COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 10/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 203/B-03 DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Sicania Sig. Santoro Paolo (rappresentante legale all’epoca dei fatti) N°14 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 10/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 203/B-03 DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Sicania Sig. Santoro Paolo (rappresentante legale all’epoca dei fatti) N°14 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36. Con nota del 01/06/2012 prot.11.1536-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, la società ASD Sicania ha però trasmesso copie dei certificati medici dei calciatori deferiti rilasciati prima dell’inizio della s.s. 2010-2011, a meno di quelli riferentisi ai calciatori De Leo Alessandro e Pomodoro Giuseppe. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che pertanto dall'esame della documentazione allegata e di quella acquisita agli atti del procedimento che emerge con chiarezza, in relazione ai due prima citati calciatori, la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva. Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Bucca Valerio, Calabrò Giuseppe, Femmino Manuel, Fiumara Simone, Fumia Fabrizio, Martelli Carlo, Martelli Corrado, Parisi Davide, Roccamo Domenico, Smedile Gaetano, Tortorella Umberto, Zona Rosario, tutti tesserati per la società’ ASD Sicania all’epoca dei fatti, e applica: l’ammenda di € 40,00 a carico della società ASD Sicania (€ 20,00 x n.2 calciatori); l’ inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi unoe a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Santoro Paolo; Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori De Leo Alessandro, Pomodoro Giuseppe, tesserati per la società’ ASD Sicania all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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