• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 6 del 27/07/2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Vice Procuratore Federale
NEI CONFRONTI DI
1) Sig. Giorgio Perini, Presidente dell’ASD San Sisto;
2) Società ASD San Sisto;
per rispondere:
“1) il Sig. Perini Giorgio, della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., in riferimento
all’art.38, comma 1, della N.O.I.F., per avere, nella sua qualità consentito, sin dal 03/07/2009,
(stagione 2009/2010), al Sig. Santoni Francesco, tecnico abilitato, di svolgere attività di
responsabile dell’area tecnica del settore giovanile della ASD San Sisto, pur non essendo in
costanza di tesseramento con la stessa società;
“2) La Società ASD San Sisto a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta
ascrivibile al Presidente ed al Signor Santoni Francesco, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del
C.G.S.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 6 del 27/07/2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Vice Procuratore Federale
NEI CONFRONTI DI
1) Sig. Giorgio Perini, Presidente dell’ASD San Sisto;
2) Società ASD San Sisto;
per rispondere:
“1) il Sig. Perini Giorgio, della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., in riferimento
all’art.38, comma 1, della N.O.I.F., per avere, nella sua qualità consentito, sin dal 03/07/2009,
(stagione 2009/2010), al Sig. Santoni Francesco, tecnico abilitato, di svolgere attività di
responsabile dell’area tecnica del settore giovanile della ASD San Sisto, pur non essendo in
costanza di tesseramento con la stessa società;
“2) La Società ASD San Sisto a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta
ascrivibile al Presidente ed al Signor Santoni Francesco, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del
C.G.S.
ha pronunciato la seguente decisione:
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento in data 11 aprile 2012, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore
Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Perini Giorgio,
Presidente dell’ASD San Sisto e la società ASD San Sisto per rispondere degli addebiti in epigrafe
contestati.
All’udienza di trattazione del 26/7/2012, ore 18:40, era presente l’Avv. Sandro Carlo Fagiolino in
rappresentanza della Procura Federale della FIGC, il quale dichiara che tra le parti è stata
concordata una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva come da
separati verbali e cioè con l’inflizione di due mesi di squalifica al Sig. Perini Giorgio e
dell’ammenda di euro 350,00 nei confronti della Società ASD San Sisto.
Preso atto di quanto sopra, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua le sanzioni indicate
nonché l’assenza di motivi ostativi alla applicazione della procedura concordata di cui all’art.23
C.G.S.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale applica nei confronti di Perini Giorgio l’inibizione di due
mesi e nei confronti della Società ASD San Sisto dell’ammenda di euro 350,00.
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Comunicato Ufficiale N° 6 del 27/07/2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Vice Procuratore Federale
NEI CONFRONTI DI
1) Sig. Giorgio Perini, Presidente dell’ASD San Sisto;
2) Società ASD San Sisto;
per rispondere:
“1) il Sig. Perini Giorgio, della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., in riferimento
all’art.38, comma 1, della N.O.I.F., per avere, nella sua qualità consentito, sin dal 03/07/2009,
(stagione 2009/2010), al Sig. Santoni Francesco, tecnico abilitato, di svolgere attività di
responsabile dell’area tecnica del settore giovanile della ASD San Sisto, pur non essendo in
costanza di tesseramento con la stessa società;
“2) La Società ASD San Sisto a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta
ascrivibile al Presidente ed al Signor Santoni Francesco, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del
C.G.S."