COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 5 luglio 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 173. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS SARNO F.C. 2005 – GARA VIRTUS SARNO F.C. 2005 /CLUB BATTIPAGLIA DEL 21.04.2012 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 3 del 5 luglio 2012
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
173. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS SARNO F.C. 2005 – GARA VIRTUS SARNO F.C. 2005 /CLUB BATTIPAGLIA DEL 21.04.2012 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto, nel rispetto dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate di gara; preso atto dell’assenza non giustificata dell’arbitro della gara, benché ritualmente convocato, addirittura per tre volte (un caso, dunque, di eccezionale gravità), rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento, in subordine la riduzione della squalifica, inflitta dal Giudice di Prime cure, a carico del calciatore Mariseno Alessio, nonché della riduzione della pena accessoria dell’ammenda a carico della medesima società. Al riguardo, preso atto dell’impossibilità di accertamento, attraverso l’audizione dell’arbitro, pur disposta per ben tre volte, questa C.D.T. deve fare necessario ed esclusivo riferimento agli atti ufficiali di gara. Sotto il profilo della corrispondenza delle sanzioni all’effettiva gravità delle infrazioni commesse, questa C.D.T. ritiene di dover ridurre a sei giornate di gara la squalifica del calciatore Mariseno Alessio e ad euro 150,00 la sanzione pecuniaria a carico della società reclamante. Per quanto attiene, poi, alla mancata presentazione – senza neppure giustificazione – da parte del direttore di gara, ritiene questo Collegio, di dover trasmettere gli atti del presente giudizio, per gli accertamenti di sua competenza, alla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Non può non sottolinearsi, sul punto, che l’obbligo di lealtà, probità e correttezza, nonché di collaborazione con gli Organi della Giustizia Sportiva, è prescritto anche (anzi, soprattutto) a carico degli ufficiali di gara. P.O.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre a sei giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Mariseno Alessio e ad euro 150,00 la sanzione pecuniaria a carico della società reclamante; di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., al fine delle determinazioni, di sua competenza, in ordine a quanto specificato nella parte motiva; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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