LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 27/07/2012 26) RICORSO DELLA CALCIATRICE Giulia PAGANO/A.C.F.D.MILAN

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 27/07/2012 26) RICORSO DELLA CALCIATRICE Giulia PAGANO/A.C.F.D.MILAN Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/05/2012 la Sig.na Giulia PAGANO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società MILAN A.C.F.D., un accordo economico prevedente la corresponsione lordo di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma, La Società presentava le proprie memorie difensive in data 29/05/2012, ma fuori termine previsto dal Regolamento LND Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società MILAN A.C.F.D.,E pagamento in favore della sig.na Giulia PAGANO, della somma di €.5.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.9, ter comma 11 delle N.O.I.F
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