COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 10/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.194/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig.AMORE LORENZO (Presidente dell’ASD Piazza Armerina Mosaici) 2) Società ASD PIAZZA ARMERINA MOSAICI
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 10/07/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n.194/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) Sig.AMORE LORENZO (Presidente dell’ASD Piazza Armerina Mosaici)
2) Società ASD PIAZZA ARMERINA MOSAICI
Considerato che la Procura Federale con nota 1340 pf10-11/GS/reg del 16 novembre 2011 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere il primo delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto b3) delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 1 luglio 2010 e la seconda per violazione dell’ art. 4 comma 1 C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale odierna.
Dato atto che nessuna delle parti deferite è presente, e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Amore Lorenzo la inibizione per mesi tre; alla società l’ammenda di € 800,00”. Ciò premesso, la Commissione esaminati gli atti ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel Campionato di 1° Categoria, in violazione a quanto stabilito dal punto b3) del C.U. n. del S.G.S. non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa del Campionato Allievi Regionali. Rilevato altresì che la società ha partecipato al predetto campionato e che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta provato che non era presente alcun tecnico abilitato. Ritenuto che l’ASD Piazza Armerina Mosaici è stata dichiarata inattiva ai sensi dell’art. 16 comma 2 lett.b) giusto quanto pubblicato sul c.u. n.40 del 6 settembre 2011 con la conseguenza che nei confronti della stessa non può essere irrogata alcuna sanzione P.Q.M. infligge: al Sig. Amore Lorenzo, Presidente dell’ASD Piazza Armerina Mosaici all’epoca dei fatti, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno. Dispone archiviarsi il procedimento nei confronti dell’ADS Piazza Armerina Mosaici per avere cessato ogni attività Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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