LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 27/07/2012 22) RICORSO DELLA CALCIATRICE Alice CAMA/MILAN A.C.F.D.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 27/07/2012 22) RICORSO DELLA CALCIATRICE Alice CAMA/MILAN A.C.F.D. Con distinti ricorsi del 23/4/2012 la Sig.na Alice CAMA, esponeva di essere stata tesserata, per le stagioni sportiva 2010-2011 e 2011-2012 per 1'A.C.D.F. Milan, società con la quale aveva perfezionato gli accordi economici per u importo complessivo, per entrambe le stagioni, di E. 10.000,00. Tanto premesso chiedeva, atteso il mancato pagamento dei compensi da parte dell'associazione MILAN, la condanna di quest'ultima al versamento di E. 2.600,00 per la stagione 2010-2011 e di E. 5.400,00 per la stagione 2011-2012. La società resistente contestava l'ammontare della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti deducendo che, a causa della mancata partecipazione dell'atleta agli allenamenti 19 nella stagione 2010-2011 e 22 nella stagione i corso il credito dell'esponente doveva ridursi ad E. 1.600,00 per il primo anno e ad E. 4.400,00 per il secondo. Osserva in primo luogo la Commissione che risultano rispettati gli adempimenti formali previsti dalla normativa federale invio della raccomandata e pagamento del deposito di E. 50,00, come attestato dalla documentazione allegata in atti. Passando al merito della vicenda, si osserva che alcun riscontro ha fornito e neppure dedotto la società, alla quale incombeva i1 relativo onere probatorio, in ordine ad eventuali pagamenti effettuati alla calciatrice, con la conseguenza che le somme richieste da quest'ultima appaiono accertate nella misura richiesta. La deduzione del versamento di E. 100,00 appare, infatti, non sorretta da alcuna prova quietanza scritta firmata dalla calciatrice . Deve, poi, ritenersi destituita di ogni fondamento la doglianza della resistente concernente la mancata partecipazione della CAMA agli allenamenti sul decisivo ed assorbente rilievo che la normativa federale facoltizza la società a formalizzare la circostanza di mancata partecipazione dell'atleta agli impegni fissati allenamenti e gare con 1'invio di contestazione scritta, in difetto della quale, come nel caso di specie, la censura mossa al riguardo evidenzia la propria natura meramente strumentale. Deve, quindi, concludersi, accertando il complessivo credito della Sig.na Alice CAMA nella misura di E. 8.000,0 P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. condanna la Società MILAN A.C.F.D. al pagamento in favore della Sig.na Alice CAMA della somma di €.8.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.9 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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