COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 8 del 27/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 43/ P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei dirigenti: – Del Toro Davide, e Callaioli Riccardo, tesserati per l’A.C. Siena, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 1, sezione 3, lettera b), della stagione sportiva 2008-2009, e in relazione all’art. 23, comma 1, del Regolamento del S.G.S. per aver sottoscritto liste di gara del Campionato Giovanissimi, attestando la regolarità della partecipazione di tutti calciatori in formazione, nonostante i medesimi calciatori non avessero i requisiti di età previsti per potervi partecipare. In particolare la violazione viene contestata al Dirigente Del Toro in occasione di due gare, relativamente a quattro calciatori, mentre la contestazione riguardante il Dirigente Callaioli è riferita a due gare ed a due calciatori. – Gorgoni Gufoni Roberto, Dirigente della società Empoli F.C., cui viene rivolta la medesima contestazione riferita ad una gara del medesimo campionato e per un solo calciatore; – delle Società A.C. Siena e Empoli F.C. a titolo di responsabilità oggettiva, conseguente alle violazioni commessa dai propri tesserati, come previsto dall’art. 4, comma 2, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 8 del 27/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 43/ P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei dirigenti: - Del Toro Davide, e Callaioli Riccardo, tesserati per l’A.C. Siena, ai quali viene contestata la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 1, sezione 3, lettera b), della stagione sportiva 2008-2009, e in relazione all'art. 23, comma 1, del Regolamento del S.G.S. per aver sottoscritto liste di gara del Campionato Giovanissimi, attestando la regolarità della partecipazione di tutti calciatori in formazione, nonostante i medesimi calciatori non avessero i requisiti di età previsti per potervi partecipare. In particolare la violazione viene contestata al Dirigente Del Toro in occasione di due gare, relativamente a quattro calciatori, mentre la contestazione riguardante il Dirigente Callaioli è riferita a due gare ed a due calciatori. - Gorgoni Gufoni Roberto, Dirigente della società Empoli F.C., cui viene rivolta la medesima contestazione riferita ad una gara del medesimo campionato e per un solo calciatore; - delle Società A.C. Siena e Empoli F.C. a titolo di responsabilità oggettiva, conseguente alle violazioni commessa dai propri tesserati, come previsto dall’art. 4, comma 2, del C.G.S. L’esame della documentazione trasmessa dal Presidente del C.R.T., relativamente alla partecipazione a gare del Campionato Giovanissimi Professionisti, fasce A e B, di alcuni calciatori non aventi l’età minima stabilita dalla vigente normativa (dodici anni), ha determinato la Procura Federale a deferire a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe. Accertata l’avvenuta contestazione agli interessati, da parte della Procura Federale, questa Commissione ha disposto che la discussione, a seguito di rinvio della convocazione precedente, avvenga oggi 20 luglio 2012. Sono presenti: - la Società Empoli F.C.; - il Signor Gorgoni Gufoni Roberto entrambi rappresentati dalla Signora Catastini Debora come da delega oggi depositata. Rappresenta la Procura Federale il Sostituto Procuratore Avvocato Marco Stefanini. Per quanto ritualmente convocati, sono assenti: Del Toro Davide, Callaioli Riccardo, nonché la Società A.C. Siena. Il Presidente del Collegio precisa che il fascicolo di causa comprende la nota inviata, via fax in data 18 luglio u.s. a questa Commissione e alla Procura Federale, dall’Empoli F.C. con la quale si esclude ogni violazione da parte del dirigente Gorgoni Gufoni Roberto con riferimento alla posizione del calciatore Barsacchi Marco, avendo detto calciatore, alla data della gara Siena – Empoli del 5.10.2012, compiuto il 12 anno di età. La dichiarazione è corredata dallo stato di famiglia del calciatore dal quale risulta che egli è nato il 27.01.1996. Aperto il dibattimento l’Avvocato Marco Stefanini riafferma la fondatezza dell’impianto accusatorio il quale è basato su dati inoppugnabili quali le liste di gara ad eccezione della posizione del dirigente Gorgoni Gufoni Roberto con riferimento alla posizione del calciatore Barsacchi Marco, tesserato per l’Empoli F.C., per il quale, stante la documentazione pervenuta, ritiene non doversi procedere. L’accertata colpevolezza dei Dirigenti Del Toro e Callaioli così accertata, coinvolge la Società A.C. Siena sotto il profilo della responsabilità oggettiva prevista dalla vigente normativa. Chiede di conseguenza che vengano applicate le seguenti sanzioni: - a Del Toro Davide, mesi 3 (tre) di inibizione; - a Callaioli Riccardi, mesi 3 (tre) di inibizione; - all’A.C. Siena, ammenda di Euro 1.500,00 (millecinquecento). La Signora Catastini, preso atto delle richiesta formulata dalla Procura Federale nei confronti dei suoi rappresentati, ritiene non aver nulla da dichiarare. Riunita in Camera di Consiglio per decidere, la Commissione ritiene necessario ricordare quale sia la normativa che, a tutela dei giovani calciatori, stabilisce le fasce di età per ciascuna delle categorie esistenti. Art.23 del Regolamento del S.G.S. Le categorie dei calciatori b) Esordienti: appartengono alla categoria "Esordienti" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno e che anteriormente al 1° g ennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il dodicesimo. I calciatori già tesserati per la categoria "Esordienti" possono, al compimento anagrafico del 12° anno di e tà, partecipare anche a gare della categoria "Giovanissimi" per la stessa Società. C.U. n. 1 della stagione 2008/2009 del Settore Giovanile Scolastico. 1 – Categoria Giovanissimi. Possono prendere parte all’attività giovanissimi i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° g ennaio in cui ha inizio la stagione agonistica sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo. Rilevata l’assoluta chiarezza della normativa, il Collegio ritiene utile comparare le date di nascita dei calciatori, quali risultano dalle liste delle gare, con le date di disputa delle medesime, evidenziandole come segue: A.C. Siena calciatore gara data disputa della gara data di nascita dalle liste gara data di nascita stato di famiglia Marchi Tommaso Fiorentina - Siena 5 ottobre 2008 22 novembre 1996 Mulas Giulio Fiorentina - Siena 5 ottobre 2008 09 novembre 1996 Ruffo Nicolas Fiorentina - Siena 5 ottobre 2008 09 dicembre 1996 Vignozzi Simone Fiorentina - Siena 5 ottobre 2008 22 novembre 1996 Marchi Tommaso Siena - Carrarese 12 ottobre 2008 22 novembre 1996 Mulas Giulio Siena - Carrarese 12 ottobre 2008 09 novembre 1996 Ruffo Nicolas Siena - Carrarese 12 ottobre 2008 09 dicembre 1996 Vignozzi Simone Siena - Carrarese 12 ottobre 2008 22 novembre 1996 Voltolini Leonardo Pisa Calcio - A.C. Siena 12 ottobre 2008 21 ottobre 1996 Zaccariello Antonio Pisa Calcio - A.C. Siena 12 ottobre 2008 25 ottobre 1996 Empoli Football Club, s.p.a. Barsacchi Marco Siena - Empoli 05 ottobre 2008 27 novembre 1996 27 gennaio1996 C.U. N. 8 del 27/07/2012 – pag. 223 L’esame del prospetto evidenzia che tutti i calciatori deferiti, tesserati per l’A.C. Siena, si sono trovati in posizione irregolare nelle gare indicate, per cui il deferimento è ampiamente provato per tabulas. Al deferimento costituisce eccezione la posizione del calciatore Marco Barsacchi tesserato per l’Empoli F.C., avendo l’Empoli F.C. dimostrato, in data 17 maggio u.s. a mezzo fax, la regolare partecipazione del calciatore alla gara, attraverso l’invio di un certificato di stato di famiglia dal quale emerge che il calciatore è nato il 27.01.1996. Detta data è la medesima che risulta dalla scheda di tesseramento richiesta dal Collegio in questa sede al C.R.T.. La prova, in tal modo acquisita, esonera il Dirigente Gorgoni Gufoni Roberto e la Società F.C. Empoli da ogni responsabilità. Da quanto sopra consegue che i Dirigenti dell’A.C. Siena, Del Toro e Callaioli, i quali hanno sottoscritto le liste di gara attestando la regolarità della posizione dei calciatori, hanno disatteso il disposto dell’art. 23, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, incorrendo quindi nella violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.. L’accertata violazione dei Dirigenti dell’A.C. Siena, determina la responsabilità della Società come previsto dall’art. 4, comma 2, del C.G.S.. P.Q.M. la C.D.T.T, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - ai Dirigenti dell’A.C. Siena: Del Toro Davide, e Callaioli Riccardo, per aver attestato in modo non veritiero, per ben due volte, la regolarità della partecipazione dei calciatori della propria squadra alle gare, l’inibizione per mesi 3 (tre) per ciascuno; - alla Società A.C. Siena per la conseguente responsabilità derivante da detto comportamento, l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento). Proscioglie da ogni addebito il Dirigente Gorgoni Gufoni Roberto e la Società di appartenenza, F.C. Empoli. 47/ P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Ulivi Emilio, collaboratore della S.S.D. Firenzuola, al quale viene contestata la violazione degli artt. 1, comma 1, e 12 del C.G.S.; - la S.S.D. Firenzuola per la conseguente responsabilità ex art. 4, comma 2, secondo quanto disposto dall’art. 12 del medesimo Codice. Nel corso della gara Firenzuola - Vaglia, disputata per il campionato categoria Juniores Provinciale di Firenze, in data 7 gennaio 2012, il G.S. Territoriale competente segnalava alla Procura Federale, per gli eventuali provvedimenti di competenza, quanto accaduto al 46° minuto del II tempo. Dall’acquisizione delle dichiarazioni dei protagonisti e di un teste la Procura Federale accertava che a tale minuto della gara il Sig. Emilio Ulivi, che nella sua qualità di massaggiatore si trovava in panchina per conto della S.S.D. Firenzuola, colpiva con un pugno al labbro, causandogli una piccola perdita di sangue, il dirigente della squadra avversaria, sig. Gianni Berni, in campo quale assistente del D.G.. Quest’ultimo poteva intervenire solo per riportare in campo l’ordine sovvertito dall’episodio non avendo avuto percezione del fatto trovandosi in altra parte del campo. La descrizione dell’accaduto gli veniva resa nota attraverso una dichiarazione specificatamente rilasciatagli dal Presidente della Società Vaglia. Da quanto appurato è scaturito il deferimento in esame la cui discussione, già fissata da questa C.D.T.T. per il giorno 13 luglio 2012 è stata rinviata alla data odierna. Sono presenti: - Ulivi Emilio in proprio; - la S.S.D. Firenzuola, in persona del Presidente Sig. Alessandro Margheri. Rappresenta la Procura Federale, l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., nei termini che sottopongono alla attenzione del Collegio: - a Ulivi Emilio, inibizione pari a mesi 4 (quattro) sulla sanzione base di mesi 6 (sei); - alla S.S.D. Firenzuola. Ammenda di euro 200 (duecento) sulla sanzione base di euro 300 (trecento). La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione delle sanzioni nella misura sopraindicata.: DISPONE la chiusura del dibattimento.
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