COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 5 luglio 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 171. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ANACAPRI – GARA ANACAPRI / SAN VITO POSITANO DEL 21.01.2012 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 5 luglio 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 171. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ANACAPRI – GARA ANACAPRI / SAN VITO POSITANO DEL 21.01.2012 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; preso atto della comunicazione del presidente del C.R.A. Campania, con la quale riferisce che l’arbitro della gara si è dimesso dai ruoli associativi; preso atto dell’assenza del primo assistente dell’arbitro, benché ritualmente convocato, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Deve premettersi che non è possibile aderire alla richiesta di audizione del presidente inibito, in quanto l’atto di impugnazione è stato formalizzato dal vice presidente della società e non, in prima persona, dal presidente in corso d’inibizione. Con l’atto d’impugnazione in esame, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento, in subordine la riduzione, dell’inibizione inflitta dal Giudice di Prime cure a carico del dirigente D’Esposito Aniello. Non può non sottolinearsi, al riguardo, la situazione assolutamente anomala, determinata dalle circostanze richiamate in premessa: le dimissioni dall’A.I.A. del direttore di gara; la mancata presenza, in risposta alla rituale convocazione, da parte del primo assistente dell’arbitro: una circostanza, quest’ultima, gravemente ripetitiva, come, purtroppo, questa C.D.T. è stata costretta più volte a sottolineare. Nell’impossibilità di procedere ad accertamenti attraverso le audizioni degli ufficiali di gara, deve farsi riferimento esclusivo all’approfondimento degli atti di gara. Al riguardo, questa C.D.T. giudica che l’inibizione a carico del sig. D’Esposito Aniello debba essere ridotta al 5.07.2012. Per quanto attiene, infine, alla mancata presentazione da parte del primo assistente della gara in esame, che non ha neppure ritenuto di dover giustificare la propria assenza, ritiene questo Collegio di dover trasmettere gli atti del presente giudizio, per gli accertamenti di sua competenza, alla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Non può non sottolinearsi, sul punto, che l’obbligo di lealtà, probità e correttezza, nonché di collaborazione con gli Organi della Giustizia Sportiva, è prescritto anche (anzi, soprattutto) a carico degli ufficiali di gara. P.O.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo della società Anacapri, di ridurre al 5.07.2012 l’inibizione a carico del sig. D’Esposito Aniello; di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., al fine delle determinazioni, di sua competenza, in ordine a quanto specificato nella parte motiva, relativamente al primo assistente dell’arbitro; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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