COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 5 luglio 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 174. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ROCCHESE – GARA MIRANDA I ROCCHESE DEL 17.06.2012 – PLAY OFF 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 5 luglio 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 174. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ROCCHESE – GARA MIRANDA I ROCCHESE DEL 17.06.2012 – PLAY OFF 1^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo proposto dalla società Rocchese, avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul C.U. n. 121 del 21.06.2012 del C.R. Campania, alla pagina 2906, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, in ragione della proposizione del reclamo stesso, in violazione dei termini abbreviati per le gare di Play-Off. Invero, esso è stato inoltrato, a mezzo raccomandata postale, in data 22.06.2012, non rispettando, quindi, il termine prescritto dal C.U. n. 111/A, del 6.02.2012, della F.l.G.C., pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 74 del 9.02.2012, del C.R. Campania (deposito entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con il quale è stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che il reclamante intenda impugnare). P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Rocchese.
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