COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 1 del 04/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 46/ P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Ponticelli Marco, calciatore tesserato per la Pol. A.S.D. Montecchio, cui vengono contestate le violazioni degli art. 1, comma 1, e dell’art. 3, comma 1, del C.G.S.; – della Pol.D. Montecchio per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva (art. 4, c. 2) in conseguenza di quanto sopra.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 1 del 04/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 46/ P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Ponticelli Marco, calciatore tesserato per la Pol. A.S.D. Montecchio, cui vengono contestate le violazioni degli art. 1, comma 1, e dell’art. 3, comma 1, del C.G.S.; - della Pol.D. Montecchio per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva (art. 4, c. 2) in conseguenza di quanto sopra. Su segnalazione trasmessa dal Presidente della C.R.A. Toscana, che a sua volta aveva avuto notizia dal tesserato interessato, il Presidente del C.R.T. ha inviato alla Procura Federale gli atti relativi ad un messaggio via ricevuto face-book dall’A.E. Alberto Sciortino. Il messaggio costituiva un tentativo da parte del calciatore Marco Ponticelli di ottenere dall’arbitro una mitigazione, in sede di redazione del rapporto di gara, nella descrizione dei fatti relativi alla sua espulsione. La Procura Federale, acquisite le dichiarazioni del calciatore, ha rilevato che - nonostante la pacatezza dei toni usati con il messaggio - il comportamento del Ponticelli non sia stato conforme ai principi dell’ordinamento, disponendone il deferimento. Accertata l’avvenuta notifica della contestazione, la C.D.T.T. ha disposto la discussione per la data odierna dando atto che sono presenti: - per la Procura Federale, l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto; - il calciatore Marco Ponticelli; - la Società, A:S.D. Pol. D. Monterchio, rappresentata dal Consigliere Cantucci Nedio, in rappresentanza delPresidente, giusta delega oggi qui depositata. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., nei termini che sottopongono alla attenzione del Collegio: -al Calciatore Ponticelli Marco, posta quale pena base la squalifica per due giornate effettiva di gara, la squalifica per 1 (una) giornata di gara, da scontarsi, nel corso della prossima stagione 2012/2013, in prima squadra; -alla Società, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 75,00 (settantacinque) sulla sanzione base determinata in € 100,00. La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione delle sanzioni nella misura sopraindicata. DISPONE la chiusura del dibattimento.
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