COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 5 luglio 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 177. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FAICCHIO – GARA FAICCHIO I S. SALVATORE TELESINO DELL’11.03.2012 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 5 luglio 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 177. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FAICCHIO – GARA FAICCHIO I S. SALVATORE TELESINO DELL’11.03.2012 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltati, in due distinte sedute, l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali; tanto premesso, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, in sede di audizione il direttore di gara non è stato in grado di fornire alcuna certezza in ordine alla partecipazione del calciatore Izzo Andrea all’aggressione nei suoi confronti, addirittura affermando di non riconoscerlo, dalla foto, quale partecipante alla gara. Diversamente, lo stesso direttore di gara ha integralmente confermato il contenuto del referto in quanto ai fatti accaduti e circa la partecipazione ad essi degli altri calciatori della società reclamante, già sanzionati, peraltro precisando la sussistenza di responsabilità a carico anche di altri due calciatori, ovvero un calciatore in panchina, nonché un altro calciatore “di statura bassa e calvo, over 35”. Da quanto innanzi rappresentato, sulla base anche dell’audizione del direttore di gara presso questa C.D.T., deriva un’oggettiva responsabilità della società di appartenenza per i fatti violenti in questione, posti in essere da propri tesserati, per cui appare equa la sanzione pecuniaria irrogata alla società medesima. Altresì risultano eque ed adeguate, ai fatti commessi, le squalifiche irrogate nei confronti dei calciatori Grillo Simone, Izzo Maurizio, Lavorgna Christian, Marenna Mauro e Petroni Romolo. Diversamente, l’impugnata delibera va riformata circa la posizione del calciatore Izzo Andrea, nei confronti del quale, per le esposte ragioni, va annullata la squalifica inflitta. Per quel che concerne l’inusuale, davvero singolare indicazione dell’arbitro, che, all’atto dell’audizione, ha citato due calciatori, ai quali non aveva fatto alcun cenno nel suo rapporto di gara, questa C.D.T. dispone il non luogo a procedere, in ragione dell’elementare circostanza che l’audizione di un direttore di gara, o di un ufficiale di gara, debba essere utile a chiarire quanto riportato in referto, ma non può assolutamente, ad evitare l’insorgere di situazioni confusionarie, per non qualificarle del tutto anarchiche, essere finalizzata ad un qualcosa, che potrebbe essere individuato come “un risveglio di memoria”, da parte degli ufficiali di gara. P.O.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Faicchio, annullando la squalifica inflitta a carico del calciatore Izzo Andrea; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it