. Nicco evidenzia come quest’ultimo sia stato l’unico soggetto a denunciare il Sig. Gervasoni per l’accertamento del reato di cui all’art. 358 c.p.. All’udienza di questa Corte di Giustizia Federale, è presente l’Avv. Flavia Tortorella, la quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. In relazione alla posizione del tesserato Gianluca Nicco, la Corte ritiene opportuno premettere che le dichiarazioni rilasciate dal tesserato Gervasoni, con riferimento alla gara Piacenza – Pescara del 9 aprile 2011, risultano essere pienamente attendibili, perché estremamene dettagliate in ordine a circostanze e a nomi dei soggetti coinvolti e, in parte, ammesse dallo stesso ricorrente, il quale, invero, ha confermato di aver avuto contatti telefonici o via sms nei giorni precedenti alla gara con il medesimo Gervasoni, di averlo incontrato nel proprio ritiro pre – gara, di essere stato destinatario della frase “ma domani ci fate vincere?” pronunciata dallo stesso Gervasoni e, infine, di essere tornato a casa insieme a quest’ultimo al termine della gara. Tali dichiarazioni, pertanto, devono ritenersi credibili, anche perché aventi natura autoaccusatoria e rivolte nei confronti di un soggetto con cui non risulta che Gervasoni avesse alcun tipo di astio o risentimento diretto a giustificare con altre ragioni la chiamata in correità (in particolare, risulta pacifico che tra il Gervasoni e il Nicco esistesse un rapporto di amicizia). In particolare, in ordine alla posizione che qui interessa, il tesserato Gervasoni, nell’interrogatorio reso al Pubblico Ministro della Procura di Cremona in data 27 febbraio 2011, dichiarava: “Quanto alla partita Piacenza – Pescara del 9 aprile 2011 terminata 0 a 2 per il Pescara, ….. mi ero attivato contattando Nicco Gianluca del Pescara per vedere se c’era la possibilità di combinare una nostra vittoria. Nicco si attivò, ma poi mi fece sapere con un messaggio che non era riuscito a convincere i suoi compagni di squadra a farci vincere. La mia espulsione fu un fatto estemporaneo”. Il calciatore Gianluca Nicco, ascoltato dall’Ufficio il 28.3.2012, dichiarava: “qualche giorno prima della gara Piacenza/Pescara del 9.4.2011, mi sembra il martedì, fui io che contattai Gervasoni chiedendogli, non so se telefonicamente o con sms, se, a fine partita, mi avesse potuto dare un passaggio per tornare a casa”; “mi rispose affermativamente”; “nella giornata di giovedì o venerdì mi chiese, sempre tramite sms, ove ci trovassimo in ritiro perché voleva venirmi a trovare; gli mandai il nome dell’albergo, anche perché non trovai nulla di anomalo nella sua richiesta, anzi mi avrebbe fatto piacere ricevere una sua visita”; “venne in albergo il venerdì sera, precedente la gara vero le 18,00 – 18,30”; “mi sembra di ricordare che mi disse “ma domani ci fate vincere?”, ma con tono scherzoso e, conoscendolo, non lo presi certamente sul serio”; “alla sua domanda, “ma domani ci fate vincere?”, ritenendo fosse uno scherzo, risposi in modo scherzoso anch’io”; “avendolo preso come uno scherzo è evidente che non mi sia attivato in alcun modo, né ho parlato della vicenda con alcun compagno, come invece riferisce Gervasoni e pertanto non so spiegare le sue parole”. E’, quindi, del tutto evidente, perché pacifico, che tra il Gervasoni ed il Nicco ci fossero ottimi rapporti, che, come detto, sono incompatibili con una chiamata in correità priva di fondamento, che i due abbiano avuto rapporti telefonici nei giorni antecedenti la gara, che si siano incontrati nel ritiro del Pescara (peraltro, come correttamente rilevato dalla decisione impugnata, incontro inutile avendo i due già raggiunto l’accordo per il viaggio di ritorno), che il Gervasoni abbia rivolto al Nicco la frase “ma domani ci fate vincere?” e che, infine, al termine della gara, siano tornati a casa insieme nell’autovettura del medesimo Gervasoni. Tutti gli anzidetti elementi – come si ripete, pacifici – portano oggettivamente la Corte a ritenere che effettivamente il Gervasoni abbia tentato di coinvolgere il ricorrente nell’atto illecito avente ad oggetto la gara Piacenza/Pescara del 9 aprile 2011. La Corte, tuttavia, ritiene che il Nicco, in realtà, anche in conseguenza della sua giovane età e del fatto che evidentemente non aveva grande importanza all’interno della propria squadra e che non prese parte alla gara in questione, non si sia mai attivato nei confronti dei propri compagna di squadra, non dando seguito, pertanto al progetto di Gervasoni. A tale convincimento la Corte è giunta non solo sulla base delle considerazioni appena esposte, ma anche perché, come affermato dal Gervasoni, Nicco non precisò i nomi dei compagni che aveva contattato. La Corte, quindi, ritiene che, nella specie, pur essendo stato destinatario di una richiesta di combine per la gara in esame, il ricorrente non si sia attivato e che, più semplicemente, non abbia voluto confessare al Gervasoni tale sua inerzia. Ciò posto, non v’è, invece, dubbio alcuno, secondo la Corte, che i due protagonisti della vicenda abbiano effettivamente trattato l’argomento relativo alla combine sia per via telefonica (anche solo attraverso invio di sms), nel corso dell’inutile – nel senso sopra precisato – incontro presso il ritiro del Pescara, sia, da ultimo, nel corso del viaggio di ritorno dopo la gara. Decisiva in questo senso, è la pacifica circostanza secondo cui il Gervasoni abbia rivolto al Nicco la frase: “ma domani ci fate vincere?”, che, come correttamente affermato dal primo Organo giudicante, non poteva certo essere vissuta in modo scherzoso, essendo, tra l’altro, stata pronunciata in occasione dell’incontro nel ritiro pre – gara e nei confronti di un tesserato professionista, per quanto giovane. Ora, nell’ambito dell’art. 7 C.G.S., che, come noto, disciplina l’illecito sportivo, è previsto anche l’obbligo per i dirigenti, i soci e i tesserati di denunciare i fatti che possono integrarlo. Il comma 7 dell’art. cit., a tal proposito, stabilisce: “I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale della F.I.G.C.”. La denuncia dell’illecito sportivo si configura, dunque, come atto dovuto, dalla cui violazione scaturisce una sanzione disciplinare. Secondo la Corte, pertanto, sussisteva, in capo al Nicco, l’obbligo di denuncia di cui al sopra richiamato 7, comma 7, C.G.S.. La Corte – anche ai fini della sanzione da comminare – ritiene, peraltro, che tale obbligo non sia stato adempiuto dal Nicco ripetutamente nel caso in esame, considerati i molti contatti avuti con il Gervasoni nel pre e nel post – gara, durante i quali, come già osservato, l’argomento della combine è stato verosimilmente più volte trattato. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Gianluca Nicco ridetermina la sanzione della squalifica inflitta per anni 1 e ammenda di € 30.000,00 ai sensi dell’art. 7, commi 7 e 8 C.G.S.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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