COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 14 del 6 Agosto 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 199. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO CIMITILE – GARA REAL SOCCER MASSESE /ATLETICO CIMITILE DEL 31.03.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 14 del 6 Agosto 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 199. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO CIMITILE – GARA REAL SOCCER MASSESE /ATLETICO CIMITILE DEL 31.03.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; preso atto della dichiarazione dell’arbitro, trasmessa a mezzo fax, quale supplemento del proprio referto di gara; ascoltato l’arbitro (che, peraltro, era stato già sentito dal Giudice Sportivo Territoriale) a chiarimenti, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Giudice di prime cure (di cui alla delibera, pubblicata sul C.U. della Delegazione Provinciale di Napoli, n. 47 del 10.05.2012, pag. 1171), con la quale era stato rigettato il reclamo, proposto in prima istanza dalla società medesima, per presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Grazioli Carlo (nato il 28.09.1980). Nel suo ricorso, presentato a questa C.D.T., la società Atletico Cimitile ha ribadito quanto già enunciato nel reclamo di prima istanza, ovvero che il calciatore Grazioli Carlo (della società Real Soccer Massese) sarebbe stato espulso dal campo, in occasione della gara Real Panariello / Real Soccer Massese del 25.03.2012, immediatamente precedente, rispetto a quella in esame, alla quale, dunque, il calciatore medesimo, se fosse stato espulso dal campo, non avrebbe avuto titolo a partecipare. Dalla dichiarazione trasmessa dall’arbitro a questa C.D.T., nonché dalla sua audizione presso questa C.D.T., si evince, viceversa, che il calciatore Grazioli Carlo non sarebbe stato espulso dal campo, ma si sarebbe allontanato dal terreno di gioco, previo consenso del direttore di gara, in quanto infortunato, nei minuti di recupero, al 50’ del secondo tempo. Deve sottolinearsi che, all’atto della sua deposizione presso questa C.D.T., l’arbitro della gara ha segnalato di avere, “per dimenticanza”, omesso di indicare, nel suo rapporto ufficiale, che il calciatore Grazioli Carlo si fosse allontanato dal terreno di gioco, previo il consenso del direttore di gara, a seguito di infortunio. Questa C.D.T., preso atto: della cennata, significativa carenza del referto arbitrale (privo di qualsiasi indicazione, in ordine al fatto che il calciatore Grazioli Carlo si fosse allontanato dal campo); della particolarità del caso in esame; infine, dell’espressa richiesta, della società ricorrente, di trasmissione degli atti alla Procura Federale, giudica di dovervi procedere, al fine dell’accertamento del reale svolgimento della vicenda in parola. Dispone, di conseguenza, la sospensione del giudizio in ordine al ricorso della società Atletico Cimitile, prodotto per l’asserita posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Grazioli Carlo, circostanza che potrà essere acclarata soltanto a seguito degli specifici accertamenti della Procura Federale. P.Q.M. DELIBERA la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti di cui alla parte motiva; di sospendere il giudizio, in relazione al ricorso della società Atletico Cimitile, in attesa dell’esito degli accertamenti medesimi e delle determinazioni di competenza della Procura Federale; nulla dispone, all’atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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