COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 1 del 04/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 41/ P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Giulio Cesare Carlotti, Presidente, per la violazione dell’art. 1, c.1, in relazione all’art. 5, comma 1 del C.G.S.; – dell’U.S.D. Monti per la conseguente violazione dell’art. 4, c. 1, e art. 5, c. 2 del medesimo Codice.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 1 del 04/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 41/ P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Giulio Cesare Carlotti, Presidente, per la violazione dell’art. 1, c.1, in relazione all’art. 5, comma 1 del C.G.S.; - dell’U.S.D. Monti per la conseguente violazione dell’art. 4, c. 1, e art. 5, c. 2 del medesimo Codice. Un telegramma contenente espressioni offensive rivolte all’arbitro della gara Monti Apuania del 18.12.2011 e, in generale delle Istituzioni Federali, pervenuto al Presidente C.R.A. è stato inoltrato alla Procura Federale tramite il C.R.T.. L’Ufficio inquirente, esaminato il contenuto delle frasi, ha disposto il deferimento oggi in discussione. Sono presenti: - per la Procura Federale, l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto; - la Società U.S.D. Monti è rappresentata dal Presidente Sig. Giulio Cesare Carlotti. Prima dell’inizio del dibattimento il soggetto deferito, come sopra costituito, dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., nei termini che sottopongono alla attenzione del Collegio: -al Sig. Giulio Cesare Carlotti, quale Presidente dell’U.S.D. Monti, l’inibizione di gg. 40 (quaranta). sulla pena base di gg. 60; -alla Società, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 200,00 (duecento) sulla sanzione base determinata in € 300,00. La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione delle sanzioni nelle misura sopraindicata. DISPONE la chiusura del dibattimento.
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