COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 19/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare JUNIORES PROVINCIALI – TORNEO GOLENA DELL’ARNO 180 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 59 del 14.06.2012) Reclamo della polisportiva dilettantistica La Cella avverso la sanzione dell’ammenda di € 80,00 inflitta dal G.S. Pisa

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 19/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare JUNIORES PROVINCIALI - TORNEO GOLENA DELL’ARNO 180 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 59 del 14.06.2012) Reclamo della polisportiva dilettantistica La Cella avverso la sanzione dell’ammenda di € 80,00 inflitta dal G.S. Pisa Reclama la Polisportiva dilettantistica La Cella avverso la sanzione dell’ammenda di € 80,00 inflitta dal G.S Pisa, con la seguente motivazione: “Per intemperanze dei propri tesserati e sostenitori nonché per mancata assistenza al D.g. la cui auto veniva da questi rinvenuta danneggiata al momento di abbandonare l’impianto. La società La Cella è tenuta al risarcimento del danno sul lato posteriore destro dell’auto dietro presentazione di regolare fattura”. La reclamante chiede la riforma del giudizio di prime cure, previo annullamento della sanzione inflitta alla società, ovvero, in subordine, lo stralcio della condanna al risarcimento del danno subito dall’autovettura del D.G.. Sostiene la società che il dirigente accompagnatore, recatosi pochi minuti dopo il termine della gara, ha trovato chiuso lo spogliatoio arbitro. Nega, inoltre, l’allontanamento dagli impianti dei propri dirigenti, dato che gli stessi erano impegnati allo svolgimento di una manifestazione organizzata dalla stessa società, denominata ‘Festa dello sport’, presso il campo sportivo, precisando il fatto che il D.g. avrebbe potuto facilmente reperire un dirigente. La reclamante, infine, nega ogni addebito in ordine al danno subito, poiché il D.g. non ha affidato le chiavi dell’autovettura ad alcun dirigente, né prima né dopo la gara. La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto, ritenuta la causa matura per la decisione, delibera quanto segue. L’arbitro con il supplemento di rapporto richiesto dalla Commissione ai fini istruttori ha confermato la mancata assistenza da parte della dirigenza della squadra locale, precisando, quanto ai danni subiti dalla propria autovettura, di aver contattato il ‘Pronto Aia’ spiegando la situazione e riportando l’accaduto. Dagli atti, pertanto, risulta evidente il venir meno agli obblighi di assistenza ricadenti a carico del dirigente accompagnatore della squadra ospitante. Curiosa è la tesi difensiva della reclamante, i cui toni, peraltro, avrebbero potuto essere oggetto d'indagine federale, laddove ‘pretende’ che sia obbligo dell’arbitro mettersi alla ricerca di un dirigente per ricevere l’assistenza prescritta dalle carte federali. Tesi che, pertanto, non può trovare accoglimento poiché palesemente in contrasto con l’art. 65, n. 2, delle N.O.I.F, il quale prevede che “Le società ospitanti – o considerate tali – sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all’assistenza dei medesimi. Nelle gare della Lega Nazionale dilettanti in ambito Regionale e del Settore per l’Attività Giovanile e scolastica tale incarico può essere conferito anche al dirigente designato come accompagnatore ufficiale. Il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza”. Invero, il reclamo è meritevole di accoglimento per quanto attiene la richiesta di annullamento della condanna al risarcimento del danno, in quanto il D.G. ha omesso di attivare la procedura prevista per l’affidamento della custodia della propria autovettura al personale della squadra ospitante. Ovviamente, nulla esclude che eventuali dispute sul punto possano essere prese in esame da parte di organo appartenente ad altra giurisdizione. P.Q.M. la C.D.T.T.: in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Polisportiva dilettantistica La Cella, confermando la sanzione dell’ammenda di € 80,00 inflitta dal G.S. Pisa, annullando la condanna della società reclamante al risarcimento del danno subito dall’autovettura del D.g. Ordina la restituzione della tassa di reclamo, ove addebitata.
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