COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 1 del 04/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 45/ P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti: -del calciatore Danese Francesco, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 6, del C.G.S.; -dei dirigenti Caiafa Gianfrancesco e Nannola Umberto, entrambi chiamati a rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 61, comma 1, delle N.OI.F.; -della Società S.C.D. Filettole Calcio a titolo di responsabilità oggettiva in conseguenza delle violazioni contestate ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 1 del 04/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 45/ P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti: -del calciatore Danese Francesco, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 6, del C.G.S.; -dei dirigenti Caiafa Gianfrancesco e Nannola Umberto, entrambi chiamati a rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 61, comma 1, delle N.OI.F.; -della Società S.C.D. Filettole Calcio a titolo di responsabilità oggettiva in conseguenza delle violazioni contestate ai propri tesserati. In premessa il Presidente della Commissione precisa che è stata presentata da parte della Società deferita, in data 18 giugno c.a., istanza di anticipazione / rinvio motivata con la concomitanza di una cerimonia di premiazione, conseguente all’avvenuto passaggio di categoria, asseritamente predisposta dal Comune di Vecchiano. La Commissione rilevato che, oltre l’irritualità della motivazione, l’istanza non era suffragata da alcuna documentazione, ne ha ripetutamente richiesto l’integrazione tramite la propria Segreteria. Con fax ricevuto dal C.R.T. in data 29 giugno alle ore.10,20, ovvero lo stesso giorno dell'udienza, la Società ha trasmesso copia della “convocazione” da parte del Comune di Vecchiano concernente un invito rivolto alla Società Filettole, per le ore 18,00 del medesimo giorno 29, motivato con: “ per discutere il programma gare del prossimo campionato 2012/2013”. La Commissione viene quindi chiamata a pronunciarsi in via preliminare in ordine all’istanza di rinvio pervenuta per cui, a seguito di apposita riunione in Camera di consiglio, emette la seguente ordinanza: “Definito disdicevole, se non scarsamente corretto e comunque inopportuno il comportamento della Società che, al fine di ottenere un rinvio, fornisce due motivazioni assolutamente diverse, tra loro contrastanti e solo su reiterate richieste di regolarizzazione dell’istanza, il Collegio, precisando che: -entrambe le motivazioni addotte, costituenti un evidente mero quanto inutile escamotage, non giustificano in alcun modo un rinvio; -gli impegni già assunti dal Collegio e la necessità di procedere a tutte le incombenze relative ad una nuova convocazione che coinvolge anche la Procura Federale, non consentono un rinvio a breve, facendo in tal modo venir meno quella rapidità di giudizio che è alla base del procedimento disciplinare sportivo; -la Società ed i suoi tesserati deferiti possono ben farsi rappresentare da altri Consiglieri e Dirigenti, dispone la reiezione dell’istanza e delibera di procedere all’esame del deferimento, avendo accertato che tutte le comunicazioni proceduralmente previste sono state regolarmente eseguite”. Si dà atto peraltro che il legale rappresentante della Società, Sig. Riccardo Giovannetti, ha già predisposto apposita difesa depositando, tempestivamente, specifica memoria ed eleggendo il proprio domicilio, ai fini del procedimento presso lo Studio dell’Avvocato Lorenzo Signorini del Foro di Pisa, via G. Boschi, n. 33, Pisa (con Studio anche in Firenze, via Carducci, n. 16). Fatto. Il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Pisa, in sede di esame del reclamo proposto avverso l’omologazione della gara Filettole Calcio – Casteldelbosco U.S.D., disputata il 31.03.2011, rilevando la sussistenza di fatti che, sottratti alla propria diretta cognizione, erano suscettibili di possibili provvedimenti disciplinari, richiedeva alla Procura Federale accertamenti e verifiche. (C.U. n. 49 / 2012). L’Ufficio Federale, esaminato il fascicolo pervenuto ed acquisite le liste delle gare disputate antecedentemente al 31 marzo 2011, assumeva che il calciatore Francesco Danese ha preso parte, nelle file della Società Filettole Calcio, a 14 gare del Campionato Provinciale di III categoria in posizione irregolare. Ciò per non aver mai scontato la squalifica per cinque giornate inflittagli, nel corso della stagione 2009/2010, in occasione della disputa della gara Filettole Calcio / Fappiana A.P.D. in data 15 maggio 2010, gara di ritorno dei play-off, (C.U. n. 45 del 19 maggio 2010) con la quale si è conclusa la stagione calcistica. In applicazione del disposto del comma 6 dell’art. 22 del C.G.S., di conseguenza, la sanzione inflitta avrebbe dovuto trovare esecuzione nel corso della stagione 2010/2011, cosa non avvenuta perché il calciatore è stato svincolato dalla Società Filettole in data 18.07.2010 senza essere stato tesserato nel corso di detta stagione per altra Società. Solo in data 23.09.2011 egli è stato tesserato, ancora da parte della Società A.S.D. Filettole, per cui la squalifica non poteva che avere esecuzione da tale data e quindi nel corso della stagione 2011/2012. Dall’esame delle liste di gara della presente stagione è invece emerso che il Danese ha preso parte, sin dall’inizio della stagione, alle gare ufficiali disputate dalla Società Filettole e ciò quanto meno fino al 31 marzo c.a., data nella quale il G.S.T. di Pisa ha rilevato la violazione. Da qui l’assunzione da parte dell’Ufficio Inquirente del provvedimento di deferimento. Il Collegio dà atto che è presente unicamente l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, che rappresenta la Procura Federale, assenti tutti i soggetti deferiti. Diritto. Con la memoria tempestivamente inviata, il Presidente della Società deferita descrive i fatti che hanno determinato il provvedimento disciplinare rilevando che la squalifica che vi ha dato origine risale a ”ben due stagioni sportive addietro (2009/2010)” e che la conduzione della Società avviene su base volontaristica. Rileva ancora che il provvedimento originario, risalente alla stagione 2009/2010, “non è stato mai ripubblicato né nel primo Comunicato della stagione 2010/2011 né in quello della corrente sessione 2011/2012”. Sostiene che la Società sia stata sempre in buona fede come dimostra il non aver fatto partecipare alle gare il calciatore Danese, subito dopo il provvedimento del G.S.T., ed allega a tal fine le relative liste gara. Cita, a maggior sostegno della difesa, sia la L. 689/1981 sull’illecito amministrativo, con relativa sentenza giurisprudenziale, sia altra sentenza della Camera di Conciliazione per lo Sport relativa, questa, ad un illecito sportivo. Nell’affermare che “l’immediato fermo” del calciatore costituisce indubbia attestazione di buona fede, secondo una delibera della C.D.N., chiede che tale principio venga applicato, quale esimente, al caso di specie e chiede comunque, in caso di condanna, l’applicazione del minimo edittale. In via assolutamente subordinata e con riferimento a tale ultima richiesta, in considerazione delle proprie ridotte possibilità economiche, la Società chiede che la C.D., nel comminare la sanzione, “voglia privilegiare, in specie l’applicazione di punti di penalizzazione da applicare nella stagione 2012/2013 in luogo di ammende in denaro” Aperto il dibattimento l’Avvocato Stefanini ritiene essere il deferimento pienamente fondato perché basato sulla documentata certezza che il calciatore Danese, squalificato per cinque giornate alla fine della stagione 2009/2010, dopo essere stato svincolato dall’A.S.D. Filettole nel luglio 2010 e non essendo stato tesserato nel corso della stagione successiva (2010/2011) per alcuna Società, non ha scontato fino al 30 giugno 2011 alcuna delle cinque giornate inflittegli. E’ stato quindi tesserato per la corrente stagione (23.09.2011) ancora dalla Società Filettole, iniziando a giocare in data 1.10.2011, per cui la squalifica è divenuta esecutiva unicamente nel corso di questa stagione. Chiede di conseguenza che vengano applicate le seguenti sanzioni: -al calciatore Danese Francesco, la squalifica per 8 (otto) giornate di gara, -a Caiafa Gianfrancesco, Dirigente, in considerazione della sottoscrizione di due sole gare irregolarmente disputate, la inibizione per mesi 2 (due); -a Nannola Umberto, Dirigente, a seguito della sua partecipazione a dodici gare irregolari, la inibizione per mesi 6 (sei); -alla Società S.C.D. Filettole Calcio, la penalizzazione di punti 14 (quattordici) da scontarsi nel corso della stagione 2012/2013, oltre l’ammenda di € 1.000,00 (mille). Decisione. In proposito la C.D.T.T. osserva quanto segue. Premesso che tutte le Società della L.N.D., e non solo l’Ente deferito, operano sulla base del volontariato dei propri Dirigenti, la memoria a difesa, oltre a denotare una scarsa conoscenza delle norme del C.G.S., appare non atta ad inficiare la fondatezza del deferimento il quale è basato su inoppugnabile prova documentale. Ciò si afferma rilevando, in primis, la inconsistenza del richiamo al risalire la squalifica a due stagioni precedenti dato che l’eventuale termine di prescrizione, se è a questo che intende riferirsi la Società, si sarebbe compiuto “al termine della stagione successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto …“ (art. 25 del C.G.S.). Tale ultimo atto è stato commesso il 15.05.2010 il che determina che il compiersi della prescrizione sarebbe dovuto avvenire al termine della stagione 2010/2011 (stagione successiva) durante la quale il calciatore, come affermato anche dalla stessa Società, non ha disputato alcuna gara perché non tesserato. La squalifica quindi non poteva che decorrere dall’inizio della stagione 2011/2012, tenuto conto del dettato dell’art. 22, c. 2, del C.G.S.. Del tutto irrilevante l’eccezione della mancata ripubblicazione del provvedimento disciplinare, all’inizio di ciascuna delle due stagioni successive, richiamandosi in proposito il disposto del comma 3 dell’art. 2 e del comma 11 dell’art. 22 del C.G.S. in ordine alla conoscenza dei provvedimenti disciplinari ed alla loro decorrenza. L’autoaccusa “di mancanza di professionalità e soprattutto di furbizia” non costituisce né esimente né attenuante in ordine alla evidente violazione delle norme regolamentari compiuta. Passando ad esaminare i profili di buona fede, posti dalla reclamante a sostegno del proprio comportamento, si rileva che le norme e la giurisprudenza citate appaiono inconferenti al caso di specie. In un caso si verte su norme e sentenze del tutto estranee alle norme federali ed in particolare del Codice di Giustizia Sportiva, unico corpo di norme applicabile, in via esclusiva, in tema di giudizi disciplinari federali, come ha più volte affermato questa Commissione. Nell’altro si controverte in tema di illecito sportivo (definito dall’art. 7 del C.G.S) che rappresenta ipotesi ben diversa da quella in esame, riferita ad un mero provvedimento disciplinare e non ad un illecito sportivo “strictu sensu”, come nel caso assunto a confronto. Infine per quanto riguarda “il fermo” del calciatore, che si assume essere seguito al provvedimento del G.S.T. (31 marzo 2011) che ha dato origine al deferimento, esso è avvenuto solo posteriormente a tale data, assunta peraltro a riferimento per il successivo accertamento effettuato dalla Procura Federale. In ogni caso, tenuto conto che il calendario delle gare originariamente disposto è mutato in conseguenza delle sospensioni disposte con i C.U. nn. 41 – 43 – 57 / 2012 del C.R.T., è stato possibile, tramite l’acquisizione delle liste gara, accertare quali siano state le gare alle quali il calciatore ha preso parte irregolarmente. Dall’esame di tali liste, effettuato dall’inizio della stagione e fino al 31 marzo 2012, è emerso che il calciatore ha partecipato alle gare disputate dalla Società Filettole dal 1 ottobre al 12 novembre 2011 incluso - data in cui viene espulso - e quindi per sei gare consecutive, avendo osservato la squadra il proprio turno di riposo in data 29 ottobre. Nella gara del 12 novembre viene espulso, per cui non prende parte alla gara del 19 novembre successivo. La partecipazione a detta ultima gara viene esclusa dal computo delle sanzioni addebitate. Partecipa quindi, in data 16 novembre, alla gara di Coppa contro l’A.S.D. Navacchio Zambra venendo anche in questo caso espulso con conseguente applicazione della sanzione “automatica” da scontare in gare di Coppa, ininfluente agli effetti della presente decisione. Prende parte attivamente alle successive quattro gare, ovvero a quelle disputate in data 26/11 – 3/12 – 10/12/2011 mentre, per la gara del 17/12/2011, il calciatore è compreso nella lista e quindi, anche se non viene utilizzato nella competizione è come se avesse partecipato alla competizione agli effetti delle sanzioni (art. 22, c. 3). Al 17/12 risulta aver partecipato in modo irregolare a complessive dieci gare di campionato. Riprende a giocare in data 7/1/2012 (Filettole / Vecchiano) venendo ancora una volta espulso per cui non partecipa alla gara successiva disputata in data 14/01/2012. E’ fuori formazione per la gara del 21/01/2012, per cui sconta ancora un turno rispetto alla squalifica originaria di cinque giornate Partecipa alle tre gare del 28/01 – 18/02 e 03/03/2012 non giocando in data 25.02.2012 (terza giornata di stop), riposa con la squadra nel turno del 10.03.2012. Non partecipa alla gara Filettole – Gello del 17.03.2012, mentre partecipa alle gare del 24 e 31 marzo 2012, in quest’ultima gara viene espulso e sconta la relativa squalifica nella gara del 7 aprile successivo. In conclusione fino al 31 marzo 2012, data che interessa a questi fini, prende parte in maniera irregolare a 12 delle 15 gare disputate avendo scontato, fino a detta data, solo 2 delle cinque giornate di squalifica inflittegli nel corso della stagione 2009/2010 e precisamente in data 21.01.2012 – 25.02.2012 – 17.03.2012, per cui risulta aver partecipato irregolarmente a n. 12 gare. Per quanto riguarda il richiamo al principio di buona fede, su cui verte gran parte della difesa qui predisposta, il Collegio osserva che in tema di tesseramento esiste un obbligo di carattere generale per le Società di accertarsi, al momento di inoltrare la richiesta di tesseramento, dello “status” del calciatore, ciò anche in ordine ai possibili rischi sia di carattere civilistico, cui esse possono andare incontro (vedasi incidente di giuoco, danni compiuti o subiti da parte di un soggetto non tesserato, ecc.), sia di carattere disciplinare sportivo nel caso di utilizzo di calciatore al quale poi venga negato il tesseramento. La fase delicata del tesseramento dei calciatori non può essere pertanto lasciata ad una semplice “immaginazione” come si afferma essere accaduto. Ad ulteriore dimostrazione dell’infondatezza delle tesi della Società è da evidenziare che l’avvenuto tesseramento nel corso della presente stagione rende del tutto speciose, oltre che totalmente irrilevanti, le affermazioni di non essere a conoscenza della mancata esecuzione della squalifica inflitta al termine della stagione 2009/2010. Non è infatti credibile che la Società, che ha avuto il proprio calciatore squalificato per cinque giornate di gara alla fine della stagione 2009/2010 e che è a conoscenza, per sua stessa affermazione, che lo stesso non ha giocato nel corso della stagione 2010/2011 perché non tesserato per altri, ignori che il calciatore debba scontare al momento del tesseramento (nella specie, ritesseramento), ovvero alla ripresa dell’attività agonistica nella corrente stagione, in toto la sanzione inflittagli. A chiusura dell’esame della questione la C.D.T. Toscana deve ricordare alla Società che la natura e la determinazione delle sanzioni sono espressamente previste dal C.G.S. e che, per quanto riguarda le sanzioni inerenti l’esito delle gare esse trovano precisa collocazione negli artt. 17 e 18 del C.G.S.. Per quanto fin qui esposto il Collegio ritiene il deferimento ampiamente fondato, stante la rilevanza della violazione e conforme a norma il criterio di determinazione delle sanzioni richieste dalla Procura Federale, adattandole alle effettive violazioni accertate. P.Q.M. la C.D.T.T, in accoglimento del deferimento, infligge ai soggetti sopra indicati le seguenti sanzioni: -al calciatore Danese Francesco, la squalifica per 8 (otto) giornate di gara da scontarsi nella prima squadra nel campionato stagione sportiva 2012/2013 -al Dirigente Caiafa Gianfrancesco, l’inibizione per mesi 2 (due); -al Dirigente Nannola Umberto, l’inibizione per mesi 6 (sei); -alla Società S.C.D. Filettole Calcio, la penalizzazione di 12 (dodici) punti da scontarsi nella classifica del campionato di appartenenza nel corso della stagione 2012/2013, nonché l’ammenda di € 1.000,00(mille).
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