COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 1 del 04/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI “B” 166 stagione sportiva 2011/2012 Gara Tre Valli – Massese 0-5 del 21/04/2012. Campionato Allievi B. In C.U. n.45 del 24/04/2012 Del. Prov. Massa Carrara.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 1 del 04/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI “B” 166 stagione sportiva 2011/2012 Gara Tre Valli – Massese 0-5 del 21/04/2012. Campionato Allievi B. In C.U. n.45 del 24/04/2012 Del. Prov. Massa Carrara. Reclama la società Tre Valli avverso le seguenti sanzioni: A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA Euro 500,00 TRE VALLI A.S.D. Per persona estranea indossante la tuta della società Tre Valli che invadeva il terreno di gioco offendendo il D.G. e gli organi arbitrali. Invitato più volte ad uscire mentre si allontanava reiterava le offese. Portatosi fra il pubblico continuava nel suo atteggiamento fino al termine della gara. Per propri tifosi che offendevano per tutta la gara l'arbitro e gli organi arbitrali. Mentre il D.G. usciva dal campo una persona non identificata indossante la tuta del Tre Valli lo offendeva. Mentre il D.G. lasciava il campo un tifoso bussava al vetro della macchina senza arrecare danno. A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 24/ 7/2012 BARTOLINI ANDREA (TRE VALLI A.S.D.) Per essere entrato sul terreno di gioco protestando ed all'invito del D.G. a fare ritorno alla panchina si rifiutava più volte e nel contempo offendeva ripetutamente l'arbitro e gli organi arbitrali. Sanzione aggravata in considerazione del comportamento tenuto in una categoria giovanile nella quale l'allenatore dovrebbe essere di esempio ai giocatori. A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 24/ 6/2013 RUNCAN ANDREIALEXANDRU (TRE VALLI A.S.D.) Per aver sputato verso il D.G. colpendolo al volto. Mentre si allontanava teneva comportamento gravemente irrisorio. Portatosi fuori dal campo perseverava a insultare il D.G. mostrando di non essere pentito del comportamento tenuto. La reclamante in merito alla sanzione dell’ammenda specifica che il soggetto indossante la tuta societaria è in realtà il custode del campo e non un estraneo. Per quanto riguarda la sanzione al calciatore rileva come lo stesso sia in realtà un ragazzo tranquillo e silenzioso. Condanna il gesto, ma chiede un atto di clemenza in quanto in età difficile. Nulla dice in merito all’allenatore. Chiede una riduzione delle sanzioni inflitte. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. Il Collegio rileva che per quanto attiene la sanzione pecuniaria poco importa se il soggetto agente viene identificato in quanto il suo comportamento appare assolutamente non giustificabile e quindi da censurare. Per gli altri fatti ascritti e sanzionati con l’ammenda nulla dice. Così come nulla rileva in merito al comportamento dell’allenatore sig. Barolini, quindi, anche in questo caso, i fatti ascritti devono considerarsi confermati. Infine, per quanto attiene il calciatore, le giustificazioni addotte sono da considerare assolutamente insufficienti al fine di attenuare la sanzione inflitta. Come più volte rilevato da questo Collegio, lo sputo rappresenta quanto di più esecrabile possa essere messo in atto a dispregio della dignità di una persona ed in questo caso, trattandosi del D.G.,ovvero del soggetto che in campo rappresenta l’Istituzione calcistica, il gesto è da considerarsi di ancora maggiore gravità. Per quanto concerne infine la quantificazione delle sanzioni inflitte, la C.D. rileva come le stesse siano ben graduate in ordine ai fatti ascritti. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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