COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 5 luglio 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 172. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS CAPUA – GARA VIS CAPUA I PUTEOLANA DELL’11.02.2012 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 5 luglio 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 172. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS CAPUA – GARA VIS CAPUA I PUTEOLANA DELL’11.02.2012 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante, nel suo reclamo, chiede la riduzione della squalifica inflitta, dal G.S.T., al massaggiatore, sig. Aglione Alfredo. Questa C.D.T., in esito ad un’attenta lettura del supplemento del referto arbitrale, rileva che, se da un lato l’operato del nominato massaggiatore deve ritenersi non consono ai principi dello sport, deve comunque farsi riferimento, come da costante giurisprudenza di questa C.D.T., al criterio di un’equa corrispondenza tra l’effettiva gravità dell’infrazione commessa e la consequenziale sanzione. Deve, quindi, ridursi al 5.07.2012 la squalifica inflitta, in prime cure, a carico del massaggiatore della società Vis Capua, sig. Aglione Alfredo. P.O.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Vis Capua, riducendo al 5.07.2012 la sanzione della squalifica a carico del massaggiatore, sig. Aglione Alfredo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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