• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 9 del 26 luglio 2012
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
N. 90. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO_DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MAURO MURO (CALCIATORE TESSERATO DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART.1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ROBERTO MOLLO (DIRIGENTE DELLA SOCIETA AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO_DEL SIG. FRANCESCO MAGNA (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. LUCIANO DI NAPOLI (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. NICOLA VOLPE (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1; ART. 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ AGROPOLI: ART. 4. COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 9 del 26 luglio 2012
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
N. 90. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO_DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MAURO MURO (CALCIATORE TESSERATO DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART.1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ROBERTO MOLLO (DIRIGENTE DELLA SOCIETA AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO_DEL SIG. FRANCESCO MAGNA (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. LUCIANO DI NAPOLI (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. NICOLA VOLPE (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1; ART. 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ AGROPOLI: ART. 4. COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 18 maggio 2012, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale Vicario, Avv. Alessandro Avagliano, in data 2 maggio 2012, prot. 7758/1004, a carico dei tesserati, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA:
deve premettersi che, in occasione della riunione del 4 giugno 2012, come dall’ordinanza di questa C.D.T., pubblicata sul C.U. n. 117 del 7.06.2012 del C.R. Campania, alla pag. 2864, questa C.D.T. aveva disposto – preso atto del parere contrario del Rappresentante della Procura Federale – il rinvio della decisione alla seduta del 25 giugno 2012, in accoglimento di un’istanza, della società Agropoli, di sospensione del procedimento. La cennata istanza era motivata dal fatto che la società medesima aveva formalizzato, all’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, impugnazione avverso la delibera di questa medesima C.D.T., pubblicata sul C.U. n. 101 del 20.04.2012 del C.R. Campania, alle pagg. 2457 / 2459. Con la delibera di questa C.D.T., impugnata all’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il C.O.N.I., era stato rigettato il ricorso presentato dall’Agropoli, con la conseguenziale conferma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che ad essa società aveva inflitto la punizione sportiva della perdita della gara Città di Pompei / Agropoli del 12.11.2011, con il punteggio di 0-3. Alla riunione del 25 giugno 2012 sono presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, e la società Agropoli, rappresentata dal suo assistente legale. Il rappresentante della Procura Federale, ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: per il sig. Muro Mauro, calciatore attualmente tesserato a favore della società Agropoli, due giornate di squalifica; per il sig. Mollo Roberto, calciatore della società Agropoli (incolpato nella veste di capitano firmatario, quale dirigente accompagnatore, di una distinta di gara), una giornata di squalifica; per il sig. Magna Francesco, dirigente della società Agropoli, giorni trenta di inibizione; per il sig. Di Napoli Luciano, dirigente della società Agropoli, giorni sessanta di inibizione; per il sig. Volpe Nicola, dirigente della società Agropoli, giorni trenta di inibizione; per la società Agropoli l'ammenda di 3.000,00 euro, nonché la penalizzazione di sette punti in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2011/2012. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, si è riservata la decisione, anche nel doveroso rispetto di un fondamentale criterio giuridico-sportivo, in attesa della pronuncia dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il C.O.N.I. Sul punto, deve sottolinearsi che l’appena nominata Alta Corte ha giudicato, in via preliminare, “priva di fondamento” la
prima eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla F.I.G.C. e dalla L.N.D., relativa alla presunta “mancanza di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale” del caso in esame. L’Alta Corte, invero, ha ritenuto che sussistesse, anzi, “notevole interesse… alla soluzione delle questioni sollevate”, in considerazione della “speciale rilevanza” della “circostanza che i precedenti casi non riguardavano specificamente un sopravvenuto mutamento della posizione di tesseramento dell’atleta sanzionato”. Al riguardo, per evitare un ulteriore appesantimento della presente delibera, questa C.D.T. rinvia, quanto alla ricostruzione della vicenda in esame, alla sua stessa delibera, pubblicata sul C.U. n. 101 del 20.04.2012 del C.R. Campania, alle pagg. 2457 / 2459, che deve intendersi come integralmente trascritta nel corpo della presente delibera. Deve aggiungersi che la nominata Alta Corte ha respinto, sempre in via preliminare, l’altra eccezione di inammissibilità del ricorso, opposta dalla F.I.G.C. e dalla L.N.D., relativa alla presunta “carenza di interesse per il fatto dell’irrilevanza ai fini della classifica e promozione della società ricorrente al Campionato di Serie D”. Questa seconda eccezione è stata rigettata dall’Alta Corte anche nel rispetto del procedimento in corso presso questa C.D.T., ovvero in osservanza di quel fondamentale criterio giuridico-sportivo, in ragione del quale questa C.D.T. aveva sospeso il suo giudizio, per l’appunto in attesa della pronuncia dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il C.O.N.I. Nel merito della vicenda, questa C.D.T. rinvia di nuovo, con espresso riferimento alle motivazioni in essa enunciate, alla sua stessa delibera, già richiamata, con la quale era stato respinto il citato ricorso della società Agropoli, pubblicata sul C.U. n. 101 del 20.04.2012 del C.R. Campania, alle pagg. 2457 / 2459. Per concludere il riepilogo della vicenda relativa al ricorso, presentato alla nominata Alta Corte dalla società Agropoli, deve precisarsi che esso è stato rigettato, sostanzialmente, in quanto la medesima Alta Corte ha giudicato valide e conformi al Codice di Giustizia Sportiva le motivazioni della delibera di questa C.D.T., più volte citata, pubblicata sul C.U. n. 101 del 20.04.2012 del C.R. Campania, alle pag. 2457 / 2459. In ordine al deferimento in esame, questa C.D.T. valuta che, in base sia al vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia agli atti documentali acquisiti, risulta, senza dubbio, che il sig. Muro Mauro, calciatore attualmente tesserato a favore della società Agropoli, abbia effettivamente preso parte alle seguenti nove gare, valevoli per il Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2011/2012, in posizione irregolare, in quanto gravato dalla sanzione di squalifica per una gara effettiva (pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 168/496 del 30.05.2011 della Lega PRO), non scontata, in violazione del principio della cosiddetta perpetuatio santionatoria: Agropoli / Massalubrense del 10.09.2011; Libertas Stabia / Agropoli del 18.09.2011; Agropoli / Real Poseidon del 24.09.2011; Due Principati / Agropoli del 2.10.2011; Agropoli / Solofra del 9.10.2011; Calpazio / Agropoli del 16.10.2011; Agropoli / Palmese del 22.10.2011; Eclanese / Agropoli del 29.10.2011; Agropoli / Sporting Scafati del 6.11.2011 (oltre alla gara Città di Pompei / Agropoli del 12.11.2011, non rientrante nel deferimento, in quanto già giudicata con procedimento a parte di questa C.D.T., più volte segnalato). Questa C.D.T. ritiene, pertanto, che il deferimento sia fondato. Quanto alle già richiamate sanzioni, commisurate e richieste dal Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, a carico del calciatore Muro Mauro (per aver partecipato alle innanzi elencate gare ufficiali del Campionato Regionale Campano di Eccellenza 2011/2012, malgrado fosse squalificato, come precisato nella delibera di questa C.D.T., alla quale si rinvia, pubblicata sul C.U. n. 101 del 20.04.2012 del C.R. Campania, alle pagg. 2457 / 2459) e dell’altro calciatore, sig. Mollo Roberto (quale capitano sottoscrittore della distinta ufficiale di gara della società Agropoli, in riferimento alla gara del 24.09.2011, la già citata Agropoli / Real Poseidon), nonché a carico dei sigg. Magna Francesco, Di Napoli Luciano e Volpe Nicola (per aver essi sottoscritto, rispettivamente, di quelle in precedenza elencate, distinte ufficiali di gara come di seguito specificato: il primo in numero di due, il secondo in numero di quattro, il terzo in numero di due) ed, infine, a carico della stessa società Agropoli (a titolo di responsabilità oggettiva, per le violazioni, innanzi enunciate, ascritte ai propri tesserati), questa C.D.T. ritiene opportuno e doveroso osservare, in via preliminare, di essere stata, sia in epoca ormai remota, sia in periodi non lontani, chiamata a decidere su vicende che possono legittimamente e fondatamente essere qualificate del tutto analoghe a quella in esame. Si vedano, al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, due delibere di questa C.D.T., relative a deferimenti, disposti e formalizzati dalla medesima Procura Federale, a carico di due società dello stesso Campionato Regionale Campano di Eccellenza, al quale ha partecipato, nella stagione sportiva 2011/2012, la società Agropoli, di cui al deferimento in esame. La prima, pubblicata sul C.U. n. 8 del 29.07.2010 del C.R. Campania, pagg. 167 / 169, concerne il deferimento della Procura Federale a carico della società Parete Calcio; la seconda, pubblicata sul C.U. n. 22 del 23.09.2010 del C.R. Campania, pagg. 447 / 450, è riferita al deferimento della Procura Federale a carico della società Alba Sannio Comprens. In relazione al primo deferimento, innanzi citato, il Rappresentante della Procura Federale aveva richiesto (per la partecipazione del calciatore Gianluca Gallo, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento, a quattro gare ufficiali, a favore della società Parete Calcio) le seguenti sanzioni: a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, sig. Michele Cosentino, due anni di inibizione; a carico del calciatore, due anni di squalifica; a carico della società Parete Calcio, quattro punti di penalizzazione (uno per ogni gara disputata in posizione irregolare dal calciatore) e l'ammenda di euro 1.000,00. In ordine al secondo deferimento citato, il Rappresentante della Procura Federale aveva richiesto (per la partecipazione del calciatore Vincenzo De Rosa, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento, ad undici gare ufficiali, del Campionato Regionale Campano di Eccellenza 2009/2010, a favore della società Alba Sannio Comprens) le seguenti sanzioni nessuna a carico del/dei dirigente/i accompagnatore/i ufficiale/i; a carico del calciatore, sig. Vincenzo De Rosa, tre giornate di squalifica; a carico della società Alba Sannio Comprens, undici punti di penalizzazione
(uno per ogni gara disputata dal calciatore in posizione irregolare) e l'ammenda di euro 2.500,00. Questa C.D.T. aveva ritenuto incongrue, in quanto commisurate per eccesso, le sanzioni proposte dai rispettivi Rappresentanti della Procura Federale. Essa aveva valutato appropriato, in via preliminare, il riferimento, a puro titolo esemplificativo, ad un’altra, precedente decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, su deferimento della Procura Federale, pubblicata sul C.U. n. 5/C.D.N. del 22.07.2010: a carico della società Ostuni Sport, del suo calciatore Giuseppe Orlando e del suo dirigente accompagnatore, sig. Angelo Triarico, in ragione della partecipazione, a dieci gare del Campionato Nazionale di Serie D, da parte del nominato calciatore Giuseppe Orlando, in presunta posizione irregolare (non condivisa, come tale, dalla C.D.N.). In quella circostanza, le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale erano state quelle di seguito specificate: proscioglimento per il calciatore Giuseppe Orlando e per la società Ostuni Sport; nessun punto di penalizzazione, in quanto la C.D.N. ha giudicato – contrariamente alla pronuncia della Corte di Giustizia Federale per un caso analogo – che non si configurasse una posizione irregolare del calciatore, agli effetti disciplinari. Nelle sue motivazioni in ordine al cennato deferimento a carico della società Parete Calcio, questa C.D.T. aveva così concluso: "Senza citare altre decisioni (che pure sarebbe possibile richiamare), in ordine alle quali non sono stati inflitti punti di penalizzazione a carico delle società, per casi analoghi a quello in esame, questa C.D.T. si limiterà a richiamare quella, di cui al C.U. n. 142 della Corte di Giustizia Federale, riunitasi a sezioni unite, in data 26.01.2010, relativa al deferimento a carico della società Benacense 1905 Riva. Deve constatarsi, dunque, che la materia si appalesa controversa, con le conseguenti decisioni non sempre univoche e concordanti. Per l'appunto sotto il profilo di un doveroso riferimento – in un ambito che, come evidenziato, si presenta idoneo a determinare pronunce di segno diverso – all'orientamento di questa C.D.T. del C.R. Campania, sarà citato il C.U. n. 92 dell’8.06.2000 del C.R. Campania, sul quale è stato pubblicato l'esito del deferimento, a carico della società Sibilla Bacoli, in ragione della partecipazione del calciatore Pietropaolo Antonio, in posizione irregolare, a gare ufficiali. In quella circostanza, l’allora Commissione Disciplinare (oggi Commissione Disciplinare Territoriale) del C.R. Campania ritenne che fosse ad essa stessa preclusa qualsiasi altra sanzione, tra cui quella che incide sul risultato della gara, in quanto, ai sensi dell'art. 46, comma 6, C.G.S. (all'epoca, art. 37, comma 6, C.G.S.), 'decorso inutilmente il termine' per la presentazione di un reclamo di parte, 'la partecipazione a gare di calciatori squalificati, o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato’…”. Questa C.D.T. rileva che l’allora Commissione Disciplinare del C.R. Campania, quale conseguenza logico-giuridica della lineare interpretazione dell’innanzi trascritta normativa, aveva giudicato che tra i ‘provvedimenti disciplinari’ da poter infliggere, non potessero rientrare le sanzioni idonee ad incidere sui risultati delle gare, o sulla classifica, quali, ad esempio, punti di penalizzazione. Deve ulteriormente osservarsi che l’allora Commissione Disciplinare aveva aggiunto, nel corpo delle motivazioni in parola: “L'attuale formulazione dell'art. 46 C.G.S., peraltro, è perfettamente identica, quanto al suo comma 6, rispetto a quella precedente". Orbene, questa C.D.T. ritiene che sia il caso di sottolineare, sul punto, che anche il dettato testuale dell’art. 46, comma 6, C.G.S., vigente alla data di questa riunione della C.D.T. del C.R. Campania, sia assolutamente conforme a quello dei due innanzi citati, diversi periodi. Ritornando alla decisione sul deferimento a carico della società Parete Calcio, la C.D.T. del C.R. Campania concludeva: “Sulla base delle innanzi riportate considerazioni e valutazioni, la C.D.T. ha determinato le sanzioni, come segue: quattro mesi di inibizione, a carico del sig. Michele Cosentino; due mesi di squalifica, a carico del calciatore, sig. Gianluca Gallo; l'ammenda di euro 500,00, a carico della società Parete Calcio, senza infliggere alcun punto di penalizzazione, in conformità alle stesse decisioni precedenti di questa C.D.T., nonché alle analoghe delibere dei citati, altri Organi di giustizia sportiva”. Questa C.D.T. giudica, anche in questa circostanza, relativa al deferimento a carico della società Agropoli, che non appaia inconferente, in argomento, richiamare le determinazioni di questa stessa C.D.T., anche sulla base delle relative richieste della Procura Federale, in ordine a casi, obiettivamente più gravi di quello in esame e di quelli analoghi citati, in quanto riferiti a vicende, pesantemente inficiate da illeciti sportivi consumati ed acclarati. Ad esempio, il caso del deferimento, disposto e formalizzato dalla Procura Federale a carico della società Battipagliese (anch'essa, in quella data, partecipante al Campionato Regionale d'Eccellenza), la cui relativa delibera è stata pubblicata sul C.U. n. 45 del 27.11.2008 del C.R. Campania, pagg. 825 / 829. In quella circostanza, i Rappresentanti della Procura Federale chiesero: a carico del sig. Carmine Pagano, accertato colpevole di illecito sportivo (relativo ad una gara decisiva, ai fini della classifica finale), l'inibizione per anni tre; a carico del calciatore Fiorillo Giovanni, la squalifica per mesi sei; a carico della società Battipagliese, la penalizzazione di punti quattro; a carico della società Sei Casali, la penalizzazione di punti uno. Questa C.D.T. ritiene, inoltre, che appaia coerente anche la citazione di un altro caso, parimenti deciso da questa stessa C.D.T. (all'epoca denominata Commissione Disciplinare), relativo al deferimento della società Gricignano, disposto dalla Procura Federale, per illecito sportivo. La delibera dell’allora Commissione Disciplinare fu pubblicata sul C.U. n. 13 del 7.08.2004 del C.R. Campania, alle pagg. 225 / 226. Nell'occasione, il Sostituto Procuratore Federale, affermata la responsabilità di tutti i deferiti, aveva chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: Gennaro Dell'Aversana, inibizione per la durata di anni tre e mesi sei; U.S. Gricignano Calcio, penalizzazione di quattro punti; società PoI. Succivo, un punto di penalizzazione e mille euro di ammenda. Sul punto, questa C.D.T. ritiene ultronea la citazione di altri casi di illecito sportivo, a maggior ragione di quelli relativi all'ambito professionistico del calcio. Giudica, invece, congruo e coerente il riferimento ad altre decisioni, di Organi Nazionali della giustizia sportiva, in ordine a deferimenti, per partecipazione irregolare a gare ufficiali, da parte di calciatori non aventi titolo, in ragione della loro posizione irregolare, agli effetti del tesseramento e/o agli effetti disciplinari. La citazione sarà circoscritta ad un numero limitato di casi, che confortano la linea (nel rispetto della quale non vengono inflitti punti di penalizzazione, ma altri provvedimenti disciplinari), seguita e coerentemente rispettata da questa C.D.T., da lungo periodo e senza contraddizione interna, sulla base della più volte richiamata interpretazione normativa. Anche in relazione al deferimento a carico della società Agropoli, questa C.D.T. ritiene di dover proseguire la propria disamina valutativa, optando per un sintetico riepilogo dei cennati casi, al quale si procede, di seguito:
1. Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 86/C.D.N. del 20 maggio 2010, relativa al deferimento della Procura Federale a carico del calciatore Cammarosano Vittorio, dell'allenatore della Villacidrese Calcio, dell'allenatore della Sestrese Calcio e delle due nominate società (entrambe del Campionato Nazionale di Serie D), per avere schierato in campo, in "ben otto gare ufficiali", il nominato calciatore Cammarosano Vittorio, nonostante la squalifica in corso (non scontata). Il Rappresentante della Procura Federale aveva chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: per il calciatore Vittorio Cammarosano, tre giornate di squalifica; per l'allenatore, Giuseppe Malsano, un mese di squalifica; per l'allenatore, Bernardo Mereu, un mese di squalifica; per la società Villacidrese Calcio, euro 2.000,00 di ammenda; per la Società Sestrese, euro 1.000,00 di ammenda. La Commissione Disciplinare Nazionale deliberò di infliggere: al calciatore Vittorio Cammarosano, due giornate di squalifica in gare di Coppa Italia; alla società Villacidrese Calcio euro 2.000,00 di ammenda; alla società Sestrese, euro 1.000,00 di ammenda, mandando assolti dagli addebiti ascritti loro i sigg. Giuseppe Maisano e Bernardo Mereu (allenatori), in ragione dello specifico loro ruolo tecnico (giudicati, in quanto tali, non tenuti alla verifica dei Comunicati Ufficiali). Questa C.D.T., al fine di un doveroso riferimento al caso della società Agropoli, all’atto in esame, osserva, in particolare, che nessun punto di penalizzazione è stato inflitto a carico di alcuna delle due società, neppure a quella che aveva utilizzato non in una, ma “in ben otto gare ufficiali”, il più volte nominato calciatore Cammarosano Vittorio, in posizione irregolare agli effetti disciplinari.
2. Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13/C.D.N. del 30 luglio 2009. Nell’atto di deferimento della Procura Federale, era stato evidenziato che il calciatore Grasta Biagio Luca, benché fosse stato squalificato per un gara effettiva, aveva partecipato alla gara Aymavilles / Domus Bresso, disputata in data 8.03.2008. Il Rappresentante della Procura Federale aveva chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre a carico del dirigente, sig. Del Conte Roberto, e per il sig. Grasta Michele; della squalifica per mesi tre per il calciatore Grasta Biagio Luca; dell'ammenda di euro 500,00 a carico della società. Era risultato documentalmente provato che il calciatore Grasta Biagio Luca, benché fosse stato squalificato per una gara effettiva, non aveva mai scontato la stessa squalifica nel periodo compreso tra il 30.01.2008 e l’8.03.2008, nonché aveva partecipato alla gara Aymavilles / Domus Bresso, innanzi citata. La Commissione, nell'accogliere il deferimento, ha deliberato di infliggere al sig. Del Conte Roberto la sanzione dell'inibizione per mesi uno, al sig. Grasta Michele la sanzione dell'inibizione per mesi uno, al sig. Grasta Biagio Luca la sanzione della squalifica per due giornate di campionato ed alla società Domus Bresso, a titolo di responsabilità diretta, la sanzione dell'ammenda di euro 250,00. Questa C.D.T., al fine di un doveroso riferimento al caso della società Agropoli, all’atto in esame, osserva, in particolare, che nessun punto di penalizzazione è stato inflitto a carico della società deferita, nonostante l’utilizzazione, in posizione irregolare agli effetti disciplinari, del calciatore Grasta Biagio Luca, in occasione della citata gara Aymavilles / Domus Bresso dell’8.03.2008, nonché “nel periodo compreso tra il 30.01.2008 e l’8.03.2008”, che, peraltro, non era stato tenuto presente, in ordine al deferimento in argomento.
3. In un’altra decisione della Commissione Disciplinare Nazionale si rileva che, alla riunione per la decisione, il Rappresentante della Procura Federale aveva chiesto l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre per il sig. Giovanni Lamioni e per il sig. Bernardo Olanda, della squalifica per mesi tre per il calciatore Arber Keta e dell'ammenda di euro 500,00 per la società. Era risultato documentalmente provato... che il calciatore Keta Arber aveva direttamente partecipato alla gara Aymevilles / Atlante Grosseto del 20.10.2007, benché… non rientrante nel computo dei tre calciatori cosiddetti under. Nell'accogliere il deferimento, la Commissione Disciplinare Nazionale deliberò di infliggere al Sig. Lamioni Giovanni la sanzione dell'inibizione per mesi uno, al sig. Olanda Bernardo la sanzione dell'inibizione per mesi uno, al sig. Keta Arber la sanzione della squalifica per una giornata di campionato ed alla società Atlante Grosseto, a titolo di responsabilità diretta, la sanzione dell'ammenda di euro. 250,00. Questa C.D.T., al fine di un doveroso riferimento al caso della società Agropoli, all’atto in esame, osserva, in particolare, che nessun punto di penalizzazione è stato inflitto a carico della società Atlante Grosseto, nonostante l’indebita utilizzazione, nella gara Aymevilles / Atlante Grosseto del 20.10.2007, del calciatore Keta Arber che, per i motivi innanzi esposti, era in posizione irregolare. 4. Lodo arbitrale del 13 maggio 2009 – società Fondi contro F.l.G.C. – C.O.N.I. – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Procedimento di arbitrato (prot. n. 916 dell’11 maggio 2009), promosso dalla società Fondi. Con atto del 19 febbraio 2009, il Procuratore Federale aveva deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale, presso il Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, la società Fondi Calcio, per aver beneficiato della partecipazione del calciatore De Ciantis Andrea, non avente titolo, in occasione di una gara valevole per il Campionato di Eccellenza 2008/2009. Con istanza al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ritualmente depositata in Segreteria l’11 maggio 2009, prot. 916, la società Fondi Calcio aveva chiesto che venisse dichiarata l'illegittimità e l'infondatezza della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, con l'annullamento della penalizzazione di un punto in classifica a carico della società istante. L'Arbitro Unico, nel ritenere auspicabile un intervento del legislatore, idoneo ad integrare la normativa vigente sul punto, con una previsione di sanzioni congruamente graduate in riferimento alla gravità dell'elemento soggettivo accertato ed all'effettivo coinvolgimento della società, ha reputato che la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, a carico della società Fondi Calcio, oltre all'ammenda applicata, a titolo di responsabilità diretta per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità in relazione alla violazione delle norme sul doppio tesseramento, fosse eccessiva, commisurata alle effettive responsabilità... trattandosi peraltro di società sportiva dilettantistica. Ha ritenuto, quindi, che la penalizzazione di un punto in classifica dovesse essere annullata, tenendo conto della responsabilità per mera colpa lieve, riconosciuta nel comportamento posto in essere dal calciatore e dai dirigente accompagnatore. Questa C.D.T., al fine di un doveroso riferimento al caso della società Agropoli, all’atto in esame, osserva, in particolare, che nessun punto di penalizzazione è stato inflitto a carico della società Fondi Calcio, nonostante l’indebita utilizzazione, in occasione di una gara del Campionato di Eccellenza, del calciatore De Ciantis Andrea, in posizione irregolare.
5. Lodo arbitrale del 27 aprile 2009 – società Pisoniano contro F.l.G.C. – C.O.N.I. – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Il Procuratore Federale aveva deferito, alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, la società Pisoniano, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per aver il Presidente della stessa sottoscritto una richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento del giocatore Ansini Emanuele, mentre era ancora vincolato con altra società (l'Aquila Calcio 1927) e per avere, conseguentemente, consentito che il calciatore medesimo venisse impiegato irregolarmente in due gare ufficiali, del 14 e del 17 settembre 2008. La Commissione di primo grado, con decisione del 22 gennaio 2009, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 66 in pari data, riconosceva sussistenti tutti gli addebiti mossi alla Pisoniano ed applicava alla società sportiva l'ammenda di euro 1.000,00 e la penalizzazione di quattro punti. La società proponeva appello dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, che accoglieva parzialmente l'impugnazione, riducendo la sanzione a due punti di penalizzazione. Presso il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, la società Pisoniano chiedeva, tra l'altro, la revoca della penalizzazione di due punti in classifica. All'udienza veniva esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione. Reiette le obiezioni preliminari, decidendo nel merito, l'Arbitro Unico ha reputato che gli addebiti mossi nella fattispecie alla Pisoniano... dovessero essere sensibilmente ridimensionati, sulla base delle risultanze di causa. In tal senso, ha anche reputato auspicabile, da parte del legislatore sportivo, uno sforzo di tipizzazione, nell'ambito della fondamentali norme contenute negli artt. 1, comma primo, e 4, commi primo e secondo, del C.G.S., sia riguardo alle fattispecie sanzionabili, da individuare quanto meno per categorie, sia per la determinazione di sanzioni, che risultino congrue rispetto ai comportamenti censurati ed ai soggetti coinvolti. L'Arbitro Unico ha reputato che la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica fosse eccessiva, rispetto alle effettive responsabilità che residuano a carico della Pisoniano all'esito del giudizio, trattandosi di società sportiva dilettantistica. Egli ha applicato, a carico della società Pisoniano, la sanzione dell'ammenda di euro 400. Questa C.D.T., al fine di un doveroso riferimento al caso della società Agropoli, all’atto in esame, osserva, in particolare, che nessun punto di penalizzazione è stato inflitto, a carico della società Pisoniano, nonostante essa abbia indebitamente utilizzato, in due gare ufficiali di Campionato nell’ambito del C.R. Lazio, il calciatore Ansini Emanuele, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento.
6. Decisione della Corte di Giustizia Federale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 208 del 5 giugno 2008. A seguito di accertamenti in merito al doppio tesseramento del calciatore Pizzolatto Frank Andrei, il Procuratore Federale deferiva il calciatore, il presidente della società Pisoniano, nonché la società stessa, in quanto detta società avrebbe inviato una richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 2005/2006, utilizzando il relativo modulo, sul quale veniva riportato il cognome del calciatore come Pizzolato, omettendo di segnalare che si trattava di un aggiornamento di una posizione già esistente, essendo il calciatore già tesserato, con matricola n. 4.169.029, come Pizzolatto Frank Andrè, in favore della società Cynthia 1920, per la stagione sportiva 2004/2005, così inducendo in errore l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Interregionale, che non avrebbe conseguenzialmente potuto rilevare il precedente tesseramento. Per questi motivi la Corte di Giustizia Federale, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pisoniano, ha rideterminato la sanzione, infliggendo, alla società reclamante, l'ammenda di euro 1.000,00, in luogo della richiesta sanzione di dieci punti di penalizzazione. Questa C.D.T., al fine di un doveroso riferimento al caso della società Agropoli, all’atto in esame, premesso che la vicenda del calciatore Pizzolatto Frank Andrei concerneva la partecipazione a dieci gare in posizione irregolare (ossia, una in più, rispetto a quelle disputate in posizione irregolare dal calciatore Muro Mauro della società Agropoli e di cui al deferimento in esame) osserva, in particolare, che nessun punto di penalizzazione (contro i ben dieci punti di penalizzazione, sanzionati dal precedente organo di giustizia sportiva, la cui delibera è stata riformata dalla gerarchicamente superiore Corte di Giustizia Federale) è stato inflitto, a carico della società Pisoniano, nonostante essa abbia indebitamente utilizzato, in gare ufficiali del Campionato Nazionale di Serie D, il calciatore Pizzolatto Frank Andrei, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento, nelle già computate dieci gare. Questa C.D.T. ritiene di dover, in particolare, sottolineare alcuni aspetti delle innanzi riepilogate decisioni di autorevoli Organi della Giustizia Sportiva, anche esterni a quelli della F.I.G.C. Quanto al lodo arbitrale del 13 maggio 2009, promosso dalla società Fondi, deve osservarsi che l’Arbitro Unico ha addirittura ritenuto auspicabile un intervento del legislatore, con una previsione di sanzioni congruamente graduate in riferimento alla gravità dell'elemento soggettivo accertato ed all'effettivo coinvolgimento della società. Sulla premessa dell’obbligo di verifica dell’effettivo coinvolgimento della società (che non può non valere in ordine al deferimento in esame, a carico della società Agropoli), l’Arbitro Unico ha reputato che la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, a carico della società Fondi Calcio (oltre all'ammenda applicata, a titolo di responsabilità diretta per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità in relazione alla violazione delle norme sul doppio tesseramento), fosse eccessiva, se commisurata alle effettive responsabilità... trattandosi peraltro di società sportiva dilettantistica. Ha ritenuto, quindi, che la penalizzazione di un punto in classifica dovesse essere annullata, in ragione della sua responsabilità “per mera colpa lieve” (peraltro, del tutto analoga a quella della società Agropoli per il caso in esame). Per quel che concerne il lodo arbitrale del 27 aprile 2009, promosso dalla società Pisoniano, l'Arbitro Unico ha reputato anch'egli auspicabile, da parte del legislatore sportivo, uno sforzo di tipizzazione, sia riguardo alle fattispecie sanzionabili, da individuare quanto meno per categorie, sia per la determinazione di sanzioni, che risultino congrue rispetto ai comportamenti censurati ed ai soggetti coinvolti. In via specifica, l'Arbitro Unico ha reputato che la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica fosse eccessiva, rispetto alle effettive responsabilità a carico della Pisoniano, trattandosi di società sportiva dilettantistica (situazioni e condizione soggettiva del tutto analoghe a quelle della società Agropoli per il caso in esame) ed ha quindi applicato, a carico della medesima società Pisoniano, la sanzione dell'ammenda di euro 400. Ancora, per quel che riguarda la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 208 del 5 giugno 2008 della Corte di Giustizia Federale, deve sottolinearsi che quest’ultima ha rideterminato la sanzione, infliggendo, alla reclamante società Pisoniano, l'ammenda di euro 1.000,00, in luogo della richiesta penalizzazione di dieci punti, in ordine all’indebito utilizzo, da parte della medesima società Pisoniano (situazioni ancor più analoghe, al confronto con quelle precedentemente citate, a quelle della società Agropoli per il caso in esame), in dieci gare ufficiali del Campionato Nazionale di Serie D, il calciatore Pizzolatto Frank Andrei, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. Anche in questa disamina valutativa del deferimento a carico della società Agropoli, questa C.D.T. non può che giudicare che gli illuminanti ed illustri precedenti giurisprudenziali, innanzi richiamati, inducano, indirizzino, convergano, orientino, per non dire impongano, la doverosa conferma della coerente linea interpretativa, che questa medesima C.D.T. ha osservato e costantemente rispettato, in ordine alla normativa di riferimento, nel senso di infliggere quegli altri "provvedimenti disciplinari", di cui alla norma in questione, e non punti di penalizzazione. Invero, al riguardo, il dettato delI'art. 46, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva si appalesa assolutamente chiaro. Esso, ad abundantiam (ma, in questi casi, davvero repetita iuvant), viene nuovamente riportato, testualmente, di seguito: "Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati, o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato, applicabili con il solo rispetto dei termini di prescrizione, di cui all'art. 25 del presente Codice". Deve aggiungersi che, del tutto ovviamente, il normatore del Codice di Giustizia Sportiva, allorquando ha voluto che la società responsabile dovesse essere sanzionata con punti di penalizzazione (e non con “altri provvedimenti”), ha espressamente prescritto la tipologia della sanzione, non lasciandola, con espressione generica e non specifica, alla libera valutazione (come se si trattasse di parva materia e non, come viceversa è, di una decisione in grado di incidere, in misura ragguardevole ed in termini di sostanza, sulle posizioni di classifica, sui titoli sportivi, sull’attività della società in questione) dell’Organo giudicante. Questa C.D.T. ritiene, altresì, che, in una doverosa rivisitazione dell’evoluzione normativa in argomento, non possa prescindersi (anche per evitare le nefaste conseguenze della confusione interpretativa, relativa alla vicenda giurisprudenziale della gara Catania / Siena del 12.04.2003, valevole per il Campionato Nazionale di Serie B: una squassante incertezza, che determinò decisioni oscillanti e contraddittorie dei massimi Organi nazionali di Giustizia Sportiva e perfino di vari Tribunali Amministrativi Regionali, fino alla pronuncia del 16.09.2003 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio) da una constatazione inoppugnabile: ossia, che l’attuale norma abbia abrogato (con l’evidente intendimento, dell’Organo competente a decidere, di superarla ed annullarla: altrimenti, com’è oltremodo ovvio, essa non sarebbe stata, per l’appunto, abrogata) l’art. 29 del precedente Regolamento di Disciplina (poi sostituito dall’attuale Codice di Giustizia Sportiva), rientrante nelle Norme e procedure speciali per la disciplina sportiva nell’attività periferica. Il citato art. 29 del Regolamento di Disciplina, ad esempio nell’edizione relativa all’anno sportivo 1974/’75 (ma anche nelle altre edizioni, precedenti e successive, fino alla richiamata modifica), al paragrafo G), lettera d), testualmente recitava: “I deferimenti alle Commissioni Disciplinari, da parte degli Organi federali, per irregolare posizione di giocatori partecipanti a gare, devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data della gara, cui si riferisce l’irregolare posizione e, comunque, non oltre sette giorni dalla conclusione della competizione (girone eliminatorio di un Campionato, o Torneo finale dello stesso). In ogni caso, i deferimenti, quando effettuati, investono le posizioni irregolari relative a tutte le gare precedenti, senza limite di tempo”. In quel periodo, le conseguenze erano, sotto il profilo sostanziale, almeno tre: quell’espressione perentoria (“a pena di decadenza”) trovava applicazione indiscussa e senza oscillazione alcuna: decorsi i termini temporali prescritti, al deferimento non si dava luogo; i deferimenti per posizioni irregolari di calciatori comportavano – inevitabilmente, immutabilmente, senza divergenze valutative, né sanzionatorie – la punizione sportiva della perdita della gara, all’epoca con il punteggio di 0-2, a carico della società risultata responsabile dell’utilizzo di calciatori, per l’appunto, in posizione irregolare; le punizioni sportive (non i punti di penalizzazione, commisurati in modo non aritmetico, non proporzionale, dunque senza il supporto di un criterio oggettivo) erano estese “a tutte le gare precedenti, senza limite di tempo”, ovvero fino, a ritroso, alla prima giornata di gara ufficiale dell’anno sportivo di riferimento. Orbene, questa C.D.T. ritiene che il normatore sportivo, avendo abrogato la secca, asciutta, perentoria enunciazione della norma in argomento, sostituendola con l’altra, più volte richiamata, all’atto in vigore, abbia inteso proporre sanzioni alternative, qualificate come “provvedimenti disciplinari”: non, di certo, la punizione sportiva della perdita della gara; non, altrettanto certamente, punti di penalizzazione in classifica. Il tutto, per un’elementare considerazione, che si sintetizza in un’espressione, peraltro conforme ai principi del diritto amministrativo, del quale il diritto dello sport è una branca: “decorso inutilmente il termine”. Quale senso avrebbe, quell’avverbio (“inutilmente”), a corredo dell’avvenuta “decorrenza del termine”, se si incidesse, a termine spirato, sulla classifica della società di riferimento?
Tanto premesso, questa C.D.T. ritiene di doversi insuperabilmente uniformare, utilizzando l’ineludibile criterio dell’equa proporzionalità, alle sanzioni di cui ai casi, in precedenza richiamati, dei deferimenti a carico delle società Parete Calcio ed Alba Sannio Comprens. A maggior ragione, ritiene di dover, in ordine al caso in esame, conformare le relative sanzioni in doverosa coerenza con le citate decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva innanzi citati, tra i quali sia la Commissione Disciplinare Nazionale, Organo di secondo grado rispetto a questa C.D.T., sia altri due (il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. e la Corte di Giustizia Federale), non soltanto prestigiosi ed autorevoli, ma anche sovraordinati, sotto il profilo della gerarchia organica, rispetto all’appena nominato Organo di secondo grado (ovvero, rispetto alla Commissione Disciplinare Nazionale). Ai fini di corretta uniformità e conformità, innanzi citati, questa C.D.T. ritiene di dover determinare, come di seguito indicate, le sanzioni conseguenti al deferimento in esame: la squalifica fino al 16.09.2012, a carico del calciatore Muro Mauro della società Agropoli; la squalifica fino al 31.08.2012, a carico del calciatore Mollo Roberto della società Agropoli; l’inibizione fino al 30.09.2012, a carico dei dirigenti della società Agropoli, sigg. Francesco Magna, Luciano Di Napoli e Nicola Volpe; a carico della società Agropoli, la sanzione pecuniaria di euro 1.500,00. P.Q.M.
DELIBERA
di squalificare fino al 16.09.2012 il calciatore Muro Mauro della società Agropoli; di squalificare fino al 31.08.2012 il calciatore Mollo Roberto della società Agropoli; di inibire fino al 30.09.2012 i dirigenti della società Agropoli, sigg. Francesco Magna, Luciano Di Napoli e Nicola Volpe; di infliggere, a carico della società Agropoli, la sanzione pecuniaria di euro 1.500,00.
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Comunicato Ufficiale n. 9 del 26 luglio 2012
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
N. 90. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO_DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MAURO MURO (CALCIATORE TESSERATO DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART.1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ROBERTO MOLLO (DIRIGENTE DELLA SOCIETA AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO_DEL SIG. FRANCESCO MAGNA (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. LUCIANO DI NAPOLI (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. NICOLA VOLPE (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1; ART. 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ AGROPOLI: ART. 4. COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA"