COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 5 luglio 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 176. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FOIANO – GARA FOIANO / JUVENTINA CIRCELLO DEL 15.01.2012 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 5 luglio 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 176. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FOIANO – GARA FOIANO / JUVENTINA CIRCELLO DEL 15.01.2012 – 2^ CAT. La C.D.T, letto il reclamo; visti gli atti ufficiali; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la società ricorrente ha chiesto l'annullamento, in subordine la riduzione, della squalifica, inflitte dal Giudice di prime cure, a carico dell'allenatore, sig. Zeoli Carmine. Devesi, tuttavia, evidenziarsi che il reclamo non contiene elementi probanti, tali da poter confutare quanto riportato dal direttore di gara nel proprio rapporto, nonché le dichiarazioni da lui resi in sede di audizione presso questa C.D.T., che, come da consolidata giurisprudenza, configurano fonte privilegiata di prova, nell'ambito dell'ordinamento sportivo. Di conseguenza, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, in prime cure, deve giudicarsi equa, rispetto alla gravità del gesto antisportivo commesso dal l’allenatore, come innanzi nominato, nei confronti dell'arbitro. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Foiano.
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