COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 8 del 27/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare .44 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti soggetti tesserati, all’epoca dei fatti, per F.I.G.C.:

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 8 del 27/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare .44 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti soggetti tesserati, all’epoca dei fatti, per F.I.G.C.: -il sig. Enrico ROSSI, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 2 giugno 2007 al 4 aprile 2011 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché il ruolo di socio di riferimento della società MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902 S.R.L.; -il sig. Rolando PARRINI, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 2 giugno 2007 al 4 aprile 2011 la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, nonché il ruolo di Consigliere e Amministratore Delegato della società PRINCEGROUP S.p.a. controllante la società MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902 s.r.l., avendo entrambi determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale; -il sig. Giovanni MANTOVANI, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 23 giugno 2008 al 4 aprile 2011 la carica di Consigliere di Amministrazione, nonché il ruolo di socio di minoranza della società MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902 s.r.l., contribuendo con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa e, per aver condiviso i criteri di cattiva conduzione della società, senza alcuna dissociazione nonostante i richiamati provvedimenti disciplinari assunti dagli organi disciplinari per violazioni di natura economico - gestionale; -la sig.ra Angela ROSIE PEREZ, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 4 aprile 2011 alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché il ruolo di socio di riferimento della società MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902 S.R.L., determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale -il sig. Alberto GIOVANNONI, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, del C.G.S., avendo ricoperto dal 4 aprile 2011 alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della società MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902 S.R.L., determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale. La Procura Federale, preso atto dell’avvenuta revoca, in data 23 novembre 2011, da parte del Presidente della F.I.G.C., dell’affiliazione della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 s.r.l.. quale conseguenza della dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Arezzo in data 8 novembre 2011, ha disposto la necessaria indagine conoscitiva in ordine a quanto disposto dall’art. 21 delle N.O.I.F, commi 2 e 3. L’indagine è rivolta ad accertare l’eventuale esistenza di responsabilità nella gestione amministrativa da parte di Dirigenti della Società, individuando i dirigenti che abbiano posto in essere comportamenti che, attuati nell’ambito federale, siano stati la causa che ha costretto il Consiglio Federale a disporre la revoca dell’affiliazione. Ciò al fine di evitare nel futuro che i tesserati che hanno condotto un ente al dissesto, possano reiterare analoghi comportamenti causando ulteriori danni all’interno della struttura federale. L’esame della ponderosa documentazione acquisita sotto il duplice profilo, sia civilistico che sportivo, ha determinato l’Ufficio a disporre il deferimento di quei soggetti che, rivestendo la qualifica di Dirigenti nel biennio antecedente la sentenza dichiarativa di fallimento, avrebbero determinato il dissesto societario. Convocate le parti per la data odierna sono presenti: -Enrico Rossi, in proprio; -Giovanni Mantovani, assistito dall’Avv. Valentino Nerbini; -Angela Rosie Perez, rappresentata dall’Avv. Luca Ulivi. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. Sono assenti, nonostante siano stati ritualmente convocati: -Rolando Parrini, -Alberto Giovannoni. Il signor Giovannoni ha inviato, via fax, in data 28 giugno – 6 luglio 2012 memorie a difesa affermanti la propria estraneità ai fatti. Il procedimento proviene da rinvio concesso dal Collegio su documentata istanza del rappresentante della Procura Federale. Prima dell’inizio del dibattimento il sig. Mantovani Giovanni, tramite il suo legale, dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., nei termini che sottopongono alla attenzione del Collegio: -inibizione pari a mesi 8 (otto), sulla sanzione base richiesta di mesi 12 (dodici). La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA l’applicazione delle sanzioni nella misura sopraindicata DISPONE la chiusura del dibattimento relativamente al Signor Mantovani Giovanni, dibattimento che prosegue nei confronti degli altri soggetti deferiti. L’Avvocato Stefanini, premesso che si tratta di un deferimento per il quale è stata predisposta specifica istruttoria tecnica, risultante dal corposo fascicolo di indagine, riepiloga la storia recente della Società evidenziandone lo stato di sofferenza quale risulta dai numerosi impegni, civilistici e sportivi, che non sono stati onorati. Afferma che la copiosa documentazione in atti è idonea a far ritenere che le principali responsabilità gestionali che hanno portato al dissesto economico patrimoniale e sportivo della Società siano attribuibili a: Enrico Rossi, Rolando Parrini, Angela Rosie Perez, Alberto Giovannoni, sulla base delle seguenti considerazioni. I Dirigenti Rossi e Parrini hanno avuto l’opportunità di seguire le vicende societarie in quanto aventi il controllo totale della Società Montevarchi essendo il primo socio di maggioranza della Società Princegroup s.r.l., detentrice a sua volta della maggioranza delle quote della Società sportiva. Il secondo in qualità di vice Presidente della medesima Princegroup s.r.l., oltre che vice Presidente della Società Montevarchi. La Presidente Perez, che ha rilevato la Società nell’aprile dell’anno 2011, ed il suo vice Presidente Giovannoni, non hanno dimostrato di aver posto in essere provvedimenti limitativi all’ulteriore aggravarsi della situazione economica, contribuendo, piuttosto, con il proprio comportamento, al suo aggravarsi. A tutti comunque deve essere addebitata l’omissione dei bilanci scadenti il 30 giugno degli anni 2010 e 2011. Prima di passare a conclusione precisa che la Procura non è a conoscenza delle memorie inviate dal Giovannoni. Conclude chiedendo, di conseguenza, che ai soggetti deferiti vengano inflitte le sanzioni che così quantifica: -a Rossi Enrico,anni 5 di inibizione -a Angela Rosie Perez, anni 5 di inibizione -a Alberto Giovannoni,anni 3 di inibizione -a Rolando Parrini, anni 3 di inibizione Seguono gli interventi dei deferiti. Il Signor Enrico Rossi, sulla base di documenti che cita via, via, afferma che il suo comportamento è stato rivolto unicamente a sanare la situazione economico-finanziario della Società che, già al momento dell’acquisto, risultava deficitaria. Richiama a tal proposito l’inesistenza di poste dell’attivo che hanno successivamente determinato accertamenti di carattere tributario. Afferma di aver sempre onorato, con provvidenze proprie, i pregressi impegni assunti dalla Società, facendo fronte nel contempo alle esigenze immediate di essa. La vendita è stata effettuata tenendo conto che l’acquirente, la Presidente Perez, avrebbe avuto garantito da terzi, per la prosecuzione dell’attività, un appoggio finanziario che poi non si è verificato. Conclude riaffermando che il suo comportamento è stato sempre volto a sostenere la Società e chiede di poter depositare la documentazione che ha illustrato in questa sede. Tale richiesta trova l’opposizione del rappresentante della Procura Federale che ne eccepisce la tardività. L’Avvocato Ulivi, intervenendo per conto della Signora Perez condivide e fa proprie le argomentazioni del Rossi relativamente a quanto riguarda la propria rappresentata della quale chiede il proscioglimento, ribadendo anch’egli che il dissesto proviene da lontano e quindi in data notevolmente anteriore l’acquisizione della maggioranza societaria. Chiuso il dibattimento il Collegio passa a decisione. Sotto l’aspetto istruttorio il Collegio, in riferimento alla richiesta di deposito di documenti posta dal Rossi e rifiutata dal rappresentante della Procura Federale. osserva. L’art.30, VIII comma, C.G.S. prevede che le parti possano prendere visione, richiedere copia, presentare memorie, istanze e quant’altro ritengano utile ai fini della difesa, fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento. Poiché trattasi di termine perentorio, alla stregua di tutti i termini previsti dal CGS, giusta quanto prescrive l’art. 38, VIII comma, del medesimo Codice, l’odierna produzione documentale da parte del Rossi è tardiva e, quindi, inammissibile. Nel merito. Correttamente l’istruttoria della Procura Federale limita l’indagine al biennio precedente la data della dichiarazione di fallimento, avvenuta il 10 novembre 2011, al fine di delineare le responsabilità e le sanzioni previste dall’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., anche se le cause risultano preesistere a detto periodo. Sia pure in presenza di una sentenza del Tribunale di Arezzo che decreta il fallimento della Società Montevarchi Aquila Calcio 1902 s.r.l., questo Collegio ritiene dover ripercorrere le vicende societarie del periodo rilevando, ex primis, che la Società è stata costituita nel luglio 1984, quale diretta emanazione del Club Sportivo Aquila Montevarchi fondata nel dicembre 1926. All’inizio della stagione 2009/2010 la squadra militava nel campionato di serie D e la compagine sociale era così composta: -Princegroup s.p.a. quota dell’82,41 %; -G.Carlo Bellinato quota del 7,41 %; -Giovanni Mantovani quota del 6,48 %; -Nedo Marzialiquota del 3,70 %. Tale composizione è rimasta invariata fino alla data del 14 luglio 2010, come si evince dalla documentazione depositata agli effetti dell’iscrizione al campionato di serie D, annata 2010/2011, al cui termine è retrocessa nel campionato di Eccellenza della L.N.D. Questo l’ organigramma sociale: C.d.a. in carica nel periodo 11 novembre 2009-3 aprile 2011 Carica sportiva Enrico ROSSI Presidente Rolando PARRINI Vice Presidente Giovanni MANTOVANI Consigliere In data 4 aprile 2011, la società Princegroup s.p.a. ha ceduto tutte le quote da essa possedute (82,41 %) alla Signora Angela Rosie Perez, per il corrispettivo di € 120.000,00, a fronte del valore nominale di € 96.621,00, con pagamento rateale che veniva garantito con pegno a favore del cedente così mantenendo la cessionaria Perez il diritto di voto agli effetti federali. A seguito di tale trasferimento la compagne sociale diveniva: -Angela Rosie Perezquota dell’82,41 %; -G.Carlo Bellinato quota del 7,41 %; -Giovanni Mantovani quota del 6,48 %; -Nedo Marzialiquota del 3,70 %. Le cariche sociali attribuite a decorrere dalla data del 4 aprile 2011 risultano essere: C.d.a. in carica nel periodo 4 aprile 2011- 11 novembre 2011 Carica sportiva Angela Rosie Perez Presidente Alberto Giovannoni, vice Presidente e A.D. Nessuna Agostino Ripoli Vice Presidente con delega di rappresentanza Delineato il quadro societario la C.D. evidenzia, traendoli dalla articolata e minuziosa istruttoria compiuta dal Collaboratore della Procura Federale, alcuni aspetti della vicenda, di carattere economico-finanziario, premettendo che la Società non ha depositato i bilanci riferiti al 30 giugno di ciascuna delle annate calcistiche 2010 e 2011. L’ultimo depositato è infatti riferito al 30 giugno 2009 ed è stato redatto in forma abbreviata. L’esame dell’andamento gestionale precedente, che ha inciso sulla situazione alla data del fallimento, presenta andamento piuttosto anomalo e ciò si afferma con riferimento, ad esempio, all’ammontare dei debiti per gli anni 2007 e 2008, che rappresentano l’84 -85% del patrimonio netto. Incomprensibile appare inoltre l’ammontare delle rimanenze delle quali peraltro non è dato conoscere né la natura né la consistenza, nulla riferendo in proposito le scarne note integrative redatte nell’ambito del bilancio abbreviato. Esse infatti variano dall’importo 0, indicato sul bilancio 2007, a € 580.000,00 e € 665.000,00 rispettivamente per gli anni 2008 e 2009. La indecifrabilità della voce rimanenze peraltro impedisce di poter valutare il grado di liquidità e quindi di solvibilità della Società in quegli anni. Di rilevante importanza appare, ad un semplice raffronto numerico, il dato contabile che evidenzia un valore delle rimanenze relativo all’esercizio 2009, che rappresenta il 78% del capitale investito. Inoltre la posta in esame, lungi dall’essere utilizzata nel corso dell’esercizio successivo, risulta aumentata al 30 giugno 2009, esercizio nel quale - contrariamente a quanto accaduto nei due precedenti - si è verificata una perdita di ben € 40.615,00. Si precisa a tal proposito che il risultato positivo conseguito nell’anno 2008 (+ 17.508,00) è dovuto anche al balzo del tutto ingiustificato del valore delle rimanenze sopra indicato. Con riferimento all’esercizio 2009, nonostante il consistente aumento di capitale per € 278.350, si è verificata, rispetto all’esercizio precedente, una riduzione dell’attivo di oltre € 324.000,00. In ogni caso un’ulteriore dimostrazione dello stato di illiquidità e di non corretta gestione si rinviene nell’esame dei protesti cambiari che, aumentando progressivamente, assommano al 29 marzo 2011, ad € 76.150,00. Dal canto suo il C.R.T. - L.N.D., della F.I.G.C. ha comunicato, a testimonianza di una pessima gestione sportivo-amministrativa, che il debito accumulato dalla Società per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle N.O.I.F. e del C.G.S., accentuatasi nell’ultimo biennio, ascende ad € 70.458,89. Quanto sopra rilevato, viene esaminata la posizione dei singoli tesserati deferiti. Rossi Enrico Ha rivestito la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Vice Presidente, di Amministratore Delegato, in vari periodi compresi tra il 2 giugno 2007 e il 4 aprile 2011, ovvero sino alla cessione delle quote alla signora Angela Rosa Perez. Aveva il completo controllo della Società fin dal 12 ottobre 2006 attraverso il possesso della quota del 97,20 % della Società Princegroup s.p.a., che aveva acquistato in tale data la partecipazione nella Società Montevarchi Calcio Aquila 1902, s.r.l., pari all’82,41 % del capitale sociale. A decorrere dal 2 giugno 2007 è Presidente ed A.D. del C. di A. con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Dal 23 giugno 2008, e fino alla data delle cessione delle quote, ha rivestito la carica di Presidente del C. di A.. In tale duplice veste doveva necessariamente essere a conoscenza dello stato della Società in ogni momento. Le argomentazioni a difesa poste all’attenzione della Commissione appaiono insufficienti a giustificare il risultato negativo al quale la Società è pervenuta. Incomprensibile, anche se esso non è determinante ai fini della decisione, il motivo per il quale la documentazione che, come asserito in questa sede, dimostrerebbe che la situazione deficitaria era precedente all’acquisizione della maggioranza societaria, non sia stata prodotta fin dall’inizio dell’istruttoria. Agli effetti della determinazione delle responsabilità appare inoltre del tutto inefficace l’attribuzione a collaboratori circa l’omesso deposito del bilancio riferito all’annata calcistica scadente il 30 giugno2010, avendo egli la legale rappresentanza della Società sportiva. Parrini Rolando. Con decorrenza dal 16 aprile 2009 diviene Consigliere e A.D. della Princegroup s.r.l., detentrice dell’82,41% del capitale della Società Montevarchi, della quale ha ricoperto la carica di Vice Presidente dal 2 giugno 2007 essendo contemporaneamente, a partire dal 23 giugno 2008, l’A.D. della Società. Tali incarichi sono durati entrambi fino al 4 aprile 2011. Anch’egli, come il Rossi, non può non essere partecipe della conduzione della Società Montevarchi per tutto il periodo in cui ha rivestito incarichi decisionali. Si osserva in particolare che la sua posizione professionale lo metteva, ancor più che altri, nella condizione di seguire le vicende socio-economiche della Società avendone espressa competenza. La piena responsabilità di entrambi i Dirigenti nella gestione della Società in tutto il periodo compreso tra il 12 ottobre 2006 ed il 4 aprile 2011 risulta quindi di tutta evidenza Mantovani Giovanni. Si prescinde dall’esaminarne la posizione per avvenuta definizione del contesto. Perez Angela Rosie. Indubbiamente non depongono a favore della sua condotta, sotto l’aspetto della gestione sportiva della Società, i numerosi deferimenti che la Procura Federale ha disposto nel corso della sua presidenza conclusisi, tutti, con l’applicazione delle relative sanzioni. Tuttavia non può esserle addebitato interamente il dissesto, anche se il suo comportamento, anziché limitarlo, lo ha acuito (vedasi i provvedimenti di cui sopra). Si ritiene ancora di dover tener conto che tra l’acquisto della maggioranza e la data della sentenza dichiarativa del fallimento (4 aprile - 8 novembre 2011) sono decorsi sette mesi e che la situazione economica della Società alla data dell’acquisto è stato influenzato in maniera determinante dal risultato dell’esercizio 2009. E’ da addebitarle la trascurata gestione sportiva della Società a causa di una totale mancanza di conoscenza delle norme che regolano l’attività federale, dimostrata, non solo con la mancata predisposizione del bilancio al 30 giugno 2011, ma anche con il ritardo con il quale ha provveduto all’iscrizione al campionato 2011/2012. Sotto il profilo civilistico il comportamento della Perez denota la mancanza di imprenditorialità che si è manifestata nell’acquisto della maggioranza del pacchetto di quote della Montevarchi Calcio e nella gestione dei rapporti con i calciatori. Infatti, a fronte della situazione economica risultante dal bilancio 2009, essa ha concordato un prezzo di acquisto addirittura superiore al valore nominale delle. quote (€ 120.000,00 a fronte di € 96.120,00), richiedendo un lungo pagamento rateale. In tale modalità di pagamento sorprende la mancata pattuizione della corresponsione di alcun interesse. Giovannoni Alberto. Partecipa all’assemblea della Società in data 4 aprile 2011 durante la quale viene, a seguito delle dimissioni del C. di A. in carica,nominato un nuovo Consiglio costituito da Perez Angela Rosie, Presidente; Giovannoni Alberto, V.Presidente e A.D.: Mantovani Giovanni, Consigliere. Il Giovannoni, che nell’occasione ha svolto le funzioni di segretario dell’Assemblea, ha espressamente accettato, unitamente agli altri Consiglieri, la nomina conferitagli. Con la memoria qui pervenuta, non portata a conoscenza della Procura Federale, il deferito, dopo aver indicato i suoi lunghi, ed anche recenti, trascorsi di Dirigente federale, dichiara di aver accettato una proposta di collaborazione, che non specifica, previo un compenso che definisce “buono”, nell’ambito del Montevarchi che avrebbe dovuto cambiare compagine. Afferma quindi di essere stato raggirato con la nomina a Vice Presidente nella Società Montevarchi, avvenuta a sua insaputa, e, sempre a suo dire, senza che egli fosse presente nella relativa assemblea. Sarebbe venuto a conoscenza della nomina solo a seguito della ricezione di una lettera con la quale “una certa Lopez”, che afferma di non conoscere, gli comunica le proprie dimissioni. In ordine a detta memoria la Commissione rileva che dal verbale dell’assemblea in questione emerge la presenza di un Giovannoni Alberto, del quale vengono indicati i dati anagrafici che coincidono con quelli risultanti alla banca dati Cerved. Detta persona: -ha partecipato all’assemblea in veste di Segretario; -ha accettato la carica alla quale è stato nominato; -ha sottoscritto per tre volte il documento con grafia che appare appartenere ad un unico sottoscrittore. Indipendentemente dai provvedimenti che la Procura Federale, alla quale gli atti debbono essere necessariamente trasmessi, riterrà di assumere, il Collegio rileva che, ai fini del deferimento, al Giovannoni debbono essere ascritte le violazioni che la Procura gli contesta tenendo conto che il suo nominativo non è compreso nel foglio di censimento depositato dalla società al momento della iscrizione al campionato 2011/2012. Ufficialmente, pertanto, non aveva incarichi di natura sportiva. Ciò significa che la responsabilità ascritta al tesserato deve essere attenuata, pur sussistendo per la previsione normativa disposta dal comma 5 dell’art. 1 del C.G.S.. Osserva infine la Commissione come il Giovannoni, in considerazione dei suoi precedenti incarichi rilevati dalla Procura Federale in sede istruttoria, conosca bene i meccanismi e le procedure che regolano l’attività delle società in generale e di quelle sportive in particolare. La dichiarazione riportata in apertura di memoria circa la sua appartenenza, quale dirigente, fino al febbraio 2011 nell’organigramma della Società S. Domenico di Arezzo, ha indotto il Collegio ad esaminare la posizione del Giovannoni nell’ambito federale. E’ risultato che egli per la stagione 2011/2012 ha rivestito contemporaneamente l’incarico di Collaboratore per la Società Arezzo Nord Circolo 92, e quella di Segretario per l’A.S.D. Sano Domenico di Arezzo. L’esame delle firme apposte agli atti di censimento relativi agli incarichi appena indicati, differenti tra esse, sono entrambe, a loro volta, diverse da quelle apposte nel corpo del verbale dell’assemblea della Società Montevarchi tenutasi in data 4 aprile 2011. Essa peraltro appare essere l’unica autentica per la comparazione fattane con quella apposta sulla copia del documento ad esso allegata. Ritiene la Commissione che quanto sopra costituisce materia di indagine per cui trasmette alla Procura federale questa parte del fascicolo con la documentazione acquisita. Accertate le responsabilità di tutti i tesserati deferiti, il Collegio, in sede di applicazione delle sanzioni, ritiene doverle graduare stante le diverse posizioni emerse nel corso del dibattimento. P.Q.M. accoglie il deferimento ed infligge le seguenti sanzioni a carico dei soggetti deferiti: -a Enrico Rossi, l’inibizione per anni 5 (cinque); -a Rolando Parrini, l’inibizione per anni 3 (tre); -a Angela Rosie Perez, l’inibizione per anni 4 (quattro), -a Alberto Giovannoni, l’inibizione per anni 1 (uno). Dispone applicarsi a carico di Giovanni Mantovani l’inibizione per mesi 8 (otto) in esecuzione al disposto dell’art. 23 del C.G.S.. Gli atti vanno trasmessi alla Procura Federale per quanto esposto in parte motiva.
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